Il tutto parte perché il tribunale di Parma rigetta il riesame proposto dal rappresentante legale di una Srl in merito al sequestro preventivo messo in atto
Secondo i giudici si tratta di un trust fittizio e dunque il sequestro è giustificato
Il caso
Il tutto parte perché il tribunale di Parma rigetta il riesame proposto dal rappresentante legale di una Srl in merito al sequestro preventivo deciso dal Gip dello stesso tribunale. In precedenza si era infatti osservata un fenomeno di evasione e dunque si era proceduto con un sequestro dei beni dell’imputato. Il rappresentante legale ricorreva sostenendo l’illegittima dell’atto dato che era stato disposto su beni di proprietà di un trust.
La decisione
Secondo la cassazione l’azione messa in atto con il sequestro era invece del tutto fattibile, dato che il trust in questione non poteva considerarsi persona estranea al reato, mancando il carattere di alterità rispetto alla sfera di disponibilità dell’indagato.
Secondo i giudici il trust costituito risultava dunque essere del tutto svuotato del suo significato e costituito ad hoc per proteggere i beni dal sequestro. E per giustificare quanto detto i giudici evidenziamo come:
- l’entità dei conferimenti è sproporzionata rispetto alle finalità familiari della costituzione del trust
- esiste un nesso tra oggetto del truste l’ipotizzata attività illecita, come emergente dai flussi di uscita dei conti correnti del trust,
- la nomina di un nuovo trustee: la modifica era intervenuta poco prima della perquisizione dei membri
- l’iniziale incaricato della gestione era un soggetto molto vicino all’indagato
- tra i beni del trustc’erano anche le quote di una società, amministrata da un prestanome, palesemente carente di qualità gestorie idonee.
E dunque visto i presupposto la cassazione conferma quanto deciso in precedenza. Da ricordare inoltre come questa decisione rafforza quanto era stato detto in una sentenza del 2016 secondo cui è legittimo sequestrare i beni all’interno di un trust dell’indagato se ci sono elementi presuntivi che fanno capire come questo sia stata costruito solo per fini simulatori. Significa dunque che in un trust famigliare dove i beni al suo interno rimangono sempre all’interno della famiglia e dunque del disponente, non può escludersi il sequestro preventivo, come nel caso di specie.