Trust e obblighi di monitoraggio alla luce della bozza di circolare

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Pubblicato lo schema della circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta. La posizione dell’Agenzia delle Entrate post pubblicazione dello schema della circolare

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema della circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta. La circolare, attualmente in consultazione, si esprime su taluni aspetti salienti delle modifiche alla disciplina, ai fini delle imposte dirette dei trust (in particolar modo sulla distinzione tra trust trasparenti e trust opachi) e fornisce importanti chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini della imposizione indiretta. Lo schema della circolare illustra altresì gli obblighi di monitoraggio fiscale nonché l’assoggettabilità per i trust residenti in Italia all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Per quanto qui di interesse (monitoraggio fiscale), lo schema della circolare ribadisce che l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai coloro che risultino “titolari effettivi” secondo la disciplina antiriciclaggio post-riforma del 2017. Nello schema della circolare, l’amministrazione finanziaria osserva inoltre che alla luce della nuova disciplina antiriciclaggio gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono sui soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, ne beneficiano in ultima istanza.

Con particolare riferimento alla posizione dei beneficiari, lo schema in oggetto esamina la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo recata dalla disciplina dell’antiriciclaggio alla luce della finalità delle norme sul monitoraggio fiscale. In proposito lo schema della circolare chiarisce che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. Ciononostante, facendo leva sull’attuale disciplina antiriciclaggio, lo schema estende gli obblighi di monitoraggio fiscale anche a beneficiari unicamente indicati nell’atto istitutivo ma non individuati, ovvero che non risultano titolari di alcun diritto di pretendere dal trustee attribuzioni di reddito o di patrimonio ma che risultano dall’atto di trust o da altri documenti, e dei quali sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi. L’Agenzia declina tale conclusione nel caso di trust opaco estero affermando, ad esempio, che i beneficiari individuati o quelli facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente) sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro Rw.

A ben vedere la posizione espressa nella bozza della circolare non appare del tutto in linea con la finalità degli obblighi di monitoraggio (ossia garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria). Sarebbe stato dunque più coerente escludere dagli obblighi di monitoraggio fiscale quei soggetti che, pur qualificandosi come “titolari effettivi” ai sensi della disciplina antiriciclaggio, siano tuttavia privi di alcun diritto di pretendere dal trustee attribuzioni di reddito o di patrimonio. La posizione dell’Agenzia – se confermata – finirebbe col porre gli obblighi di monitoraggio a capo del beneficiario che – essendo indicato ma non individuato (ad esempio il discendente in linea retta del disponente) – avrebbe una mera aspettativa di attribuzione rispetto al reddito o al patrimonio del trust.

L’interpretazione propugnata nella bozza di circolare è, inoltre, confliggente con i lavori Ocse in ambito di Common reporting standard (si veda pag. 111 dello Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters Implementation Handbook). In tale contesto, infatti, sono considerati “titolari effettivi” i beneficiari di trust discrezionali (nell’anno in cui riceveranno la distribuzione dal trustee) o i titolari di distribuzioni obbligatorie. Se dunque la posizione espressa nello schema della circolare verrà riproposta nella versione finale, vi sarà conferma di un disallineamento difficilmente giustificabile.

(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)

di Luca Valdameri

Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

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