Più precisamente, in relazione all’istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave, essa prevede delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 2, commi 47-53, Dl 262/2006, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché di imposta di bollo.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, L. 112/2016 contempla un principio di generale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992, che sia stata accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
Detta esenzione opererà non solo al momento dell’istituzione del trust, ma anche a quello dello scioglimento del vincolo, qualora alla morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo torni al disponente. Invece, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta, e determinata sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale, in ipotesi di assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale diverso dal disponente.
Inoltre, al fine di poter beneficiare delle previsioni agevolative introdotte dalla L. 112/2016, è necessario il rispetto di altre condizioni, quali:
- indicazione della finalità nell’atto istitutivo del trust;
- istituzione del trust con atto pubblico;
- individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
- individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee.
È altresì necessario che l’atto istitutivo preveda quanto segue:
- gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge;
- il patrimonio conferito nel trust sia destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- l’individuazione, nell’atto istitutivo, del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte nell’atto istitutivo del trust;
- il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
- la destinazione del patrimonio residuo.
Con specifico riferimento al caso in cui al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust la condizione di persona affetta da disabilità grave sia ancora in corso di certificazione, purtroppo non è possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla legge sul Dopo di noi.
Infatti, tra le condizioni essenziali e indispensabili per poter fruire di tali benefici fiscali, la lett. d) dell’articolo 3 citato prevede che “gli esclusivi beneficiari del trust (…) siano le persone con disabilità grave”.
Tuttavia, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave, ove la certificazione stessa attesti che detto stato sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del trust e l’imposta prevista per i conferimenti e i trasferimenti di beni in favore del trust di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, L. 112/2016 (Interpello n. 513 dell’11.12.2019).
In definitiva, quindi, se al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust lo stato di disabilità grave sia ancora in corso di certificazione, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla citata legge non opera, ma è possibile chiederne il rimborso in un secondo momento, sempreché detta condizione venga attestata come preesistente alla data di istituzione del trust.