Passaggio generazionale d’impresa: quando l’esenzione fiscale è a rischio

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Primo piano di una mano adulta che passa una chiave d'epoca in ottone nelle mani aperte di un bambino, simbolo del passaggio generazionale.

Le più recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni, non basta trasferire le partecipazioni: è necessario il passaggio effettivo del controllo dell’impresa

Indice

Passaggio generazionale d’impresa: quando il controllo vale più della proprietà

Nel passaggio generazionale dell’impresa, il profilo fiscalmente più delicato non coincide più soltanto con ciò che viene trasferito, ma con ciò che il disponente continua a trattenere.
Le Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 115, 116 e 143 del 2026 mostrano infatti un’evoluzione interpretativa significativa. L’accesso all’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 (“Tus”) non viene va verificato esclusivamente sulla base della titolarità delle partecipazioni o della percentuale dei diritti di voto attribuiti al beneficiario. L’analisi si estende all’assetto complessivo dei poteri che residuano in capo al fondatore e alla concreta capacità della nuova generazione di governare l’impresa.

Perché il trasferimento formale delle partecipazioni non basta

La distinzione tra proprietà, controllo e amministrazione assume così un rilievo centrale. Una partecipazione formalmente maggioritaria può non integrare il controllo richiesto dalla norma se diritti particolari, poteri di veto o maggioranze rafforzate continuano a subordinare le decisioni essenziali al consenso del disponente. Allo stesso modo, il trasferimento della nuda proprietà può risultare insufficiente quando l’usufrutto riservato al disponente conserva, insieme ai diritti patrimoniali, anche le prerogative determinanti nella gestione.

Le tre Risposte non introducono un requisito nuovo, ma rilevano un diverso punto di vista circa il metodo di accertamento.
Il controllo di diritto previsto dall’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c. rimane il parametro normativo in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali; la “titolarità del diritto” continua a costituire il riferimento per le società di persone.
Entrambi vengono però letti alla luce della finalità dell’agevolazione: favorire non una mera trasmissione patrimoniale, ma il reale subentro della generazione successiva nella continuità dell’impresa.

Ne deriva un duplice livello di rischio. L’esenzione può risultare inapplicabile sin dall’origine quando il trasferimento non attribuisce al beneficiario poteri coerenti con il controllo o con la titolarità richiesti dalla norma. Può inoltre intervenire la decadenza nel quinquennio successivo, se l’assetto inizialmente agevolato viene modificato in modo incompatibile con gli impegni assunti. A questi profili si aggiunge il sindacato antiabuso sulle operazioni societarie preparatorie al trasferimento.

Risposta 115/2026: quando i poteri di veto fanno perdere l’esenzione

È su questo terreno che si collocano le Risposte n. 115, 116 e 143 del 2026, accomunate da un principio di fondo: la maggioranza formale delle partecipazioni non è sufficiente quando il potere effettivo resta altrove.

La Risposta n. 115 riguarda una riorganizzazione articolata in due momenti. Il fondatore e la moglie avrebbero dapprima conferito in una NewCo il 100% delle partecipazioni detenute nella capogruppo di un rilevante gruppo industriale. Immediatamente dopo, mediante patto di famiglia, il fondatore avrebbe trasferito ai due figli, in comunione, azioni dotate complessivamente del 78,36% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; ai nipoti sarebbe invece spettata la nuda proprietà di azioni prive del diritto di voto.

La comunione delle partecipazioni non rappresentava, in sé, un impedimento. L’esenzione può infatti operare anche quando il controllo venga acquisito congiuntamente da più discendenti, purché i relativi diritti siano esercitati da un rappresentante comune e la partecipazione consenta di disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria.

I diritti di veto che svuotano il controllo dei beneficiari

L’elemento decisivo era costituito dai poteri riservati al fondatore mediante una distinta categoria di azioni. Queste gli avrebbero attribuito il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e poteri di veto su operazioni societarie rilevanti, tra cui aumenti di capitale, fusioni, scissioni, dismissioni di partecipazioni di controllo o rami d’azienda e istruzioni di voto da impartire nelle assemblee delle controllate. Il suo consenso sarebbe stato inoltre necessario per distribuire utili oltre una soglia prestabilita.

Considerati isolatamente, alcuni di questi diritti avrebbero potuto essere ricondotti a una funzione di presidio del patrimonio imprenditoriale. Valutati nel loro insieme, essi sono stati invece ritenuti idonei a comprimere in misura sostanziale i poteri spettanti ai figli. Particolare rilievo è stato attribuito alla disciplina della distribuzione degli utili, materia che incide direttamente sulle competenze dell’assemblea ordinaria e sull’esercizio del controllo societario.

L’Agenzia supera così una lettura meramente aritmetica dell’articolo 2359 c.c.. La disponibilità della maggioranza dei voti continua a essere il parametro normativo, ma deve corrispondere alla possibilità di determinare l’esito delle deliberazioni ordinarie nel loro complesso. Quando clausole statutarie o accordi tra soci svuotano tale maggioranza delle sue principali prerogative, il controllo formalmente trasferito può risultare fiscalmente insufficiente.

Risposta 143/2026: usufrutto e governance possono bloccare il passaggio generazionale

La più recente Risposta n. 143 si pone in diretta continuità con questa impostazione e ne rende ancora più evidenti le implicazioni.

La maggioranza dei voti non basta se il fondatore mantiene il controllo

L’istante intendeva trasferire al proprio unico figlio, mediante patto di famiglia, la nuda proprietà del 95% di una holding, conservando l’usufrutto vitalizio. Con un’apposita convenzione, il diritto di voto relativo alla partecipazione sarebbe stato attribuito al figlio, che avrebbe quindi disposto, almeno formalmente, di una maggioranza molto ampia.

Lo statuto avrebbe tuttavia riconosciuto al padre il diritto personale di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione, nonché di rappresentare la holding nelle assemblee delle società partecipate chiamate a deliberare sulla nomina degli amministratori e sul trasferimento di partecipazioni, aziende, rami d’azienda o marchi. L’istante avrebbe inoltre conservato il diritto di gradimento sui trasferimenti delle quote.

A rendere stabile tale assetto contribuiva la previsione di una maggioranza del 96% per modificare lo statuto. Il figlio, titolare del 95% dei voti, non avrebbe potuto eliminare autonomamente i diritti riservati al padre.

La conclusione negativa dell’Agenzia non dipende dunque dalla riserva dell’usufrutto, né dalla scelta di realizzare un passaggio generazionale progressivo. Il punto critico risiede nel coordinamento tra i diversi strumenti utilizzati. La maggioranza attribuita al figlio era accompagnata da diritti particolari che lasciavano al padre/disponente un ruolo determinante nella gestione della holding e, soprattutto, delle società operative sottostanti.

Dalla maggioranza formale al controllo effettivo: il nuovo criterio dell’Agenzia

Il controllo di diritto non viene trasformato in un generico controllo gestionale. L’Agenzia continua formalmente a richiamare l’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.. Tuttavia, la verifica della maggioranza si estende alla concreta conformazione dei diritti sociali, per accertare se il beneficiario possa davvero esercitare le competenze che quella maggioranza dovrebbe attribuirgli.

La differenza rispetto alla tradizionale analisi delle operazioni è rilevante. In passato, l’attenzione tendeva a concentrarsi sulla percentuale dei voti trasferiti e sulla permanenza del controllo per cinque anni. Le Risposte del 2026 spostano il baricentro sull’intero sistema di governance: categorie speciali di azioni, diritti particolari, quorum rafforzati, composizione dell’organo amministrativo, gradimento, ripartizione dei poteri nelle controllate e disciplina degli utili.

Risposta 116/2026: la nuda proprietà non basta senza un reale trasferimento dei poteri

La Risposta n. 116 affronta lo stesso tema da una prospettiva diversa, relativa al trasferimento di quote di società di persone.

Nuda proprietà e usufrutto: quando il beneficio può essere riconosciuto

Nel caso esaminato, il progetto prevedeva la costituzione di due società in nome collettivo alle quali sarebbero state conferite partecipazioni in una società operativa. I genitori avrebbero quindi trasferito al figlio la quasi totalità della nuda proprietà delle quote delle due società di persone, riservandosi l’usufrutto vitalizio.

La nuda proprietà, in quanto tale, non è incompatibile con l’esenzione. La stessa giurisprudenza richiamata dall’Agenzia ammette che il beneficio possa applicarsi quando il nudo proprietario acquisti la qualità di socio, si impegni a proseguire l’attività e mantenga la partecipazione per il periodo richiesto. L’usufruttuario può conservare diritti patrimoniali e talune prerogative amministrative, purché non si sostituisca al beneficiario nella posizione imprenditoriale che la norma intende trasferire.

Nella fattispecie concreta, tuttavia, il disponente aveva dichiarato che, anche dopo l’operazione, il controllo della società operativa sarebbe rimasto sostanzialmente in capo a lui proprio in ragione dell’usufrutto mantenuto sulle quote delle società di persone. La scissione tra nuda proprietà e usufrutto non determinava quindi un pieno subentro del figlio nella gestione dell’attività.

La continuità dell’impresa prevale sulla titolarità formale

L’Agenzia attribuisce così alla formula “titolarità del diritto” un significato più ampio della mera intestazione giuridica della quota. La partecipazione trasferita deve porre il beneficiario nella condizione di assumere la qualità e le responsabilità proprie del socio, nonché di incidere sulle modifiche del contratto sociale e sulla prosecuzione dell’impresa.

Anche con la Risposta n. 116, l’Agenzia ha inteso valorizzare la continuità dell’attività imprenditoriale quale elemento sostanziale del beneficio.
Le tre pronunce di prassi convergono pertanto verso una lettura unitaria. Per le società di capitali, la maggioranza dei voti deve tradursi in un controllo non depotenziato. Per le società di persone, la titolarità della quota deve consentire il pieno ingresso nella posizione di socio. In entrambi i casi, la separazione tra titolarità economica e poteri gestori viene ammessa solo fino al punto in cui non impedisca il passaggio dell’impresa alla generazione successiva.

Ciò non comporta che il disponente debba necessariamente uscire dalla società il giorno del trasferimento. Un passaggio graduale può richiedere la conservazione di diritti economici, incarichi amministrativi o limitati presìdi di salvaguardia. Il confine diviene problematico quando tali prerogative non svolgono più una funzione di accompagnamento, ma consentono al disponente di continuare a determinare le decisioni essenziali.

Antiabuso e conferimento in NewCo: il nuovo rischio fiscale

La Risposta n. 115 introduce inoltre un distinto profilo di rischio, riguardante le operazioni preparatorie al trasferimento.
Il conferimento della partecipazione nella NewCo sarebbe stato realizzato in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR. Isolatamente considerata, l’operazione non è stata ritenuta abusiva ai fini delle imposte sui redditi: il regime preservava la continuità dei valori fiscali e non determinava un salto d’imposta.

La valutazione è mutata considerando il conferimento insieme alla successiva donazione. La società originaria presentava un patrimonio netto contabile superiore a un miliardo di euro, mentre la NewCo avrebbe iscritto le partecipazioni conferite per un valore pari al relativo costo fiscalmente riconosciuto, pari a 97 milioni. Poiché, per le partecipazioni non quotate, la base imponibile dell’imposta di donazione è collegata al patrimonio netto contabile della società partecipata, l’inserimento della NewCo avrebbe prodotto un abbattimento molto rilevante del valore imponibile.

L’Agenzia ha quindi considerato il conferimento preordinato alla successiva attribuzione gratuita e idoneo a realizzare un vantaggio fiscale indebito ai fini dell’imposta di donazione. La conformità del conferimento al regime previsto dal TUIR non è stata ritenuta sufficiente a preservare l’intera sequenza dal sindacato antiabuso.

Il principio merita attenzione perché impone di superare una valutazione per compartimenti stagni. La neutralità o il realizzo controllato riconosciuti ai fini delle imposte dirette non garantiscono automaticamente la tenuta dell’operazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’intera riorganizzazione deve essere esaminata in base alla sua funzione complessiva, alla successione temporale degli atti e agli effetti prodotti sulla base imponibile.

Cosa cambia per chi pianifica il passaggio generazionale

Statuti, usufrutto e diritti di veto: gli aspetti da verificare prima del trasferimento

Per chi pianifica il passaggio generazionale, le implicazioni sono immediate.
La verifica dell’esenzione non può essere rinviata alla redazione del patto di famiglia o dell’atto di donazione. Deve precedere la definizione dello statuto, delle categorie di partecipazioni, dei quorum assembleari, dei diritti particolari e della composizione degli organi sociali. L’agevolazione dipende dal risultato unitario di tali elementi, non dalla correttezza isolata di ciascuno di essi.

La riserva dell’usufrutto richiede una valutazione altrettanto puntuale. Il mantenimento dei diritti economici può essere compatibile con il beneficio, ma la distribuzione dei poteri amministrativi deve lasciare al beneficiario una posizione coerente con il controllo o con la qualità di socio richiesta dalla fattispecie. La terminologia utilizzata negli atti assume un rilievo secondario rispetto alla concreta configurazione dei diritti.

Anche i poteri di veto devono essere calibrati con particolare attenzione. Un presidio circoscritto a operazioni eccezionali può essere coerente con l’esigenza di tutelare l’integrità del gruppo. Una pluralità di veti sulle scelte finanziarie, sulla destinazione degli utili, sulla composizione degli organi amministrativi e sulla governance delle controllate può invece rendere solo apparente il controllo attribuito ai discendenti.

Il vincolo del quinquennio e i dubbi ancora aperti

Resta infine il periodo quinquennale. L’assetto deve non soltanto integrare i presupposti dell’esenzione al momento del trasferimento, ma conservarli nel tempo. La perdita del controllo, la cessazione dell’attività o il venir meno della titolarità richiesta comportano il recupero dell’imposta ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.

La Risposta n. 143 avrebbe potuto offrire chiarimenti importanti sulla possibilità, durante il quinquennio, di cedere partecipazioni detenute dalla holding o dalle società da essa controllate. Il quesito è rimasto assorbito, poiché l’Agenzia ha escluso a monte l’applicabilità dell’esenzione. Rimane quindi aperto il tema delle modifiche del portafoglio delle partecipate e delle riorganizzazioni successive all’operazione agevolata.

Il principio che emerge dalle Risposte 115, 116 e 143/202

Le tre Risposte rimarcano quale sia la ratio dell’articolo 3, comma 4-ter, del Tus: non un’esenzione collegata alla sola circolazione delle partecipazioni, ma una disciplina destinata a favorire la continuità dell’impresa attraverso il trasferimento della sua direzione alla generazione successiva.

La proprietà può essere frazionata, l’usufrutto può essere riservato e il disponente può continuare a contribuire alla gestione. Ciò che diviene difficilmente compatibile con l’agevolazione è una struttura nella quale la nuova generazione riceve le partecipazioni, mentre il potere di decidere rimane, nella sostanza, immutato.

(Articolo scritto in collaborazione con Andrea Mirabella di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici)

Domande frequenti su Passaggio generazionale d’impresa: quando l’esenzione fiscale è a rischio

In che modo le recenti Risposte dell'Agenzia delle Entrate (nn. 115, 116 e 143 del 2026) modificano l'accesso all'esenzione fiscale per il passaggio generazionale d'impresa?

Le Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 2026 evidenziano che l'esenzione fiscale per il passaggio generazionale non dipende più solo da ciò che viene trasferito, ma soprattutto da ciò che il disponente mantiene. Il controllo effettivo sull'impresa, anche senza la proprietà formale, può compromettere il beneficio fiscale.

Quali sono i principali ostacoli fiscali che possono emergere durante un passaggio generazionale d'impresa, secondo l'articolo?

Gli ostacoli fiscali principali riguardano il mantenimento di poteri di veto o di controllo da parte del fondatore, anche dopo il trasferimento formale delle partecipazioni. L'usufrutto e la conservazione di una maggioranza dei voti, se non accompagnati da un reale trasferimento dei poteri, possono bloccare il passaggio generazionale e l'esenzione.

Cosa significa che 'il controllo vale più della proprietà' nel contesto del passaggio generazionale d'impresa e dell'esenzione fiscale?

Significa che l'Agenzia delle Entrate valuta la sostanza economica del trasferimento, non solo la forma. Se il disponente mantiene un controllo effettivo sull'impresa attraverso diritti di veto o altri meccanismi, anche se la proprietà formale è stata trasferita, l'esenzione fiscale potrebbe essere negata.

In che modo la nuda proprietà e l'usufrutto influenzano l'ottenimento dell'esenzione fiscale nel passaggio generazionale d'impresa?

La nuda proprietà da sola non è sufficiente se il disponente mantiene l'usufrutto o altri poteri di controllo significativi. L'Agenzia delle Entrate considera se vi sia un reale trasferimento dei poteri di gestione e decisione, altrimenti il beneficio fiscale può essere compromesso.

Quali sono i rischi fiscali associati al conferimento di un'impresa in una NewCo nell'ambito di un passaggio generazionale?

Il conferimento in una NewCo può comportare nuovi rischi fiscali, specialmente se non viene garantito un effettivo trasferimento del controllo ai beneficiari. L'Agenzia delle Entrate valuta attentamente la struttura dell'operazione per evitare elusioni fiscali, considerando anche il vincolo del quinquennio.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Paolo Ludovici

È socio di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici dal 2021 a seguito della fusione con L&P – Ludovici Piccone & Partners, studio da lui fondato nel 2014. È specializzato su tutte le aree del diritto tributario in particolare sui temi di pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. Ricopre diversi ruoli di rilievo nell’ambito istituzionale della riforma fiscale nazionale e nel settore del private banking ed è membro di importanti organizzazioni professionali.

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