Dopo aver illustrato i vantaggi dello strumento più semplice per trasmettere la collezione d’arte – il testamento – è il turno della fondazione.
La fondazione: uno strumento per la perpetuità della collezione
Continuando l’analisi sulle possibilità in capo ad un collezionista in vista del passaggio generazionale è obbligatorio parlare di fondazioni. Soprattutto quale strumento a disposizione del collezionista che vuole destinare la sua collezione alla fruizione di terzi.
Esempi italiani di fondazioni d’arte: un patrimonio da tutelare
In Italia abbiamo molti esempi di fondazioni d’arte, di norma legate ad una famiglia o alla figura di un collezionista, Fondazione Prada, Fondazione Cerasi, Fondazione d’Arc, Fondazione Maramotti. Tutti questi luoghi hanno un comune denominatore: vengono costituite per la volontà di un collezionista o dalla sua famiglia.
Natura e scopo della fondazione: oltre il profitto, al servizio della collettività
La fondazione deve essere costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, deve svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Riconoscimento giuridico e requisiti: la fondazione nel codice dei beni culturali
Senza entrare nel merito su quale tipologia di fondazione sia preferibile, ossia una fondazione ETS o una fondazione costituita ai sensi del Dpr 361/2000 – per cui servirebbe un articolo dedicato – riflettiamo su quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella mente di un collezionista che desidera costituire una Fondazione in cui far convergere la sua collezione.
Innanzi tutto è doveroso ricordare al collezionista che il legislatore, per i beni appartenenti ai soggetti di cui all’art. 10 comma 1 del Codice dei beni culturali, tra cui rientrano anche le fondazioni, riconosce una presunzione sul rilievo culturale dei beni di tali enti per il solo fatto della loro appartenenza, difatti: “tale presunzione si basa su una valutazione del legislatore del tutto ragionevole, poiché l’attività di tali enti è sempre stata finalizzata al soddisfacimento di interesse pubblici o comunque superindividuali”.
Di conseguenza, sulla base di quanto indicato dalle principali pronunce della giurisprudenza amministrativa il patrimonio artistico di una fondazione (ossia, persona giuridica privata senza scopo di lucro) deve essere considerato presuntivamente bene culturale quando presenta i requisiti oggettivi previsti dell’art. 12 del Codice dei beni culturali. Tale presunzione impone alla fondazione di presumere la qualifica di interesse culturale dei propri beni, a meno che questi non vengano sottoposti al procedimento di verifica e che tale procedimento abbia esito negativo.
Destinare la collezione d’arte alla fondazione: un atto di responsabilità e visione
Alla luce di ciò il collezionista può decidere se, per esempio, destinare l’intera collezione alla fondazione, garantendo la conservazione unitaria della fondazione ed esponendosi al rischio (o vantaggio) di una verifica di interesse culturale ovvero destinare una parte della collezione nel patrimonio della fondazione e gestire le restanti opere della collezione con degli accordi di prestito o di comodato d’uso gratuito tra il collezionista (e poi i suoi eredi) e la fondazione costituita. Questo ultima decisione permetterebbe a una parte delle opere di rimane nella sfera patrimoniale degli eredi agevolando così anche la rotazione della collezione tra la dimora privata e gli spazi espositivi della fondazione, ma potrebbe esporre il collezionista (de cuius) ad un futuro smembramento della collezione stessa da parte degli eredi.
Unitamente alla riflessione sull’oggetto che andrà a costituire il patrimonio della fondazione, il collezionista dovrà operare anche una scelta ben più audace, ossia scegliere quelle figure che si dovranno occupare della gestione e amministrazione della fondazione nonché i requisiti dei loro successori, tutto definito all’interno dello statuto della fondazione.
Una volta valutati i benefici ma soprattutto la correttezza della scelta della fondazione per la persecuzione dei suoi desiderata, il collezionista potrà costituire la fondazione sia in vita che per via testamentaria.
Foto apertura: Fondazione Rovati, Milano. Foto di Giovanni De Sandre

