Le polizze vita sono uno strumento sempre più conosciuto ed apprezzato sia dai professionisti del wealth management che dalla clientela altamente patrimonializzata da essi assistita. Le caratteristiche legali, fiscali e finanziarie che le contraddistinguono, infatti, rendono le polizze uno strumento estremamente flessibile ed efficace per soddisfare al tempo stesso non solo le esigenze finanziarie di diversificazione ed investimento ma anche quelle di autonomia nella destinazione del patrimonio.
Come? Grazie alla libera nomina dei beneficiari caso morte e ai vantaggi legali e fiscali propri delle polizza vita, che le rendono uno strumento ideale per realizzare un’efficiente pianificazione patrimoniale e successoria.
Nicoletta Basso, Tax and Legal Counsel per l’Italia di Utmost Wealth Solutions, ne parla ai lettori di We Wealth.
Nomina dei beneficiari: cosa dice la norma
Il contraente di una polizza vita ha diritto di nominare uno o più beneficiari caso morte, che avranno diritto alla liquidazione della prestazione in caso di morte del soggetto assicurato. A tal proposito, va precisato che le norme dettate dal codice civile in materia di successione ereditaria trovano limitata applicazione nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita e la motivazione di ciò risiede nella qualificazione giuridica del contratto di assicurazione sulla vita come contratto a favore di terzo.
Questo è stabilito dall’art. 1920 c.c. che, in tema di attribuzione del c.d. “beneficio” caso morte stabilisce che “è valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo” e che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Questa norma, di fondamentale importanza, chiarisce che l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario designato non acquista il diritto al pagamento dell’indennità derivante dalla polizza a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base al contratto di assicurazione e alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.
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…e cosa comporta
L’obbligo dell’assicuratore al pagamento della prestazione assicurata deriva quindi esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario fatta dal contraente nel contratto stesso. La morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta soltanto il momento di consolidamento del diritto del beneficiario, già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte). Logica e naturale conseguenza dell’estraneità della polizza vita alle norme successorie è quindi l’esenzione della prestazione spettante al beneficiario caso morte dall’imposta di successione.
La nomina dei beneficiari consente inoltre di mettere in evidenza l’estrema flessibilità dello strumento polizza vita. Trattandosi di un rapporto contrattuale e di diritti rientranti nella libera disponibilità delle parti, queste hanno infatti la possibilità di convenire e stipulare ciò che ritengono più opportuno sia in ordine all’individuazione del soggetto da nominare, sia in ordine alle somme da liquidare.
Il contraente gode dunque di massima libertà nella nomina dei beneficiari e potrà nominare chiunque desideri: una persona determinata o anche solo indicata genericamente (ad es. “gli eredi”, “i nipoti”), un parente, un erede, uno stretto congiunto o anche una persona totalmente estranea all’asse ereditario.
Il contraente potrà liberamente stabilire le quote di prestazione spettanti a ciascun beneficairio (in percentuali uguali o diverse) e potrà infine disporre delle formule “alternative” o “subordinate” che prevedano la sostituzione del beneficiario nel caso in cui il primo nominato non voglia o non possa accettare.
Aspetto, questo, di importanza non trascurabile in quanto consente di evitare conseguenze legali e fiscali indesiderate, che verrebbero a prodursi nel caso in cui, ad esempio, il beneficiario originariamente nominato fosse pre-morto all’assicurato.
In tale scenario, infatti, in assenza di nomina alternativa, la prestazione spettante al beneficiario premorto andrebbe devoluta ai suoi eredi con assoggettamento alle norme successorie e alle relative quote, ed altresì all’imposta di successione.
Revoca dei beneficiari: cosa dice la norma…
Fortemente legato al potere di nomina dei beneficiari è il diritto del contraente di revocare in qualsiasi momento la nomina precedemente fatta. La revoca, cosi come la nomina, denota ulteriormente la flessibilità dello strumento polizza in ottica di pianificazione patrimoniale e la sua estrema adattabilità alle mutate circostanze ed esigenze di vita del contraente che rendano necessario un intervento di modifica da parte del contraente, come nel caso di nascite o di morti accadute dopo la nomina iniziale.
È disciplinata dall’art. 1921 c.c. che stabilisce che la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta la nomina – e quindi, a norma dell’articolo 1920 c.c., tramite dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento – e precisa tuttavia che la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente né, dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (e dunque dopo la sua accettazione).
…e a cosa si deve prestare attenzione…
Questa norma, apparentemente lineare, pone in realtà alcune questioni pratiche molto importanti. Una di queste si verifica, ad esempio, quando contraente ed assicurato siano due soggetti diversi ed il contraente muoia prima dell’assicurato.
In questo caso, la titolarità del contratto di assicurazione – che continua a rimanere valido ed efficace in quanto non si è verificato l’evento assicurato (ovvero la morte del soggetto assicurato) – andrà trasferita, in base alle norme di diritto successorio applicabili, in capo agli eredi (legittimi o testamentari) del contraente deceduto, con conseguente assoggettamento ad imposta di successione.
In tale scenario, l’art. 1921 c.c. ci ricorda che gli eredi così subentrati nella contraenza della polizza, e dunque nella titolarità del contratto, non potranno modificare il beneficiario precedentemente designato dal contraente deceduto, posto che il diritto di nomina, così come il diritto di revoca, è un diritto personale del contraente, pertanto non esercitabile dai suoi eredi.
…in particolare in relazione al riscatto
Peraltro, nonostante non sia espressamente previsto dal codice civile, è opinione di alcuni tecnici che gli eredi subentranti al contraente deceduto nella titolarità del contratto non possano nemmeno chiederne il riscatto (totale o parziale) senza il consenso del beneficiaro previamente designato, in quanto ciò equivarrebbe a vanificare il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa, eludendo nella sostanza la norma in commento.
Ai fini di una corretta e attenta pianificazione successoria è dunque importante conoscere bene i risvolti pratici di questo tipo di scenari e le relative implicazioni legali e fiscali, evitabili attraverso un’attenta strutturazione del prodotto, in particolare astenendosi dallo scindere la figura di contraente ed assicurato all’interno della polizza.
Un caso particolare: la presenza di eredi universali
Altra fattispecie interessante da considerare riguarda la nomina di erede universale fatta dal contraente con testamento separato. Spesso capita che l’attribuzione della qualifica di erede universale venga considerata dagli eredi stessi come nomina a beneficiario del contratto di assicurazione o come una revoca della designazione precedentemente effettuata. La questione – a lungo dibattuta in passato – è molto complessa ed ha dato luogo nel corso degli anni a numerose controversie legali legate all’interpretazione delle clausole testamentarie di nomina e revoca.
Senza entrare nel merito della questione, in questa sede è sufficiente solo ricordare che l’orientamento della Cassazione è di recente mutato e che – a seguito dell’ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018 – la Corte abbraccia ora l’impostazione per cui anche se l’art. 1920 c.c. consente di revocare l’indicazione del beneficiario per testamento, tale revoca, per produrre effetto, deve essere esplicita – quindi è necessario che vi sia un’indicazione espressa e chiara, o quanto meno un riferimento esplicito nel testamento al contratto di assicurazione.
Va da ultimo ricordato che, a norma dell’art. 1921, 3 comma c.c., il diritto di revoca può anche essere oggetto di rinuncia. In tal caso la rinuncia al potere di revoca da parte del contraente sarà produttiva di effetti solo dopo che la compagnia abbia ricevuto comunicazione scritta della rinuncia e la contestuale accettazione del diritto al beneficio da parte del beneficiario designato – rendendo così la nomina del beneficiario irrevocabile e non più modificabile dal contraente per tutta la durata della polizza.
La rinuncia al beneficio
Infine, poichè la liquidazione delle somme convenute con il contratto di assicurazione sulla vita costituisce un diritto del beneficiario, a favore del quale dette somme sono state vincolate, il beneficiario può legittimamente decidere di accettare il beneficio ovvero di rinunciarvi.
Nonostante questo non sia uno scenario frequente nella prassi, anche perchè intrinsecamente confliggente con l’obiettivo di pianificazione patrimoniale e successoria che la polizza persegue, ci sono tuttavia alcuni principi da chiarire.
Primo fra tutti il fatto che il beneficiario designato non può rinunciare al beneficio a favore di un’altra persona in quanto la designazione del beneficiario – come detto sopra – è un diritto personale del contraente che non può essere esercitato da terzi al suo posto. Quindi il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita non potrà rinunciare al beneficio per poi individuare egli stesso un terzo soggetto come nuovo beneficiario del contratto, ma dovrà semplicemente limitarsi a rinunziare alla prestazione o alla porzione di prestazione a lui spettante.
A quel punto, in applicazione delle norme civilistiche in tema di contratto a favore di terzo che prevedono che la “prestazione rimane a beneficio dello stipulante” (art. 1411 c.c.), la prestazione rifiutata rientrerà a far parte del patrimonio del contraente e quindi – in caso di suo decesso – del suo asse ereditario da dividere tra gli eredi secondo le norme successorie civilistiche e con assoggettamento all’imposta di successione. La quota di prestazione rifiutata, secondo chi scrive non va invece ad accrescere la quota di eventuali altri beneficiari accettanti designati congiuntamente al rinunziante.
Ecco allora come in questo tipo di scenari, seppur infrequenti, vada ribadita nuovamente l’importanza, ai fini di una corretta pianificazione patrimoniale e successoria, di prevedere delle formule “alternative” che disciplinino il caso di mancata accettazione del beneficio o più in generale di sostituzione del beneficiario.
E in caso di rinuncia all’eredità?
Va da ultimo precisato che l’eventuale rinuncia all’eredità da parte dell’erede del de cuius, che fosse contestualmente anche beneficiario caso morte – proprio perchè la polizza vita non è parte dell’asse ereditario – è una circostanza del tutto irrilevante rispetto all’accettazione o alla rinuncia al beneficio. L’eventuale rinuncia all’eredità non comporta pertanto automatica ed implicita rinuncia al beneficio della polizza, ma al contrario ben sarà possibile avere casi in cui l’eredità viene accettata e il beneficio rifiutato e viceversa.
In conclusione
Concludendo, questi sono solo alcuni degli aspetti che evidenziano l’elevata flessibilità offerta dalla polizza vita di private insurance, tra cui il prodotto offerto da Utmost Wealth Solutions, come mezzo di pianificazione patrimoniale e successoria. Rappresenta uno strumento affidabile per garantire un trasferimento della ricchezza sicuro e senza intoppi, e personalizzabile per soddisfare le esigenze uniche di ogni individuo e della sua famiglia.
Sfruttando le diverse opzioni messe a disposizione delle polizze sulla vita, è possibile creare soluzioni su misura che forniscono sicurezza finanziaria e rispondono agli obiettivi di successione dei clienti. Questa estrema adattabilità rende l’assicurazione sulla vita una componente indispensabile delle strategie di pianificazione successoria di ogni individuo.