Accettazione tacita eredità: cos’è e come funziona
Nel panorama del diritto successorio italiano, l’accettazione tacita dell’eredità rappresenta una delle modalità più frequenti attraverso cui il chiamato diviene erede a tutti gli effetti, spesso senza neppure rendersene conto.
A differenza dell’accettazione espressa, che richiede una dichiarazione formale contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, quella tacita si perfeziona attraverso il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l’eredità.
Il quadro normativo di riferimento: articoli 474, 475 e 476 c.c.
Accettazione dell’eredità: differenza tra forma espressa e tacita
Ai sensi dell’art. 474 c.c. l’accettazione può essere espressa o tacita.
L’accettazione è espressa, ai sensi dell’art. 475 c.c. quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettare oppure ha assunto il titolo di erede.
Accettazione tacita dell’eredità: quando si verifica
L’articolo 476 c.c. disciplina l’accettazione tacita stabilendo che essa si configura “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. La norma individua, dunque, due presupposti fondamentali che devono ricorrere congiuntamente: da un lato, l’atto deve presupporre necessariamente la volontà di accettare; dall’altro, deve trattarsi di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella veste di erede.
Tale forma di accettazione rappresenta un modo puro e semplice di acquisto dell’eredità ed è consentita al chiamato capace d’agire che non si trovi nel possesso dei beni ereditari
Accettazione dell’eredità tramite rappresentante: cosa dice la Cassazione
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15301/2025, l’accettazione dell’eredità può essere validamente eseguita anche dal rappresentante volontario, “non solo in forza di procura speciale avente a oggetto l’accettazione di una eredità individuata, ma anche in forza di procura generale, che conferisca il potere di accettare qualunque eredità delata al rappresentato ”.
Atti che fanno scattare l’accettazione tacita dell’eredità
La giurisprudenza si è pronunciata in numerose occasioni per individuare quali comportamenti integrino o meno la fattispecie dell’accettazione tacita.
Voltura catastale: quando fa scattare l’accettazione tacita
La voltura catastale degli immobili caduti in successione è costantemente ritenuta atto idoneo a determinare l’accettazione tacita dell’eredità. Come precisato dalla Corte d’Appello di Cagliari con sentenza n. 117 del 2024 “a differenza della mera denuncia di successione – che ha valore solo fiscale – la voltura catastale ha rilievo quale atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità”.
Essa rileva infatti non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civilistico, per l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Va peraltro segnalato che, con l’introduzione della presentazione telematica della dichiarazione di successione, la voltura avviene automaticamente salvo che il dichiarante non indichi espressamente di non volervi procedere. Il chiamato che non abbia ancora deciso se accettare l’eredità dovrà dunque prestare particolare attenzione in sede di compilazione della dichiarazione telematica.
Atti dispositivi e gestione dei beni ereditari: i casi più frequenti
Comportano accettazione tacita anche il conferimento di procura per la vendita di beni ereditari, la proposizione della domanda di divisione ereditaria, la riscossione di canoni di locazione relativi a immobili compresi nell’asse, il pagamento transattivo di un debito del de cuius e la ricezione del pagamento di somme dovute al defunto.
Atti processuali: quando la difesa in giudizio vale come accettazione
Sul piano processuale, la giurisprudenza più recente ha confermato che integra accettazione tacita anche la riassunzione del processo da parte del chiamato all’eredità, così come la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale che presupponga la qualità di erede.
In particolare, la recente sentenza della Cassazione n. 24378 del 2 settembre 2025 ha confermato questi principi, valorizzando quali elementi indicativi dell’accettazione tacita dell’eredità la circostanza che il chiamato si sia costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso del de cuius, “svolgendo, peraltro, difese riconducibili alla posizione della parte deceduta”.
In quel caso, la Corte ha ritenuto che “si trattava di un comportamento processuale che, unitamente al possesso dei beni ereditari, implicava l’accettazione tacita dell’eredità ”. Allo stesso modo, la costituzione in giudizio dichiarando la propria qualità di erede, senza contestare l’effettiva assunzione di tale veste, compie un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede.
Gli atti che non comportano accettazione
Dichiarazione di successione e imposte: perché non valgono come accettazione
Non tutti i comportamenti del chiamato determinano l’acquisto dell’eredità. La presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte non integrano accettazione tacita.
Come chiarito dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1756 del 2023, “la mera circostanza di aver provveduto alla dichiarazione di successione o al pagamento delle relative imposte, oppure ancora alla richiesta di registrazione del testamento ed alla sua trascrizione non equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale”.
Possesso dei beni ereditari: quando non basta per accettare
Parimenti, non determina accettazione la mera immissione nel possesso dei beni ereditari, non presupponendo necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare.
Tuttavia, occorre precisare che se il chiamato che si trovi nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non redige l’inventario nel termine di tre mesi, “viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Cass. Civ. 15690/2020).
Altri atti che non fanno scattare l’accettazione tacita
Lo stesso dicasi per la partecipazione alla redazione dell’inventario , la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (Cass. Civ. n. 4843/2019), la ricezione di un atto notificato in qualità di chiamato (Cass. Civ.n. 35466/2022), o ancora il pagamento delle spese funerarie.
Onere della prova: chi deve dimostrare l’accettazione
Un profilo di particolare rilevanza pratica riguarda la distribuzione dell’onere probatorio.
Chi intende far valere un diritto nei confronti dell’erede deve dimostrare che quest’ultimo abbia accettato l’eredità, secondo il principio generale sancito dall’articolo 2697 c.c..
Come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 24378 del 2025, anche richiamando precedenti giurisprudenziali, “l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità. In definitiva l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’ importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto”.
Effetti: accettazione tacita irrevocabile e divieto di rinuncia
Una volta perfezionatasi l’accettazione, anche tacita, essa produce effetti irrevocabili.
In applicazione del principio semel heres semper heres, come ribadito dalla Cassazione n. 15301/2025, l’accettazione “è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane anche nell’ipotesi in cui l’erede compia un successivo atto di rinuncia all’eredità”.
La rinuncia tardiva, intervenuta dopo il compimento di atti che integrano accettazione tacita, è dunque da considerarsi priva di effetti.
Novità 2025: trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
Legge 182/2025: cosa cambia nella trascrizione dell’accettazione tacita
Va segnalato che con la legge di semplificazione n.182/2025 è stato aggiunto all’articolo 2648, terzo comma, c.c. il seguente periodo: “La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485”.
Pertanto, l’articolo 2648 c.c, rubricato “accettazione di eredità e acquisto di legato”, avrà la seguente portata lessicale: “Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485. La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento”.
Dichiarazione sostitutiva di notorietà: la nuova prova dell’accettazione
L’entrata in vigore della norma, dal 18 dicembre 2025, risolve, in particolare, la questione dell’accettazione tacita di eredità da parte di soggetti deceduti che non hanno in vita compiuto atti dispositivi di beni immobili oggetto di trascrizione.
All’assenza di un titolo idoneo alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità supplirà la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa, all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, dall’erede del soggetto deceduto o alternativamente da un suo successore a titolo universale, che attesti l’avvenuta accettazione tacita del proprio dante causa ai sensi dell’articolo 476 c.c. o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 c.c.

