Tra i diversi vantaggi che tale strumento offre, è possibile annoverare la possibilità di prevedere come beneficiario un soggetto individuato entro la classe dei discendenti in linea retta, anche in un momento in cui questo non sia ancora nato o finanche concepito.
In ogni caso, la generale attribuzione al nascituro di un qualsiasi diritto di natura patrimoniale è subordinato all’avveramento della condizione della nascita, con la conseguenza che, in ipotesi di mancata nascita del soggetto concepito, le attribuzioni a suo favore divengono inefficaci.
Basti pensare all’articolo 462 cod. civ., a norma del quale sono capaci di succedere non solo tutti coloro che siano già nati all’apertura della successione, ma anche coloro che in tale momento siano soltanto concepiti, oppure i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
Allo stesso modo, l’articolo 784 cod.civ. prevede che possano ricevere per donazione i nascituri concepiti e, finanche, quelli non concepiti, ma in quest’ultimo caso è necessario che costoro siano figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione.
Ulteriori conferme circa la possibilità di istituire un trust familiare a favore di un discendente in linea retta, anche in un momento in cui questi non sia ancora nato o concepito, giungono tanto dall’originale trust law britannica, quanto dai chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, la prima prevede espressamente che «beneficiaries may include people not born at the date of the trust (for example, “my future grandchildren”)».
L’Agenzia delle entrate, invece, ha chiarito che non è necessario che il beneficiario sia specificamente individuato mediante nome e cognome, essendo sufficiente indicare il solo legame di parentela qualora le sue generalità siano ancora ignote (cfr., circolare Ae n. 48/E/2007).
Quindi, appare evidente come il disponente possa designare, quale beneficiario di un trust familiare, un soggetto concepito, o finanche non ancora concepito al momento dell’istituzione dello stesso, purché nato entro il termine finale di durata del trust.
In tal senso, nell’atto istitutivo del trust potrebbe essere inserita, ad esempio, una clausola di questo tenore: «per beneficiari si intendono i figli nati dal matrimonio di Tizio e Caia, nati entro il termine finale del trust», laddove chiaramente si vogliano privilegiare e tutelare i particolari beneficiari designati dal disponente (si fa esplicito riferimento al “matrimonio”).
Da ultimo, sotto il profilo fiscale, occorre evidenziare che l’imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere commisurata al rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiari finali.
Nella specie, troverà quindi applicazione l’imposta sulle donazioni nella misura del 4% sul valore eccedente la franchigia di un milione di euro, ai sensi dell’articolo 2, comma 48, dl 262/2006.
Incertezze sussistono soltanto in relazione al momento impositivo. L’Agenzia delle entrate propugna la tesi della “tassazione anticipata” al momento di dotazione del trust, ma tale soluzione – che talvolta si rivela economicamente conveniente – appare poco praticabile, poiché in tale momento non si conosce esattamente il numero dei nascituri.
Quindi, appare preferibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tassazione dovrà avvenire solo al “trasferimento finale” dei beni; il che consentirebbe di avere certezza in ordine ai beneficiari finali.