Redditometro depotenziato: ecco cosa cambia
Alla fine le accese e serrate polemiche, che hanno fatto seguito alla proposta del governo di inasprire e reintrodurre il redditometro, hanno favorito una riscrittura profonda della misura. Al punto che il Redditometro, rispetto alle prospettive inziali, ne esce fortemente ammorbidito, se non stravolto.
Ora, infatti, l’Agenzia delle entrate potrà far scattare l’accertamento induttivo solo all’emerge di condizioni e circostanze ben più stringenti, che di fatto ammorbidiscono la misura del redditometro e ne circoscrivono il campo di applicazione.
L’accertamento induttivo potrà operare solo se il maggior reddito “accertabile”, ricostruito dai dati sul tenore di vita del contribuente, supera di almeno il 20% quello dichiarato ed è, al contempo, superiore a dieci volte l’assegno sociale cioè, per il 2024, a 69.700 euro.
Se ne ricava, dunque, che il decreto correttivo 108/2024 appena pubblicato in Gazzetta ufficiale (che disciplina il concordato biennale e l’adempimento collaborativo), all’art. 5, limita moltissimo il campo di azione del redditometro, perlomeno rispetto alle prospettive iniziali.
L’accertamento sintetico potrà operare solo in presenza di uno scostamento del reddito di 69 mila euro, dunque al ricorrere contemporaneamente due condizioni:
- uno scostamento tra reddito ricostruito attraverso le spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato di almeno il 20%;
- uno scostamento superiore almeno a dieci volte all’assegno sociale annuo.
L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.
L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L’Agenzia delle entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Redditometro: cosa prevedeva la proposta inziale
Benché il Governo abbia deciso di stravolgere il Redditometro è bene ripercorrere quanto sino a qualche settimana fa è stato sostenuto e mettere in luce la natura di questo strumento.
Lo scorso 7 maggio il viceministro Leo aveva firmato un decreto ministeriale con cui, di fatto, dava nuova vita al Redditometro, strumento già utilizzato in passato (non senza polemiche) per ricostruire i redditi e la capacità contributiva dei contribuenti tenendo conto delle spese effettuate dal contribuente rispetto al reddito dichiarato. Tuttavia, come sopra evidenziato, di questa iniziale proposta rimane ben poco.
Il redditometro, in linea generale, è uno strumento di accertamento sintetico in mano all’Agenzia delle entrate utilizzato per determinare in maniera induttiva il reddito complessivo che si ritiene riconducibile al contribuente (persona fisica).
L’attenzione del fisco, in questo caso, non è rivolta alle fonti di reddito (dichiarato o evidentemente non dichiarato) quanto sulla capacità di spesa del contribuente.
In buona sostanza, valutando il flusso economico e il tenore di vita del contribuente l’Agenzia ricostruisce una certa capacità contributiva, la quale viene comparata con il reddito complessivamente dichiarato.
L’eventuale discrasia tra reddito dichiarato e capacità di spesa effettiva dovrà poi essere dimostrata dal contribuente il quale potrà anche contestarla, dimostrando che, ad esempio, certe spese sostenute sono irrilevanti a livello reddituale.
Cosa deve fare il contribuente?
Se a seguito di un accertamento sintetico l’Agenzia ricostruisce una capacità contributiva (tenuto conto della differenza tra capacità di spesa del contribuente e reddito dichiarato) che il contribuente non riconosce, quest’ultimo avrà la possibilità di contestarlo.
Sul contribuente, in particolare, grava l’onere di dimostrare che la capacità di spesa, la disponibilità di beni e servizi, non è incompatibile con il reddito dichiarato.
Il contribuente potrà quindi attraverso apposite memorie e documentazione dimostrare che la presunzione di reddito stimata dall’Agenzia (tenendo conto della capacità di spesa) non corrisponde ad un reale incremento non dichiarato della propria ricchezza, ma è riconducibile ad altre fonti che non incidono sul reddito.
I contribuenti avranno la possibilità di dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli dichiarati nel periodo d’imposta, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque esclusi legalmente dalla base imponibile, o ancora da redditi provenienti da altre persone.
Potranno anche contestare l’ammontare delle spese attribuite e dimostrare che i risparmi utilizzati per consumi e investimenti si sono accumulati negli anni precedenti.
La normativa del redditometro prevede un doppio contraddittorio con il contribuente: il primo avviene durante la fase istruttoria, per raccogliere le informazioni necessarie alla formazione dell’atto di accertamento; il secondo consiste nell’avvio della procedura di accertamento con adesione.
Quali sono le voci che l’Agenzia avrebbe potuto considerare per ricostruire il reddito?
Con il decreto appena introdotto, in questi primi giorni di agosto, come visto i parametri per l’applicazione dell’accertamento sintetico cambiano notevolmente.
Tuttavia, nelle proposte iniziali, con le quali si intendeva introdurre in ben altra forma il Redditometro, era previsto che l’Agenzia avrebbe potuto tenere in considerazione numerose voci per ricostruire induttivamente il reddito del contribuente.
Ecco alcuni esempi: l’acquisto di immobili o terreni, le spese sostenute per il mutuo o l’affitto, le bollette, i viaggi, l’abbigliamento acquistato, gli abbonamenti su piattaforme online, gli eventuali bonus edilizi fruiti dal contribuente.
Le principali voci si suddividono in:
- Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
- Abitazione (mutuo, locazione, leasing immobiliare, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, intermediazioni immobiliari)
- Combustibili ed energia
- Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa
- Sanità (medicinali, visite mediche)
- Trasporti (assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, bollo, pezzi di ricambio, olio, lubrificanti, tram, autobus, taxi, canone di leasing)
- Comunicazioni (acquisto apparecchi per telefonia, spese telefono)
- Istruzione (libri scolastici, rette, canoni di locazioni per studenti universitari)
- Tempo libero, cultura, giochi (abbonamenti pay-tv, giochi online, attività sportive, circoli, animali domestici)
- Investimenti (immobiliari, beni mobili registrati, assicurazioni, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni e altre forme di investimento, donazioni ed erogazioni liberali)
- Risparmio (parte di reddito non utilizzata)
- Imposte, tasse e contributi i cui pagamenti sono effettuati nell’anno
- Assegno all’ex coniuge
(Se vuoi approfondire il tema del Redditometro, We Wealth ha pubblicato anche questo articolo)