Definizione di Cse
Per chi ancora non mastica molto bene la disciplina delle successioni con implicazioni transfrontaliere introdotta dal regolamento (Ue) n. 650/2012, il Cse è un documento a validità erga omnes diretto a facilitare la “vita” di chi, volente o nolente, sia implicato in una successione mortis causa con risvolti cross-border tra due o più Stati membri. Infatti consente ai suoi richiedenti – ossia eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità – di dimostrare facilmente la loro qualità e/o i loro diritti o poteri in ogni stato membro. E non è poca cosa se si pensa alle frustrazioni che si eviterebbero dalla non troppo scontata efficacia di omologhi documenti a “tiratura” nazionale, con sconcertate difficoltà di riconoscimento a livello intracomunitario.
Come viene rilasciato il Cse?
E’ lo stesso Avvocato generale a ricordarcelo nelle sue conclusioni dirette alla Corte (e poi sfociate nella sentenza c-301/20). Infatti, il certificato successorio europeo:
- si chiede al tribunale del paese dell’Ue che ha il potere di decidere in merito alla successione, oppure ad altra autorità competente, come ad esempio un notaio, dello stesso paese;
- si presenta a mezzo modulo uniforme e dettagliato, con poco testo libero, disponibile nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione europea, il cui template è ricompreso nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (Ue) n. 650/2012, e la cui utilizzabilità è comunque facoltativa (così come confermato sempre dalla Corte lussemburghese ma in altra sentenza, la n. C-201/18);
- viene rilasciato previa verifica, da parte dell’autorità di rilascio, degli elementi che il certificato andrà ad attestare (si veda paragrafo che segue) nonché adozione delle misure necessarie dirette ad informare tutti i beneficiari della successione, innanzitutto, della richiesta di rilascio del Cse e, successivamente, del rilascio stesso;
- è conservato dall’autorità di rilascio e su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, può essere (i) rettificato in caso di errore materiale; e/o (ii) modificato o revocato, qualora venga accertato che il Cse o singoli elementi di esso non corrispondano alla realtà giuridica.
Cosa contiene?
Il template del Cse è invece ricompreso nell’allegato V del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1329/2014.
In sostanza, si compone delle seguenti macro sezioni:
A. indicazione dello Stato membro dell’autorità di rilascio (ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia);
B. le generalità dell’autorità di rilascio e la competenza a rilasciare il certificato;
C. le generalità del richiedente (persona fisica o giuridica);
D. le generalità del defunto;
E. tipo di successione (tra testamentaria o legittima, ovvero parzialmente testamentaria e parzialmente legittima);
F. la legge applicabile alla successione (e i criteri adottati).
In che forma viene rilasciato ?
Aspetto da tenere in debita considerazione: l’originale del Cse (così come riportato nello snapshot ripreso dal template di Cse di cui all’Allegato V poc’anzi citato) rimane nel possesso e sotto il controllo dell’autorità di rilascio, mentre ciò che viene consegnato al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse è una sua copia autentica che “trasferisce nella pratica gli effetti del certificato” e “costituisce prova sufficiente degli elementi che documenta e che sono disciplinati dal regolamento”. Quindi non è l’originale del certificato successorio europeo che circola ma una sua copia (autentica).

Quali effetti produce?
Grazie al regime di rilascio poc’anzi citato e al suo aspetto uniforme che non dà adito a interventi incisivi da parte del redattore (rectius, l’autorità di rilascio), il Cse emesso in uno Stato membro produce negli altri Stati, automaticamente (ossia, senza che sia necessario seguire alcuna procedura), i seguenti effetti :
- dimostra, con presunzione iuris tantum (è quindi ammessa la prova contraria), gli elementi che vi figurano (vedasi paragrafo precedente);
- tutela i terzi in buona fede;
- autorizza l’accesso ai registri.
Inoltre, e qui troviamo una delle tre questioni pregiudiziali sollevate alla Corte di Giustizia nella sentenza C-301/20, il Cse produce i suoi effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, in qualità di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio. Interpretazione che invece non era conforme a quanto originariamente affermato dai giudici austriaci, che si erano occupati del caso che ha poi ha dato adito all’ “interrogazione” di fronte alla Corte lussemburghese, in base al quale solo la persona che richiede il rilascio del certificato successorio europeo è in condizione di dimostrare i propri diritti presentando tale certificato. Ma così non è stato: infatti a detta dei giudici lussemburghesi non esistono disposizioni che impongono alla persona che utilizzi una copia autentica del certificato successorio europeo, al fine di beneficiare degli effetti di quest’ultimo, di rivestire anche la qualità di richiedente di tale certificato. Ne consegue, pertanto, che anche il non richiedente il certificato originario, può chiedere ed ottenere dall’autorità di rilascio una copia autentica del Cse.
Il Cse ha una data di scadenza?
Più che al Cse, è alla copia di tale certificato che il regolamento (Ue) n. 650/2012 assegna una durata limitata nel tempo (o meglio, il suo “periodo di validità”) che risulta pari a sei mesi dalla data in cui è rilasciata e prorogabile (eccezionalmente) alla sua scadenza. La ragione di una tale limitazione temporale si rinviene, come puntualizzato dall’Avvocato generale nel caso in trattazione, nell’importanza che la stessa copia autentica riveste nel traffico transfrontaliero la quale esige che il suo contenuto corrisponda alla realtà giuridica.
Detta in altre parole, trattandosi di una copia, la stessa deve rispecchiare fedelmente nel tempo quanto riportato nel Cse e considerato che quest’ultimo, come abbiamo visto nei paragrafi che precedono, potrebbe essere soggetto a variazioni (i.e. modifiche, rettifiche ma anche revoca e sospensione temporanea) ne conseguirebbe che anche le copie già rilasciate ne sarebbero automaticamente affette. Da qui la necessità, pertanto, di limitare temporalmente la validità della o delle copie richieste dal o dai richiedenti e da chiunque dimostri di avervi interesse per garantire, vale la pena rimarcarlo nuovamente, la corrispondenza del contenuto della copia autentica del certificato successorio europeo alla realtà della successione.
E qui potrebbero sorgere alcune tematiche annesse, che sono tra l’altro state oggetto di altre due questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia Europea nella sentenza in trattazione (la C-301/2020) e che si possono racchiudere nelle domande che seguono.
Cosa succede se la copia del Cse riporti una data di validità superiore al semestre rispetto alla data di rilascio o non la riporti affatto ? La copia in questione sarebbe ancora utilizzabile ?

Per i togati del Lussemburgo una tale fattispecie non deve essere in grado di demansionare la copia del CSE alla extrema ratio della non utilizzabilità, con annessa nuova richiesta di altra copia all’autorità di rilascio (costituirebbe, relata refero, un ostacolo alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere), ma più semplicemente “tale copia deve essere considerata valida per un periodo di sei mesi”.
E se la copia del CSE, che è stata prodotta ad un’autorità che è chiamata a prendere una decisione (giudiziaria o non), scade nel corso della relativa procedura, bisogna richiedere una nuova copia aggiornata e in corso di validità ?
Vista la criticità fondamentale insita nella copia autentica del Cse di non poter essere aggiornata al contenuto di quest’ultima, e quindi nella necessità di prevedere un termine semestrale al fine di poter addivenire a quella funzione di garantire la corrispondenza del suo contenuto alla realtà della successione, l’ipotesi sottoposta al vaglio dell’ultima delle due questioni pregiudiziali relative alla tematica della validità della copia del CSE, si rinviene proprio nella scadenza della sua validità nel corso di una procedura instaurata di fronte ad un’autorità competente ad adottare una decisione: ossia se in un tale scenario, sia solamente sufficiente che la copia del CSE sia valida alla data di presentazione della domanda alla succitata autorità oppure se lo debba essere invece anche alla data di adozione della decisione da parte della medesima.
Per la Corte Ue, il criterio da adottare è quello che individua la validità della copia del Cse alla data di presentazione della domanda, altrimenti non soltanto “si rischierebbe di ledere i diritti degli eredi e degli altri aventi diritto alla successione, i quali, giacché non esercitano alcuna influenza sulla durata del procedimento che porterà all’adozione di detta decisione, dovrebbero, se del caso, richiedere e presentare più volte una siffatta copia” ma soprattutto si creerebbero ritardi, adempimenti e sforzi aggiuntivi, tanto per gli interessati alla successione quanto per le autorità incaricate di quest’ultima, in totale discrasia rispetto allo spirito del Regolamento (UE) n. 650/2012 che mira invece a regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione con implicazioni transfrontaliere.
E poi, ad ogni buon conto, sussiste pur sempre un obbligo in capo all’autorità di rilascio di informare senza indugio i richiedenti la copia in caso di variazione del Cse, andando pertanto a “limitare il rischio che la copia autentica la cui validità sia scaduta al momento dell’adozione della decisione richiesta non corrisponda al contenuto del certificato successorio europeo.”, ma anche la possibilità per l’autorità alla quale è stata presentata la copia del Cse di chiedere, in via eccezionale, che sia presentata una nuova copia o una proroga alla copia esistente nel caso in cui disponga “di elementi che giustifichino un ragionevole dubbio sullo stato di tale certificato”.