I regimi patrimoniali della coppia in unione registrata nello spazio internazionale

La libertà di movimento e gli strumenti di mobilità messi a disposizione dei cittadini degli stati membri Ue ha inevitabilmente portato alla nascita di nuovi strumenti di organizzazione della vita di coppia con riferimento alle tematiche patrimoniali.
Questo ha significato e significa un cambiamento di approccio sia pratico che legale nei casi in cui la coppia intenda regolare i propri rapporti patrimoniali o i propri beni siano essi mobili che immobili.
Ciascun stato membro, sia esso di tradizione civilistica o di common-law, ha all'interno del suo ordinamento un sistema di diritto internazionale privato che consente di individuare quale legge si applica nel caso in cui vi siano beni situati o regimentati di giurisdizioni diverse.
La normativa di diritto internazionale interno
Per quanto riguarda l'Italia il nostro ordinamento fa riferimento alla L.218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato): agli artt 29 e30 si stabilisce che il regime patrimoniale degli sposi (o dei partners della unione registrata) è regolato dalla legge nazionale comune dei due. Come criterio residuale la coppia può scegliere la legge della residenza o comunque dove la vita di coppia si svolge in maniera prevalente.
Nonostante le suddette previsioni il rischio che si possano creare dei contrasti fra norme è evidentemente molto probabile. Per questo in ambito Ue esiste una regolamentazione che cerca di superare eventuali barriere ed ostacoli.
I Regolamenti Eu c.d. “gemelli” e le tematiche cross-border
La suddetta regolamentazione a livello europeo si sostanzia nei due regolamenti Ue nn. 1103 e 1104 del 2016 c.d.gemelli poiché il legislatore europeo ha volutamente utilizzato un linguaggio “comune” al fine di evitare qualsiasi interpretazione letterale difforme nei singoli Stati membri.
Entrambi i regolamenti (frutto della cooperazione rafforzata) prevedono norme di conflitto in materia di regimi patrimoniali, legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse all'estero nonché degli accordi. Secondo quanto emerge dai “Considerando” di entrambi i regolamenti “[G]li obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell’Unione, permettere ai coniugi/ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale/di coppia e al momento della liquidazione del regime patrimoniale/dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto” sono conseguiti meglio a livello dell’Unione.
L'obiettivo principale della regolamentazione europea è pertanto quello di tendere all'armonizzazione dei principi summenzionati. Ambito di applicazione dei regolamenti: la regolamentazione si applica ai rapporti patrimoniali tra sposi e partners durante il matrimonio o durante la vita della unione registrata, nei rapporti con terzi, ed altresì nel caso di scioglimento o di dissoluzione dell’unione con conseguente liquidazione dei beni.
Legge applicabile
Entrambi i regolamenti prevedono che il criterio principale attraverso cui individuare la legge applicabile sia il criterio della comune residenza della coppia o della futura coppia (art.22). Questo significa che i membri della coppia o della futura coppia possono scegliere come legge che regola i loro rapporti patrimoniali, la legge del luogo dove è stabilita la residenza abituale o, in via alternativa, quella del luogo dove intendono stabilirsi.
I regolamenti in ossequio al principio generale di armonizzazione, predittibilità e certezza del diritto, stabiliscono, come regola generale, che la scelta operata ai sensi del regolamento di competenza sia di “applicazione universale” ovvero la regolamentazione prevede che sia valida la scelta di qualsiasi legge la coppia intenda fare anche se non è la legge di uno stato membro Ue.
La scelta di legge effettuata da parte della coppia può altresì prevedere:
- per i coniugi o nubendi: legge della cittadinanza di uno dei due al momento della conclusione accordo;
- per i partners: la legge della cittadinanza di uno dei due al momento della conclusione della convenzione ovvero la legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata.
Criteri alternativi
Laddove gli sposi o i partners non abbiano effettuato alcuna scelta di legge, entrambi regolamenti prevedono i c.d. criteri alternativi o suppletivi che consentono di individuare la regola da applicare.
- Il reg. n. 1103 art.26 prevede che ai rapporti patrimoniali della coppia (unita in matrimonio) si applichi la legge della prima comune residenza dopo la conclusione del matrimonio; in mancanza quella della cittadinanza comune ed infine quella dello Stato con il quel i coniugi hanno il collegamento più stretto;
- Specularmente il reg. n. 1104 art.26 prevede che ai partners dell’unione registrata, in mancanza della scelta di legge, sia applicata la legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata ovvero (ed in via del tutto eccezionale) la legge della residenza abituale comune. In entrambi i regolamenti viene fatto salvo il principio dell’”affidamento di legge” secondo il quale se nessuno dei criteri può essere utilmente verificato la legge dello Stato su cui la coppia ha fatto legittimo affidamento può supplire al fine di evitare il vuoto normativo.
In entrambi i regolamenti viene fatto salvo il principio dell’”affidamento di legge” secondo il quale se nessuno dei criteri può essere utilmente verificato la legge dello Stato su cui la coppia ha fatto legittimo affidamento può supplire al fine di evitare il vuoto normativo.

Giurisdizione
Con riferimento al contenuto normativo di entrambi i regolamenti, questi prevedono non solo le regole per la risoluzione dei conflitti di legge ma dettano disposizioni anche in tema di giurisdizione competente. La previsione è di cruciale importanza poiché si situa nell’ambito di una più ampia previsione normativa europea che detta regole per la definizione dei conflitti di legge e che persegue proprio il principio della predittibilità. Proprio per questo, entrambi I regolamenti, limitano il proprio ambito di applicazione – anche sul tema della giurisdizione – alle questioni patrimoniali fra coniugi o fra partners durante l’ambito temporale del rapporto. Ogni altra questione patrimoniale è generalmente da ricondurre all’ambito delle successioni. Alcuni semplici esempi ci possono aiutare nella comprensione delle dinamiche che nascono dalla applicazione regolamentare di cui sopra:
Esempio 1: Una coppia unita in matrimonio ha la propria residenza in Francia; entrambi i coniugi sono di nazionalità tedesca e possiedono una casa in Spagna dove trascorrono buona parte del loro tempo anche grazie alla possibilità di effettuare smart working.
Secondo il Regolamento Ue entrambi i coniugi, ai sensi dell’art 22 del regolamento, possono scegliere la legge della loro comune abituale residenza (o della residenza abituale di uno di essi), che nella fattispecie è la legge francese; oppure nel caso in cui non vi sia stata la scelta di legge espressa, l’art 26 del regolamento consente che al regime patrimoniale dei coniugi sia applicata la legge della loro comune nazionalità (Germania, nell’esempio indicato) o la legge dello Stato con il quale vi sono i maggiori collegamenti di fatto (Spagna, dove la coppia svolge anche la propria attività lavorativa da remoto).
Esempio 2: uno dei partners della unione registrata è abitualmente residente in Austria. L’altro partner è attualmente cittadino USA ma ha intenzione di prendere la propria residenza in Austria. L’unione, secondo le disposizioni vigenti, è stata registrata in Italia dove la coppia ha una casa di vacanza nella quale viene trascorso il periodo estivo.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma di cui al regolamento Ue 1104:
- i partners possono scegliere in maniera chiara una delle seguenti leggi regolatrici dei loro rapporti patrimoniali: la legge della residenza abituale di uno dei due membri della coppia, nella fattispecie la legge austriaca o anche la legge dello stato US di residenza ovvero anche la legge italiana poiché l’unione è stata registrata in Italia.
Alternativamente ed in assenza di una scelta precisa:
- l’art 26 consente di applicare la legge dove l’unione è stata registrata (in Italia) o in via residuale la legge dello stato di comune residenza abituale dei due (Austria non appena anche il partner cittadino US avrà formalizzato la sua residenza in Austria).
Conclusione
É di chiara evidenza che i criteri di individuazione della legge possono talvolta sovrapporsi ma questo è l’intento del legislatore europeo la cui norma tende ad evitare che vi siano situazioni di incertezza e di stallo e soprattutto per osservare quel principio di armonizzazione del diritto che connota la produzione normativa a livello europeo. Proprio in quest’ottica i due regolamenti “gemelli” consentono non solo di risolvere i conflitti di legge ma di fornire alle coppie – unite in matrimonio o la cui unione è registrata – di pianificare i propri rapporti patrimoniali durante la vigenza del rapporto e di regolare gli effetti e le ricadute economiche nel momento della dissoluzione o conclusione del rapporto.
Un ultimo cenno merita il tema del riconoscimento della “convenzione matrimoniale” quale tipo di disposizione patrimoniale tra coniugi la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. In Italia è prevista, e dunque ammissibile, la convenzione relativa alla comunione e separazione patrimoniale tra i coniugi che assume rilevanza in tema di responsabilità verso terzi e all’interno della coppia. Non sono riconosciute, invece, convenzioni matrimoniali o pre-matrimoniali dirette a regolare i rapporti interni in caso di dissoluzione del vincolo. Orbene dalla lettura della regolamentazione Ue fatta sin qui è possibile che anche nel nostro ordinamento facciano ingresso convenzioni matrimoniali in vista della crisi stipulate secondo la legge di uno Stato membro o terzo e che implichino i rapporti patrimoniali di coniugi anche di nazionalità italiana.