Se l’atto di transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale
Se l’atto di transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 390 del 7 giugno 2021.
Il caso oggetto di interpello concerneva l’atto – sotto forma di scrittura privata autenticata – con cui un soggetto terzo, non erede, rinunciava a far valere la quota di 1/3 delle somme depositate e dei titoli di investimento a lui cointestati insieme al de cuius, obbligandosi al contempo a pagare pro-quota agli eredi il relativo controvalore.
L’accordo in questione, secondo l’Agenzia, configura un’ipotesi di transazione tra gli eredi ed il terzo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. Le parti, infatti, secondo quanto desumibile dall’accordo stipulato, intendono realizzare un regolamento di interessi al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite.
Ai fini fiscali, tali atti transattivi scontano l’imposta di registro ai sensi dell’art. 29 del Tur, secondo il quale “
Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”.
Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, poiché nella circostanza specifica il terzo cointestatario ha provveduto a versare un corrispettivo agli eredi, è applicabile alla scrittura privata stipulata tra le parti l’imposta proporzionale di registro nella misura del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur.
Da ultimo, l’Agenzia osserva che non rileva, nel caso di specie, quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1141 del 2019 richiamata dall’istante, in quanto attinente alla diversa fattispecie di successione testamentaria ed accordi tra eredi volti a reintegrare la quota di legittima, ove la Corte stabiliva che l’accordo in questione non è soggetto ad imposta di registro, a condizione che si tratti di accordo avente ad oggetto la sola reintegrazione dei diritti di legittima violati con donazioni o con disposizioni testamentarie.
Se l’atto di transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad inte…
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