Può verificarsi l’ipotesi in cui una società operativa sia detenuta da una super-holding, la quale, a sua volta, sia detenuta da due holding di famiglia, facenti capo agli imprenditori di due distinti rami familiari e che uno di questi, al fine di pianificare il passaggio generazionale, intenda trasferirne le partecipazioni ai tre figli mediante il patto di famiglia, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990.
Se alcun dubbio sussiste in merito alla possibilità di trasferire in esenzione dall’imposta sulle donazioni le partecipazioni nella holding di famiglia (ovviamente, in presenza delle condizioni previste dalla legge), incertezze interpretative si rinvengono invece con riferimento all’ipotesi in cui si abbia una super-holding, ovvero vi sia un doppio livello di detenzione delle partecipazioni nella società operativa.
Sul punto, con la risposta a interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate ha affermato che deve essere esclusa la possibilità di beneficiare della suddetta esenzione in caso di trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni di controllo di una holding, che detiene (seppur indirettamente) le partecipazioni di minoranza della società operativa di famiglia.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di trasferimento delle partecipazioni di maggioranza di una holding, il cui unico asset è la partecipazione di minoranza in una società operativa, detenuta per il tramite di una super-holding, non può ritenersi soddisfatto il requisito per l’agevolazione in parola, in quanto tale partecipazione non consente di avere il controllo (seppur indiretto) della partecipata operativa.
Se così fosse, resterebbero fuori dall’agevolazione in esame tutti i trasferimenti a titolo gratuito aventi a oggetto le cosiddette holding di investimento, le cui partecipazioni difficilmente consentono di raggiungere il controllo di società operative.
Il nuovo principio, sancito con la risposta a interpello n. 552/2021, ha suscitato più di qualche perplessità tra gli operatori del diritto, ma non vi è dubbio che il consulente patrimoniale, in vista delle future costruzioni societarie, dovrà necessariamente tener conto anche di esso; ciò, al fine di pianificare con consapevolezza il passaggio generazionale della holding di famiglia ed evitare di ritrovarsi dinanzi a spiacevoli inconvenienti fiscali.