Le fondazioni in Italia
In Italia, le fondazioni costituiscono tipicamente enti di diritto privato destinati a realizzare uno scopo predeterminato.
Le fondazioni sono dotate di un patrimonio proprio: pertanto chi le dota si spoglia dei beni che vi conferisce in modo irrevocabile mediante un vincolo potenzialmente perpetuo a fini diversi da quelli tipici del passaggio generazionale.
Il riconoscimento della personalità giuridica (e dunque dell’autonomia patrimoniale perfetta) è possibile, ma solo sottoponendo l’ente al controllo dell’autorità amministrativa, con conseguente supervisione – potenzialmente invasiva per la vita stessa della fondazione che potrebbe uscirne trasformata o estinta – sull’attività dell’ente e sull’adeguatezza dello stesso al perseguimento dello scopo.
Le finalità per cui è utilizzabile una fondazione sono propriamente non egoistiche: beneficenza, assistenza, cultura, pubblica utilità. Finalità egoistiche sono possibili solo in via indiretta, come nel caso di fondazioni (cosiddette “di famiglia”) destinate alla tutela dei discendenti mediante il sostegno agli studi, o per la necessità di cure.
Fondazioni italiane e passaggio generazionale: i limiti dello strumento
La fondazione può certamente esercitare attività economica, ma non in via primaria e comunque con l’obbligo di reimpiegare gli utili al fine del perseguimento dello scopo (non egoistico di cui sopra).
L’istituzione di una fondazione è dunque non sempre compatibile con le finalità proprie del passaggio generazionale: si tratta di strumento consigliabile all’imprenditore che voglia lasciare il “segno” della sua immagine sul territorio o destinare averi alla beneficenza, o alla valorizzazione per il pubblico di opere d’arte, ma non all’imprenditore i cui scopi siano quelli propri della successione aziendale.
Fondazioni private estere: il modello per proteggere il patrimonio familiare
Alcuni Paesi d’oltralpe hanno una consolidata tradizione regolatoria di enti e fondazioni destinate alla gestione degli scopi egoistici della famiglia. Il riferimento più consueto è agli ordinamenti giuridici della Svizzera o del Liechtenstein, tradizionali “Paesi cassaforte” del panorama continentale.
Anche alcuni dei Paesi Ue a noi più vicini hanno però introdotto istituti di tal fatta, affiancando le fondazioni cosiddette private a quelle classiche ed utilizzabili per scopi di pubblica utilità e caritatevoli.
Fondazioni private in Austria: come funzionano
Tra essi, a titolo esemplificativo, l’Austria, dove le fondazioni private sono persone giuridiche non soggette a sorveglianza statale e destinabili al perseguimento di scopi di utilità propria, pubblica o di entrambi tali scopi in maniera mista: pur non potendo svolgere attività professionale in via principale, le fondazioni private possono detenere quote di partecipazione in una società di capitali che eserciti attività professionale, con conseguente efficace utilizzo dello strumento per le funzioni di capogruppo/holding.
Fondazioni private: chi può istituirle e come
Quanto al momento istitutivo: fondatori, conferenti, beni e beneficiari possono essere sia austriaci che stranieri, il fondatore può essere persona fisica o giuridica e la fondazione può essere istituita anche da più fondatori congiuntamente. La fondazione può essere istituita anche attraverso dichiarazione testamentaria ed in tal caso essa si intenderà costituita solo dopo il decesso del fondatore che così potrà restare sino all’apertura della sua successione in piena disponibilità di tutto il suo patrimonio.
Fondazioni estere: poteri del fondatore e tutela del patrimonio
Tra le possibili questioni di interesse per la famiglia, spicca la possibile ampiezza delle riserve nella regolamentazione della nomina, della revoca, della durata, delle funzioni e dei poteri di rappresentanza del consiglio di amministrazione e dei revisori.
La fondazione può essere inoltre dichiarata revocabile ed è possibile prevedere documenti aggiuntivi di fondazione, che garantiscono riservatezza (ad esempio in relazione alle disposizioni sui beneficiari) in quanto, a differenza della dichiarazione di fondazione, non sempre tali documenti aggiuntivi devono essere depositati presso il registro delle imprese.
Tra i diritti che il fondatore può riservarsi o attribuirsi sia attraverso la dichiarazione di fondazione che un documento aggiuntivo risaltano, a titolo esemplificativo e per l’interesse che possono suscitare per l’imprenditore, quelli di:
- appartenere al consiglio di amministrazione,
- nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione, dare istruzioni (se pur con alcuni limiti) al consiglio di amministrazione,
- approvare alcune decisioni del medesimo consiglio,
- modificare la dichiarazione di fondazione e revocarla, essere un beneficiario (in tal caso però non sarà possibile contemporaneamente rivestire la qualifica di membro del consiglio di amministrazione).
Si tratta, come è facile notare, della possibilità di riservarsi notevoli vantaggi, specie per l’imprenditore che non intenda (ancora) cedere le redini dell’azienda e mantenere la guida dell’impresa. Vantaggi che devono tuttavia calmierarsi mediante attenta valutazione dei possibili effetti della scelta in relazione ad un eventuale ceto creditorio: se, ad esempio, la fondazione è istituita in forma modificabile o revocabile, i creditori del fondatore possono infatti pignorare i diritti di modifica e revoca, così come i creditori dei beneficiari possono pignorare i loro diritti nei confronti della fondazione.
Fondazioni estere e tutela dei grandi patrimoni: rischi e valutazioni
L’utilizzo dello strumento rende pertanto sempre necessaria un’attenta prodromica valutazione tanto del diritto locale che del diritto interno, sia per evitare che il negozio sia qualificabile come in frode a norme inderogabili, sia per considerare l’opportunità di affiancamento di ulteriori strumenti segregativi di possibile utilizzo nel caso di volta in volta concreto, sia per la valutazione della fiscalità conseguente all’ingegneria societaria desiderata.
