I reati tributari come presupposto di autoriciclaggio

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Rispetto ai reati di frode fiscale mediante altri artifici e di dichiarazione infedele, il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi solo allorché il reato fiscale abbia determinato un indebito rimborso o credito di imposta, costituenti proventi aventi il carattere della esternalità. Tutto quello che c’è da sapere


Elementi costitutivi dell’autoriciclaggio

Per comprendere come il reato di autoriciclaggio possa rapportarsi con i reati tributari annoverati nel d.lgs. 74/2000, occorre anzitutto svolgere una panoramica degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa.

Definizione e sanzioni dell’autoriciclaggio

L’art. 648-ter .1 c.p. punisce con la reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Caratteristiche dell’autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio è considerato plurioffensivo, avendo il legislatore inteso tutelare tanto il corretto funzionamento del mercato, quanto la regolare amministrazione della giustizia.

Il momento consumativo del reato viene fatto coincidere con il compimento della prima operazione dissimulatoria finalizzata a rendere concretamente più complessa l’attività ricostruttiva della illecita provenienza dei beni, per il compimento della quale è richiesto il dolo
nella sua forma generica.

Connessione tra autoriciclaggio e reati tributari: accrescimento patrimoniale

Dunque che rapporto c’è tra la fattispecie delittuosa dell’autoriciclaggio e i reati tributari?
In primo luogo, si consideri che il profitto derivante dai reati di carattere tributario può sostanziarsi in un accrescimento di tipo patrimoniale, oppure in un risparmio di imposta.

Differenziazione, quella appena svolta, che ha dato adito ad ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza proprio rispetto all’opportunità di riconnettere ai reati tributari il delitto di cui all’art. 648-ter. 1 c.p.

Invero, le fattispecie penal-tributarie che come conseguenza della loro commissione prevedono un diretto accrescimento di carattere patrimoniale, non destano particolari problemi in tema di autoriciclaggio. Ciò, naturalmente, nella misura in cui sia possibile dare dimostrazione del fatto che la condotta di autoriciclaggio abbia a oggetto proprio quell’accrescimento patrimoniale derivante dalla commissione del reato tributario.

Ben più complessa, invece, è la posizione delle fattispecie che generano una mera evasione di imposta.

Autoriciclaggio nei reati di frode fiscale

Anzitutto, in riferimento al reato di frode fiscale mediante falsa fatturazione di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, può ad esempio accadere che, a seguito della presentazione della fraudolenta da parte dell’utilizzatore delle fatture, si verifichi una “retrocessione” da parte dell’emittente di parte del prezzo pagato dall’utilizzatore.

Considerazioni sui reati di falsa fatturazione

Altrettanto frequente è l’ipotesi per cui l’utilizzatore delle false fatture tenti di “ripulire” le somme ricevute, reimmettendole nel patrimonio dell’impresa e camuffandole sotto falsa veste. Situazioni che porterebbero a un accrescimento patrimoniale suscettibile di configurare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 648-ter.1 c.p.

Analogamente, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del medesimo decreto, l’utilità provento di reato non potrà che consistere nel compenso che, in genere, viene riconosciuto all’emittente per la sua condotta illecita e che, determinando un accrescimento della sua sfera patrimoniale, potrà essere oggetto di condotte di autoriciclaggio.

Conclusioni sul reato di autoriciclaggio

Rispetto ai reati di frode fiscale mediante altri artifici e di dichiarazione infedele, il reato
di autoriciclaggio potrebbe configurarsi solo allorché il reato fiscale abbia determinato un indebito rimborso o credito di imposta costituenti proventi aventi il carattere della esternalità.

Reato di omessa dichiarazione e autoriciclaggio

Infine, per quanto concerne il reato di omessa dichiarazione, solo se la ritenuta non versata – e quindi “incamerata” dal sostituto – costituisce effettivamente un bene estraneo al patrimonio del sostituto stesso determina un accrescimento patrimoniale suscettibile di formare oggetto di possibili condotte di autoriciclaggio.

(Articolo tratto dal n° di febbraio 2024 di We Wealth.
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