- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di istituti di credito e intermediari finanziari;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Detti soggetti hanno, a loro volta, la facoltà di cessione del credito acquistato.
La summenzionata risposta n. 498 prende le mosse da una richiesta piuttosto articolata avanzata da un contribuente residente all’estero. Questi, dichiara di aver acquistato in passato, unitamente alla moglie, un immobile adibito a civile abitazione, da destinare e intestare al figlio maggiore.
Successivamente quest’ultimo ha istituito un trust “autodichiarato” assumendo altresì il ruolo di trustee e contestualmente nominando i genitori stessi beneficiari ed, alla loro scomparsa, tutti e cinque i loro figli.
In seguito, l’immobile è stato frazionato in quattro distinti appartamenti (mediante apposita Cila), due dei quali sono in procinto di essere ceduti in usufrutto all’istante e a sua moglie. Questi ultimi hanno intenzione di sostenere sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni diverse spese per lavori ammessi al Superbonus 110% di cui al predetto articolo 119, decreto rilancio precisando altresì che, in relazione alle suddette spese, vorrebbero optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo sconto in fattura, non potendo operare con la terza ipotesi sopra descritta – ossia quella detrazione – giacché entrambi non posseggono un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 %. Conclude dunque l’istante sostenendo che, la mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, non rappresenti un limite per la fruizione del Superbonus in una delle modalità previste dall’art. 121 del Dl Rilancio.
- il conferimento degli immobili in trust;
- l’assenza di reddito imponibile in capo ai beneficiari;
- la concessione in usufrutto degli alloggi (ancorché in questo caso, come già precedentemente chiarito dall’Agenzia nella circ. 24/e/2020, l’acquisto dell’usufrutto avvenga in un momento precedente a quello dell’avvio dei lavori o a quello del sostenimento delle spese).
Si tratta a bene vedere di un chiarimento da accogliere con favore per diverse ragioni. In primo luogo infatti, esso va a dipanare un dubbio sorto sin dall’introduzione della normativa del superbonus. Ed invero: poiché l’istituto del trust presenta autonomia dal punto di vista tributario, ma non è soggetto giuridico sostanziale a sé stante – non potendo essere titolare di diritti reali verso gli immobili, che sono intestati formalmente a trustee che ne è proprietario – si era portati a pensare che fosse da escludere l’applicabilità del superbonus per gli interventi “trainati” su tali unità immobiliari conferite in trust.
In secondo luogo, da un punto di vista normativo, l’orientamento delle Entrate si dimostra del tutto in linea con il menzionato art. 119: se l’intento del legislatore del decreto rilancio infatti è consistito nell’incentivare l’ammodernamento e l’efficientamento del parco immobiliare italiano, allora non avrebbe avuto senso escludere l’applicabilità del Superbonus agli immobili conferiti in trust.