La tutela del patrimonio culturale rappresenta uno dei pilastri sui quali si fonda la conservazione dell’identità di una nazione. Identità che, per sua stessa definizione, non rappresenta un concetto fermo ed immutabile, ma è soggetto ai flussi della storia.
La stessa penisola italiana rappresenta un chiaro esempio delle diverse stratificazioni culturali che si possono sovrapporre nel corso dei secoli e dei millenni: tutti i popoli che si sono susseguiti sul nostro territorio hanno lasciato traccia di sé non solo nelle tradizioni e nel vocabolario, ma anche sul piano culturale: ogni anfora ritrovata nel sottosuolo o statua che è emersa dal mare consente infatti di aprire uno spiraglio all’interno della rispettiva cultura che le ha generate, arricchendo il nostro patrimonio storico e artistico.
Beni archeologici, il quadro normativo italiano
In Italia, il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – CBC) definisce quali beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ovvero le altre cose individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà dalla legge o in base alla stessa.
Orbene, ai sensi dell’art. 91 CBC, i beni culturali che siano ritrovati, da chiunque e in qualunque modo, nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Giova sottolineare come, tuttavia, il riconoscimento della natura “archeologica” di un bene culturale non sia sempre automatico ma dipenda da una valutazione fatta ex post: essa sarà certa per tutti i reperti di epoca antica (fino al V secolo d.c. e salvo prova contraria), presumibile per alcune categorie di materiali di epoca medievale e residuale per oggetti di epoca moderna e contemporanea, ad esempio in presenza di palesi indicatori che gli stessi abbiano soggiaciuto nel sottosuolo o provengano dai fondali marini.
L’appartenenza dei beni archeologici immobili al demanio ne determina ipso iure l’inalienabilità oltre che al divieto di poter formare oggetto di diritti di terzi (art. 823 c.c.) mentre l’appartenenza dei beni archeologici mobili al patrimonio indisponibile ne sancisce il generale divieto di essere sottratti alla loro destinazione (art. 828 c.c.).
Il principio che tutti i beni ritrovati nel sottosuolo o nei fondali marini siano di proprietà dello Stato non è di recente introduzione, trovando la sua origine prima negli ordinamenti degli stati preunitari e, a seguito dell’unificazione, nell’art. 15, co. 3, della L. 364/1909 (“Le cose scoperte appartengono allo Stato”), in ben quattro articoli della successiva L. 1089/1939 (artt. 44, 46, 47 e 49) e infine nell’art. 88 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
La norma non implica soltanto l’immediata rivendica di qualsiasi bene che rivesta interesse culturale e che venga dissepolto o ritrovato in mare da parte dello Stato, ma anche di una più generale presunzione di proprietà a favore dello stesso per tutti beni archeologici per i quali non sia possibile dimostrare il legittimo possesso.
Il legittimo possesso di beni archeologici da parte dei privati
In deroga al principio della proprietà statale dei reperti archeologici, è difatti consentita la disponibilità privata dei beni per i quali sia dimostrata la proprietà antecedente all’entrata in vigore della L. 364/1909.
Pertanto, chi ha acquisito beni archeologici prima di tale data, così come i suoi aventi causa, possono continuare a detenerli legittimamente, dimostrando la legittima provenienza attraverso documentazione idonea ad attestare che il loro diritto di proprietà deriva da:
- una cessione da parte dello Stato, come premio per il ritrovamento o per altra giustificata ragione (art. 15 L. 364/1909; artt. 24, 25 e 43 L. 1089/1939);
- un acquisto originario (possesso in buona fede, usucapione ai sensi degli artt. 1153, 1160 e 1161 del Codice civile) o derivativo (compravendita, donazione, successione), risalente a prima del 1909.
L’ordinamento prevede inoltre alcune eccezioni che consentono la proprietà privata di beni archeologici scoperti dopo il 1909. Tra queste rientrano i casi di cessione statale a titolo di compenso per il mancato utilizzo di un fondo (art. 15 L. 364/1909), l’indennizzo per danni subiti (art. 43 L. 1089/1939), il premio per il ritrovamento (art. 92 CBC) o l’alienazione e la permuta previste dagli articoli 24 e 25 della L. 1089/1939.
Ove il possessore si trovi invece nell’impossibilità di poter fornire alcuna delle prove sopra riassunte, il bene archeologico si presume di proprietà statale.
In tal caso, il pericolo di perdere il possesso del bene non è l’unica conseguenza che il privato può trovarsi ad affrontare, essendo l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato una condotta sanzionata penalmente: con la recente introduzione del Titolo VIII-bis nel codice penale, il legislatore ha introdotto l’art. 518bis c.p. che punisce il reato di furto di beni culturali con pene perfino più severe rispetto al previgente art. 176 CBC. La fattispecie prevede peraltro una punibilità che prescinde dall’effettivo valore culturale dei beni archeologici ma che trova la propria causa nel semplice impossessamento illegittimo degli stessi da parte di un soggetto terzo.
La recente giurisprudenza
Un recentissimo caso affrontato dalla Corte di Cassazione Penale ha ben chiarito il punto, riconoscendo come, ai fini della configurabilità del furto di beni culturali, non sia richiesto l’accertamento del c.d. interesse culturale dei beni oggetto di reato, né che gli stessi presentino un particolare pregio o siano stati precedentemente vincolati da un provvedimento amministrativo. È invece sufficiente che il carattere della “culturalità” sia desumibile dalle loro caratteristiche oggettive (Cass. pen., III, ud. 13/11/2024, dep. 27/03/2025, n. 12109).
Nel caso oggetto di disamina, la Corte di Appello di Firenze aveva assolto – confermando una sentenza dell’omonimo Tribunale – un imputato dall’accusa di furto di beni culturali (all’epoca dei fatti ancora sanzionato dal previgente art. 176 CBC) per non aver commesso il fatto, pur disponendo la confisca dei reperti a favore della Soprintendenza ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze.
L’imputato aveva quindi deciso di impugnare la sentenza assolutoria mediante ricorso per Cassazione, al fine di tentare di ottenere la restituzione dei reperti confiscati.
La decisione della Suprema Corte
Le argomentazioni sollevate dall’imputato non hanno tuttavia convinto la Corte di Cassazione, la quale ha respinto il ricorso, richiamando, in particolare, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per cui spetta al privato dimostrare la sua legittima acquisizione dei beni archeologici secondo le eccezioni previste dalla legge, stante la generale presunzione di proprietà statale sancita dall’ordinamento.
Ai fini della configurazione del reato di impossessamento illecito, non difatti è necessario un formale provvedimento amministrativo che qualifichi il reperto come bene culturale, essendo sufficiente che tale qualificazione emerga dalle sue caratteristiche oggettive. Sicché, unico metodo per superare la presunzione di appartenenza allo Stato è quello di fornire la prova dell’esistenza di un acquisto lecito da parte del privato.
In mancanza, la confisca dei beni culturali è legittima indipendentemente dalla condanna dell’imputato, trattandosi di una misura non avente carattere sanzionatorio ma rappresentando una conseguenza diretta della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato.
In conclusione
Sebbene la ratio del principio sancito dall’art. 91 CBC trovi il proprio fondamento nelle caratteristiche intrinseche della penisola italiana quale luogo di produzione di opere d’arte per millenni, la sua esistenza pone numerosi problemi nei confronti dei privati – italiani e stranieri – che si trovano in possesso di beni archeologici senza poterne tuttavia ricostruire con chiarezza (o anche solo documentare) l’origine a causa del trascorso temporale che separa il presente dalla loro acquisizione. Gli stessi rischiano infatti non soltanto di vedersi confiscati i reperti in loro possesso ma di essere l’oggetto di indagini finalizzate a valutare l’eventuale commissione del reato di furto di beni culturali.
Una simile conseguenza, già di per sé di difficile giustificazione per i collezionisti italiani, appare del tutto illogica e sproporzionata ai mercati internazionali, già esausti delle particolarità italiane in materia di beni culturali. Particolarità che riflettono negativamente sull’intero mercato.
Alla luce di tali considerazioni, è imprescindibile auspicare un maggiore bilanciamento tra tutela pubblica e diritti privati, sempre con l’obiettivo ultimo di preservare la memoria storica e culturale per le generazioni future ma con una particolare attenzione al riconoscimento dei bisogni e necessità settore privato.
In copertina: un frammento rubato di affresco proveniente dagli scavi archeologici di Pompei, ritrovato nel 2021. Courtesy Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

