Questo è il caso di un contribuente che ha ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate e di mezzo c’è un’eredità
Durante i vari processi si scoprirà un principio importante: l’effettiva capacità contributiva del contribuente deve essere valutata non solo sulla base della mera proprietà ma tenendo conto anche della capacità al sostenimento di spese congrue per la gestione degli stessi
Il fatto
L’Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente un redditometro dato che era emerso che questo possedeva:
1) 4 macchine
2) 1 moto
3) Amministratore delegato di 5 società
4) Partecipazioni in una srl da lui costituita
5) Partecipazioni in un’altra srl
A fronte di tutto ciò il contribuente aveva dichiarato l’esistenza di qualsiasi tipo di redditi. Situazioni evidentemente incompatibile con la sua capacità di spesa. E dunque l’Agenzia delle entrate ha messo in pratica il redditometro.
Il processo
Durante la vertenza il contribuente disse che il tutto era frutto di una consistente eredità che gli avevano lasciato i suoi genitori e di cui poteva fornire i documenti. Questa consisteva in un appartamento di diverse quote societarie. Lo stesso affermava poi di aver usata questa disponibilità per fare degli investimenti azionari. E dunque il contribuente sosteneva di essere in possesso solo di redditi esenti da denunce anche perché già soggetti a tasse. la posizione del contribuente viene accolta dalla Ctp Roma, respingendo quanto detto e fatto dall’Agenzia delle entrate. Il tutto finisce però in Ctr Lazio, visto che l’Amministrazione finanziaria non si arrende al primo giudizio negativo. Questa volta il tutto si ribalta a favore dall’Agenzia delle entrate, dato che il contribuente non ha fornito giustificativi in merito alle 4 macchine. E dunque il dubbio dell’Amministrazione e il conseguente accertamento sono più che giustificati. Inoltre, continua la Ctr Lazio, anche se i beni ricevuti in eredità (immobili e aziende) non c’è un preciso obbligo di denuncia nella dichiarazione dei redditi, la capacità contributiva va individuata non in base alla semplice proprietà o provenienza degli stessi, ma anche valutando il necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento