Articolo tratto dal numero di We Wealth di dicembre 2025
Il trust, strumento giuridico nato nel mondo anglosassone e approdato anche in Italia, è spesso circondato da un’aura di complessità e da numerosi fraintendimenti. È materia da specialisti, certo, ma in realtà tocca da vicino famiglie, imprenditori e patrimoni di ogni dimensione, perché offre soluzioni concrete a problemi che vanno dalla successione al passaggio generazionale d’impresa, fino alla tutela dei soggetti fragili.
Per capire meglio potenzialità, limiti e insidie di questo istituto così poliedrico, ne abbiamo parlato con l’avvocato patrimonialista Roberto Lenzi (Studio Lenzi e Associati), esperto di consulenza e pianificazione patrimoniale, diritto tributario e strumenti di protezione del patrimonio, che ci ha guidato tra aspetti civilistici, fiscali e applicativi.
Avvocato Lenzi, partiamo dalle basi: perché il trust, nato in un mondo giuridico molto diverso dal nostro, suscita ancora oggi tanto fascino ma anche tanti fraintendimenti?
Il trust (letteralmente “affidamento”) è un istituto poliforme, caratterizzato da una notevole flessibilità e versatilità. Può prestarsi alle finalità più ampie, anche se spesso è stato utilizzato con una certa approssimazione. È bene chiarire che frequentemente si usa il termine trust al singolare; sarebbe più corretto parlare di trusts, tante sono le implicazioni che caratterizzano lo strumento, non ultime quelle di carattere fiscale. La stessa Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 110 del 23 aprile 2009) ha precisato che il trust può essere utilizzato “per una molteplicità di scopi. Ciò impedisce a priori categorizzazioni assolute e qualsiasi proposta interpretativa unitaria”.
In Italia il trust non ha una disciplina autonoma: quali sono le fondamenta giuridiche che lo rendono legittimo e operativo nel nostro ordinamento?
Sotto il profilo giuridico, l’istituto non ha una disciplina civilistica interna, ma trova la propria legittimazione nell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione ha inquadrato gli aspetti fondamentali del trust in termini civilistici, demandando ai singoli Stati l’inquadramento dell’istituto sotto il profilo fiscale.
Se dovessimo spiegare con un’immagine semplice cos’è un trust, qual è il suo “schema classico” e chi sono gli attori principali?
Il trust trova la sua genesi nel mondo anglosassone e nella tradizione di common law. La Convenzione dell’Aja consente di delinearne lo schema classico: un soggetto, il disponente (settlor o grantor), proprietario di determinati beni, se ne spoglia conferendoli in un fondo in trust a un terzo soggetto, il trustee (amministratore o fiduciario). Il trustee amministra i beni secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo, a favore di uno o più beneficiari oppure per il perseguimento di uno scopo determinato.
Il trustee è un soggetto chiave, ma chi vigila sul suo operato?
Ricorrente è la figura del guardiano (protector), al quale sono attribuiti poteri di controllo sull’operato del trustee. È inoltre frequente l’utilizzo delle letters of wishes, lettere di desideri redatte dal disponente con istruzioni aggiuntive. Tali indicazioni non sono giuridicamente vincolanti, ma nella pratica vengono normalmente seguite.
Spesso si sente parlare di “trust dormiente”: che cos’è e perché può rivelarsi strategico nella pianificazione successoria?
È frequente assistere all’istituzione di trust inter vivos con una dotazione minima, sufficiente a far esistere il trust, prevedendo però con disposizione testamentaria che la dotazione effettiva avvenga alla morte del disponente. In questo caso si parla di trust dormiente (contingent trust). È uno strumento interessante perché consente al disponente di mantenere la titolarità dei beni fino al decesso, procrastinando lo spossessamento ma garantendo al contempo la programmazione degli aspetti successori, evitando problematiche di comunione ereditaria legate alla divisione dei beni.
Uno degli aspetti più discussi è la segregazione patrimoniale: cosa significa concretamente?
La segregazione patrimoniale è il principale effetto del trust. I beni conferiti, pur intestati al trustee, costituiscono una massa distinta che non fa parte né del patrimonio del trustee né di quello del disponente.
Non sono quindi aggredibili dai creditori personali di entrambi, salvo i limiti imposti dalle norme imperative dell’ordinamento italiano, in particolare in materia di tutela dei legittimari e dei creditori. Nel trust dormiente, l’effetto segregativo si realizza solo al momento della pubblicazione del testamento.
Esistono differenze tra la segregazione anglosassone e quella applicata nei Paesi di civil law?
Nel mondo anglosassone la segregazione si realizza tramite il semplice spossessamento, grazie alla distinzione tra legal ownership ed equitable ownership. Nell’ordinamento europeo di matrice romanistica, tale dicotomia non esiste e lo spossessamento richiede l’alienazione dei beni, che entrano nel patrimonio in trust.
In quali scenari concreti il trust diventa davvero utile?
Le applicazioni sono molteplici: garantire continuità patrimoniale a favore di un figlio minore; favorire il passaggio generazionale d’impresa; disciplinare rapporti tra soci; preservare il patrimonio immobiliare; tutelare soggetti fragili; costituire patrimoni separati per operazioni economiche; regolare convenzioni matrimoniali; perseguire scopi filantropici, artistici o legati alla cura di animali domestici.
E nei contesti familiari complessi o internazionali?
Il trust consente di gestire patrimoni con beneficiari residenti in Paesi diversi e di ridurre conflitti tra eredi o soci, grazie a regole chiare e predeterminate dal disponente.
Il nodo della fiscalità: come funziona in Italia?
In tema di imposte sui redditi, il trust è soggetto passivo. Può essere trasparente, con redditi imputati ai beneficiari, oppure opaco, con tassazione in capo al trust. Quanto alla fiscalità indiretta, vige un sistema duale: il trasferimento dei beni in trust è fiscalmente neutro e l’imposta si applica al momento della devoluzione ai beneficiari finali (“in uscita”). In alternativa, il disponente può optare per l’applicazione anticipata dell’imposta a ogni atto di dotazione (“in entrata”).

