L’effetto segregativo del trust è reale, ma non rende il patrimonio vincolato impermeabile al diritto concorsuale. A dimostrarlo è il Tribunale di Modena, sezione procedure concorsuali, con un decreto collegiale del 28 gennaio 2026 che per la prima volta in sede giurisdizionale affronta un interrogativo rimasto finora confinato alla dottrina: se il trustee possa essere sottoposto a liquidazione controllata ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii).
La risposta è sì – in astratto. No, nel caso concreto. Ma il percorso argomentativo traccia coordinate che chi opera con i trust liquidatori non può ignorare.
Un trust autodichiarato, ventidue creditori e un fondo incapiente
La vicenda ha origine nel 2005. Il socio accomandatario di una S.a.s. in liquidazione istituisce un trust autodichiarato, regolato dalla Jersey Law, conferendovi il proprio patrimonio personale con una finalità dichiarata: destinare beni alla soddisfazione dei creditori della società, individuati come beneficiari potenziali. Il disponente si riserva la posizione di beneficiario finale residuo.
La società, tuttavia, non riesce a onorare i propri debiti e nel 2014 viene dichiarata fallita (procedura chiusa nel gennaio 2025). Il trustee subentrato aliena i beni del fondo nel 2024 per un ricavato complessivo di circa 282.000 euro, a fronte di pretese creditorie che superano 1,5 milioni. Uno dei ventidue beneficiari, contestando sia la quantificazione del proprio credito sia la regola distributiva proporzionale proposta dal trustee, chiede l’apertura della liquidazione controllata.
Il trust non ha soggettività: nessuno spazio per la procedura concorsuale
Sulla domanda proposta nei confronti del trust, il Collegio non ha esitazioni. I trust non possiedono soggettività giuridica: costituiscono un insieme di beni e rapporti destinati a un fine, formalmente intestati al trustee.
La giurisprudenza di legittimità è costante sul punto – da ultimo Cass. n. 34075/2024 – e la dottrina sostanzialmente unanime: non è possibile espropriare, né tantomeno sottoporre a procedura concorsuale, un’entità che non è soggetto di diritto. Se il trust non può subire un pignoramento singolare, a maggior ragione non può essere destinatario di un’esecuzione collettiva. Domanda inammissibile.
Il trustee nella qualità, invece, sì: la prima apertura giurisprudenziale
Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda il trustee. Il Tribunale riconosce – ed è la prima volta in un provvedimento giurisdizionale – che il trustee nella sua qualità può essere astrattamente sottoposto a liquidazione controllata. Il ragionamento muove da una premessa ormai acquisita in Cassazione (n. 30475/2024): se è ammessa l’esecuzione singolare nei confronti del trustee, sarebbe contraddittorio precludere al creditore la via dell’esecuzione collettiva verso il medesimo soggetto.
Il principio è tanto più solido in quanto condiviso da entrambe le parti processuali: lo stesso consulente della difesa, esperto di diritto dei trust, lo aveva ammesso espressamente nel proprio parere. Ma altro è una tesi dottrinale, altro un decreto collegiale che la recepisce e la traduce in ratio decidendi.
Le implicazioni per chi gestisce patrimoni segregati sono immediate: il trustee che non sia in grado di far fronte ai propri obblighi può essere trascinato in una procedura concorsuale, con applicazione della absolute priority rule, nomina di un liquidatore terzo e spossessamento del fondo.
La distinzione tra beneficiari contingent e vested: il discrimine dell’insolvenza
Ammessa l’assoggettabilità in astratto, il Tribunale affronta il nodo decisivo: insolvente rispetto a quali pretese? La risposta passa attraverso una distinzione propria del diritto dei trust – implicitamente rinvenibile anche nella Jersey Law – tra beneficiari contingent e beneficiari vested.
I primi sono titolari di un diritto avente ad oggetto non una somma determinata, ma l’esecuzione – in parte discrezionale – di attività da parte del trustee: la vendita dei beni, la ripartizione del ricavato.
I secondi – vested o absolutely entitled – hanno acquisito una pretesa determinata, tangibile, esigibile.
Il momento di cristallizzazione, secondo il Collegio, coincide con la predisposizione e l’invio del progetto di ripartizione: da quel momento, ciascun beneficiario è titolare di un credito certo e liquido nei confronti del trustee.
Ne discende una conseguenza netta: l’insolvenza o il sovraindebitamento del trustee possono essere misurati esclusivamente in relazione alle pretese vested – non ai crediti originariamente vantati dai beneficiari verso il disponente o verso la società a lui riconducibile.
Se il trustee è solvibile rispetto al fondo, la procedura non si apre
Ed è su questo snodo che la domanda del ricorrente si infrange.
Il trustee non contesta la qualità di beneficiario del creditore istante, né il suo diritto al riparto. Contesta il quantum e la regola distributiva – proporzionale anziché con rispetto delle cause di prelazione.
Ma il Tribunale osserva, con un argomento logicamente stringente, che anche accogliendo integralmente le ragioni del ricorrente il trustee non sarebbe insolvente: dovrebbe ricalcolare la distribuzione, non reperire nuove risorse. Il fondo è stato interamente liquidato, le somme sono disponibili, il pagamento è possibile nell’immediatezza.
Non è possibile, in altre parole, “recuperare” il credito originario del beneficiario nei confronti del disponente per dimostrare l’incapienza del trust fund. Con l’istituzione del trust, i creditori-beneficiari hanno assunto una posizione nuova e autonoma: titolari di un’aspettativa – prima – e di una pretesa – poi – limitata a una quota del ricavato dei beni segregati. Dal trustee non possono pretendere più di quanto il trust ha loro destinato.
I rimedi contro la segregazione esistono, ma sono altri
Il decreto non elude il problema sostanziale: crediti per oltre 1,5 milioni compressi in un fondo da 282.000 euro. Ma la via per rimediare allo squilibrio – avverte il Collegio – non transita per la liquidazione controllata del trustee.
I rimedi esperibili sono di diversa natura: l
- a declaratoria di nullità dell’atto istitutivo;
- la revocatoria ordinaria dell’atto di dotazione del fondo;
- oppure l’applicazione della regola di Saunders v. Vautier (1841), codificata dall’art. 43, par. 3, della Jersey Law, che consente ai beneficiari capaci, all’unanimità, di porre termine al trust e ottenere la consegna dei beni.
Strumenti che aggrediscono l’effetto segregativo alla radice, senza forzare le categorie del diritto concorsuale in un ambito che non è il loro.
Nel caso specifico, peraltro, tali strade risultano precluse: il Tribunale di Reggio Emilia (sent. 29 agosto 2011, n. 1337) e il Tribunale di Modena (sent. 26 aprile 2023, n. 690) avevano già respinto, con pronunce passate in giudicato, le domande volte a invalidare il trust e ad applicare la regola di Saunders v. Vautier. La segregazione, nel caso di specie, resiste.
Le coordinate per chi struttura trust a beneficio di creditori
Il decreto modenese – primo provvedimento italiano a confrontarsi con la liquidazione controllata del trustee ai sensi del Ccii – segna un passaggio di sistema. Le spese integralmente compensate, motivate con l’«assoluta novità della questione, priva di precedenti di merito e di legittimità», ne misurano la portata.
Le coordinate che ne emergono sono almeno quattro.
Il trust, privo di soggettività, non può essere destinatario di procedure concorsuali.
Il trustee nella sua qualità, invece, sì – con un’apertura che per i patrimoni segregati in difficoltà cambia lo scenario.
La misura dell’insolvenza va però ancorata alle sole pretese cristallizzate dei beneficiari vested, non ai crediti originari verso il disponente.
E chi intende aggredire la segregazione per ottenere più di quanto il fondo consente deve percorrere le vie ordinarie – nullità, revocatoria, cessazione anticipata – non la strada concorsuale.
Per chi struttura trust nell’interesse di creditori – modello ricorrente nei piani di ristrutturazione, nelle liquidazioni concordate, negli assetti patrimoniali complessi – il messaggio è chiaro: la tenuta dell’effetto segregativo dipende dalla robustezza dell’atto istitutivo, dalla trasparenza delle regole distributive e dalla capacità del trustee di portare a termine la liquidazione senza esporre il fondo al rischio concorsuale.
Il confine tra protezione legittima e insolvenza del trustee passa, oggi, per la distinzione tra aspettativa del beneficiario e diritto acquisito. Una distinzione che chi redige l’atto istitutivo e chi gestisce il fondo farà bene a presidiare fin dal primo giorno.

