Le polizze vita unit-linked e il passaggio generazionale

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Nel particolare contesto economico e sociale che stiamo vivendo, il passaggio generazionale è diventato un tema estremamente discusso e trattato negli ultimi tempi e di conseguenza anche la ricerca di strumenti di pianificazione patrimoniale che possano soddisfare al contempo le esigenze di gestione ottimale del risparmio, una tutela patrimoniale, una pianificazione successoria e perché no anche dei vantaggi fiscali

Il Passaggio generazionale è uno degli argomenti più discussi e dibattuti negli ultimi anni.

Il Pater familias ha preso sempre più consapevolezza che una pianificazione strutturata del trasferimento del proprio patrimonio alle generazioni future non soltanto evita litigiosità e discussioni tra gli eredi dopo il suo decesso, ma ha anche lo scopo di preservare nel tempo il suo patrimonio costruito con impegno e sforzi durante tutta la sua vita.

La necessità di pianificare il passaggio generazionale

La crisi legata al Coronavirus in Europa e nel mondo ha amplificato questa consapevolezza e soprattutto la ricerca di strumenti che possano soddisfare al contempo molteplici esigenze quali una gestione ottimale del risparmio, una tutela patrimoniale, una pianificazione successoria e, perché no, anche dei vantaggi fiscali (chiaramente nel rispetto della DAC 6, ormai gli esperti del settore sapranno a cosa mi riferisco).

Chiaramente, trovare uno strumento che possa soddisfare tutte le esigenze di cui sopra non è facile e richiede sicuramente un’attenta e delicata analisi da parte del consulente finanziario o, per usare un inglesismo che possa meglio esprimere il concetto, il “Wealth planner”, il quale non soltanto utilizzerà  le sue conoscenze giuridiche, economiche e finanziarie (nazionali ed internazionali), ma dovrà soprattutto verificare il contesto in cui è chiamato a pronunciarsi e dovrà conciliare e prendere in considerazione una serie di fattori che esulano dalla sua sterile attività professionale quali la volontà del cliente e il suo profilo, la situazione patrimoniale, la situazione familiare, il contesto in cui vive.

Passaggio generazionale e polizza vita unit-linked

Sicuramente, una delle soluzioni più efficienti e più diffuse al momento è l’utilizzo della polizza di assicurazione sulla vita unit-linked.

Non si tratta qui di descrivere le basi né il suo meccanismo, perché si è parlato e discusso tantissimo su questo strumento fino ad ora, ma di delineare sicuramente i suoi vantaggi e benefici nell’ambito del passaggio generazionale, sempre nell’ottica di una tutela del patrimonio presente e futuro.

Infatti, la polizza sulla vita è in grado di rispondere ad esigenze specifiche quali:

  • Governance del patrimonio durante la vita del contraente, il quale può decidere al momento della sottoscrizione della polizza i profili di gestione del patrimonio sottostante;
  • Efficienza fiscale: è previsto un tax deferral che permette la tassazione solo al momento in cui la polizza è riscattata o liquidata in caso si verifichi l’evento assicurato;
  • Il capitale assicurato non concorre a formare l’attivo ereditario e non si applica quindi l’imposta di successione;
  • Si applica l’istituto della collazione e dell’imputazione ex se soltanto sui premi pagati dal contraente nella polizza di assicurazione sulla vita;
  • Le polizze non sono pignorabili e sequestrabili;
  • Il contraente può liberamente definire i beneficiari anche se non sono gli eredi legittimi e modificarli durante la vita del contratto.

Da quanto detto si evince sicuramente come lo strumento della polizza presenti indubbiamente molteplici vantaggi.

Pianificazione patrimoniale: polizza vita e trust?

Resta il fatto, però, che se il contraente e Pater familias voglia un controllo gestito del proprio patrimonio anche dopo il suo decesso (o quello del suo coniuge), non sempre la polizza di assicurazione sulla vita può soddisfare questa esigenza.

Ecco che negli ultimi anni si è assistito a una combinazione di strumenti di pianificazione patrimoniale sempre più frequente come, per esempio, la polizza di assicurazione sulla vita ed il Trust, o come contraente o come beneficiario. In quest’ultimo caso in particolare, la combinazione della polizza con il Trust come beneficiario permetterebbe di avvantaggiarsi dei benefici fiscali e legali della polizza di cui abbiamo parlato con la possibilità di lasciare ai propri eredi un patrimonio gestito e controllato anche dopo la liquidazione della polizza, in questo caso dal Trust. Si pensi ai casi di eredi con problemi di salute o minori ecc.

Questa struttura patrimoniale caratterizzata dalla combinazione tra polizza e Trust ha però subito un duro colpo nella risposta all’istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, in cui l’Agenzia dell’Entrate, per la prima volta, ha  affermato che “l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni” e che solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente… può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta nel trasferimento di ricchezza”.

Orientamento, questo, più volte già ribadito dalla Corte di Cassazione in materia e che quindi lascerebbe presagire un cambiamento di rotta da parte dell’Agenzia dell’Entrate nel futuro. Questo renderebbe la combinazione della polizza con il Trust come beneficiario meno interessante visto che farebbe venire meno uno dei vantaggi della polizza e cioè l’esenzione dall’imposta di successione.

Pianificazione patrimoniale: Società Semplice e polizza vita

A questo punto viene da pensare ad altre possibili soluzioni e combinazioni quali, per esempio, la polizza di assicurazione sulla vita e la costituzione di una Società Semplice come beneficiario.

Infatti, la Società Semplice non può in toto sostituire il Trust e alcune delle sue funzioni, ma può sicuramente fungere da possibile sostituto in un contesto di passaggio generazionale.

Infatti, la Società Semplice può essere utilizzata nei contesti familiari visto che, non potendo svolgere un’attività commerciale, viene costituita normalmente per la detenzione di partecipazioni o immobili. È trasparente fiscalmente, ha una gestione minima in termini di costi e di amministrazione (non è previsto l’obbligo di bilanci o contabilità), non ha particolari vincoli nella stesura delle clausole contrattuali il che permette di poter limitare il potere di amministrazione e rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci e quindi adattare la struttura alle loro esigenze particolari.

Nel nostro caso specifico, una Società Semplice designata come beneficiaria di una polizza di assicurazione sulla vita, la quale sarebbe stata costituta antecedentemente con un socio con poteri di amministrazione illimitati (una partecipazione minima, 1%, es. un tutore, un avvocato di famiglia, il coniuge superstite ecc.) e soci con poteri di amministrazione limitata (restante partecipazione, es. i figli minori, ecc.)  permetterebbe, una volta che la polizza sia liquidata per il decesso dell’assicurato (il Pater familias), la possibilità di trasferire agli eredi il patrimonio in maniera controllata e assicurare una tutela dello stesso nel corso degli anni.

Si evince quindi come la polizza di assicurazione sulla vita permetta una grande flessibilità e rappresenti uno strumento di pianificazione patrimoniale capace di adattarsi alle esigenze delle famiglie moderne in un contesto economico e sociale di grande cambiamento ed evoluzione come quello che stiamo vivendo.

 

 

Margherita Cutrera, Wealth Planner International Life – Bâloise Vie Luxembourg

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