Private insurance e società fiduciarie, insieme per la clientela wealth

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Semplificazione e discrezione: ecco come il private insurance può arricchire il servizio offerto dalla società fiduciaria per la clientela HNWI e UHNWI

Sempre più individui di elevato standing patrimoniale (hnwi, high-net-worth individuals e uhnwi, ultra high-net-worth individuals) e le loro famiglie scelgono di gestire il proprio patrimonio attraverso una holding familiare o affidandolo a una società fiduciaria che ne amministri gli asset per loro conto. In questo contesto, le soluzioni di private insurance offrono interessanti opportunità per la clientela che sceglie tale approccio di gestione patrimoniale, semplificandone gli adempimenti e tutelandone la privacy. Ne parliamo con Matteo Ronchetti, Country Head Italy e Marco Sasso, Senior Legal & Tax Advisor di SOGELIFE.

In che modo SOGELIFE si posiziona rispetto a questo segmento di mercato?

Matteo Ronchetti: Siamo presenti sul mercato italiano da oltre 10 anni, lasso di tempo nel quale abbiamo avuto modo di sviluppare una particolare expertise nell’offerta di soluzioni specificamente pensate per le persone giuridiche. Tale specializzazione è nata per intercettare un trend diffuso tra i clienti hnw e uhnw, che ha visto un numero sempre maggiore di essi delegare in parte o in tutto la gestione dei propri patrimoni a società fiduciarie o holding familiari. La differente veste legale non ha tuttavia mutato le esigenze di sicurezza, flessibilità e discrezione che caratterizzano la clientela hnw e uhnw. Non stupisce quindi che molto spesso tali società abbiano fatto ricorso agli strumenti di private insurance per conto dei propri clienti, in particolare alle polizze vita lussemburghesi. Esse sono infatti uno strumento conosciuto e diffuso tra la clientela hnw e uhnw europea e italiana.

Quando e perché una società fiduciaria sottoscrive una polizza? Cosa cambia per il cliente e la compagnia d’assicurazione?

Marco Sasso: Nel caso in cui il cliente facoltoso detenga ancora il patrimonio in maniera diretta, egli può richiedere alla società fiduciaria di sottoscrivere per suo conto la polizza vita, in qualità di contraente attraverso la c.d. intestazione fiduciaria. Sempre il cliente-fiduciante designerà quindi i beneficiari della polizza, indicando come assicurato sé stesso. Questa scelta viene di regola effettuata dal fiduciante per beneficiare un soggetto garantendo maggiore riservatezza. Ma non è tutto. Un’ulteriore possibilità prevede che il fiduciante possa instruire la società fiduciaria ad assumere il ruolo di beneficiario della polizza in caso di decesso, così che questa possa amministrare i relativi diritti per conto dei beneficiari/eredi secondo le disposizioni del fiduciante assicurato. Oltre a una maggiore personalizzazione nelle modalità di liquidazione del capitale assicurato dalla compagnia a favore dei soggetti beneficiari, vi è anche un incremento della privacy, dato che i loro nominativi restano riservati nei confronti di terzi in sede di liquidazione finale e/o riscatto parziale.

Passiamo agli aspetti amministrativi. Quali sono gli obblighi sotto il profilo fiscale e che cosa comportano nella pratica per il contraente?

M.S.: La sottoscrizione di una polizza vita estera come quella lussemburghese prevede una serie di obblighi di natura dichiarativa nonché di adempimenti fiscali. Per quanto concerne i primi, il Contraente di una polizza vita estera é tenuto a segnalare quest’ultima al Fisco tra gli investimenti esteri nell’apposito quadro RW all’interno della dichiarazione annuale dei redditi (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE). Quanto agli obblighi di natura impositiva, invece, si distinguono l’imposta sul capital gain, quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e quella sul valore del contratto assicurativo (IVCA) attualmente pari allo 0,45% e che proprio in questi giorni è in discussione in Legge di Bilancio di elevare l’Imposta sulle Riserve Matematiche (IRM) allo 0,50% con un potenziale impatto speculare anche per l’imposta gemella IVCA. In merito all’IVCA, la provvista che il cliente deve fornire annualmente alla fiduciaria potrà rientrare nello scopo della cedola periodica, di cui in seguito la descrizione del funzionamento. Quando la compagnia assicurativa non è bi-optata – ossia non agisce in qualità di sostituto d’imposta, come nel caso di SOGELIFEtali incombenze, divenute via via più complesse in capo al cliente, possono essere delegate alla fiduciaria. In tal caso, sarà quest’ultima, in base al tipo di mandato prescelto dal fiduciante, ad adempiere agli obblighi appena richiamati, a fronte del relativo costo, assumendosi cosi il ruolo di Sostituto d’Imposta. Si presenta anche un’altra opportunità: la possibilità di attribuire anche l’amministrazione del beneficio della polizza in caso di decesso della persona assicurata. Questo permette di semplificare la fase della liquidazione della polizza ed a certe condizioni la fiduciaria potrà anche espletare gli obblighi fiscali nei confronti dei beneficiari/eredi.

Per concludere, in che modo le soluzioni di SOGELIFE vengono incontro alle esigenze dei clienti che ricorrono all’intestazione fiduciaria?

M.R.: SOGELIFE ha sviluppato una soluzione ad hoc per l’intestazione fiduciaria delle polizze vita. Questo permette di semplificare il processo di adempimento di tali obblighi e rendere più trasparente e fluida possibile la relazione tra compagnia assicurativa, società fiduciaria e cliente. In sede di sottoscrizione, infatti, è possibile inserire un’opzione contrattuale che prevede lo stacco di una cedola periodica che soddisferà i bisogni di liquidità legati alla liquidazione delle imposte dovute e al saldo dell’onorario della fiduciaria. Così facendo, quest’ultima potrà essere certa di ricevere la provvista in tempo utile per il pagamento delle imposte, senza dover disturbare il fiduciante a ogni scadenza. Quanto all’ammontare della cedola, esso verrà definito dalla fiduciaria su istruzione ricevuta dal fiduciante, e il suo importo sarà prelevato decrementando il premio inizialmente versato. La durata dell’opzione contrattuale è di massimo 10 anni, ferma restando la libertà di interromperla o modificarla in qualsiasi momento.

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