Storicamente, la sostituzione fedecommissaria è costituita da tre elementi tradizionali: la duplice delazione (al momento della morte del testatore, vi è una prima delazione a favore del fiduciario, e una seconda a favore del fedecommissario. Questa seconda delazione decorre dalla morte del fiduciario, e si riferisce non già all’eredità del fiduciario, ma sempre alla successione del testatore che ha disposto la sostituzione fedecommissaria), l’ordine successivo (i due soggetti non assumono la qualità di eredi o legatari contemporaneamente, ma un dopo l’altro: dapprima il fiduciario, e in secondo luogo – alla morte del fiduciario – il fedecommissario), l’obbligo di conservare e restituire. In merito a quest’ultimo elemento, va specificato che la legge prevede una tutela reale a favore del fedecommissario: l’istituito infatti non ha che limitatissimi poteri di disporre di quanto ricevuto, creando una situazione di oggettiva indisponibilità dei beni destinati al sostituito.
A tutti gli elementi succitati, oggi si aggiunge la cura dell’incapace: la sostituzione fedecommissaria, come regolata dagli artt. 692 e ss. del codice civile, ha infatti una funzione prevalentemente assistenziale, essendo rivolta alla cura e alla tutela degli interdetti. Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 692 c.c., la sostituzione fedecommissaria è nulla.
Si tratta dell’unico caso di disposizione fedecommissaria ammessa dal nostro ordinamento. Fuori da tale specifica ipotesi, e diversamente che nei paesi anglosassoni , non è possibile dunque lasciare per testamento il proprio patrimonio a un soggetto che lo amministri e lo destini alla sua morte ad altro soggetto designato dal testatore.
L’art. 692 c.c. prevede che l’istituito dovrà essere il figlio, discendente o coniuge del testatore, e dovrà altresì trattarsi di persona interdetta o di minore in condizione di abituale infermità di mente (nel quale ultimo caso, la sentenza di interdizione dovrà emettersi, o il procedimento di interdizione dovrà iniziarsi entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore, pena l’invalidità della sostituzione). L’istituito-interdetto, ai sensi degli artt. 693-694 c.c., può liberamente occuparsi dell’amministrazione ordinaria dei beni ricevuti e di goderne, secondo le norme (in quanto compatibili) che regolano l’usufrutto; non potrà tuttavia alienare liberamente i beni ereditari, se non dietro provvedimento dell’autorità giudiziaria per ragioni di utilità evidente. L’autorità giudiziaria dispone anche sul reimpiego delle some ricavate dall’alienazione.
In virtù del rinvio alle norme dell’usufrutto, si ritiene che l’istituito debba redigere inventario dei beni ricevuti e prestare idonea garanzia.
Il sostituito, invece, è quel soggetto (persona fisica o giuridica) che sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell’istituito-interdetto. Onere fondamentale di tale soggetto è la cura dell’istituito-interdetto: nel concetto di “cura” non va compresa solo l’assistenza materiale (come le cure mediche, il vitto, l’alloggio, etc.), ma anche quella morale e spirituale; per quanto riguarda la cura materiale, la dottrina ammette la richiesta del rimborso delle spese sostenute. Se il fedecommissario non adempie l’onere di cura dell’istituito, la sostituzione “è priva di effetto”.
Se il fedecommissario muore o si estingue prima della morte del fiduciario, ovvero è incapace a ricevere o succedere per testamento, in ipotesi di scomparsa, assenza e morte presunta, indegnità, rinunzia, ovvero nell’ipotesi di inefficacia della disposizione per violazione dell’onere assistenziale, i beni o la porzione di beni che spetterebbero al fiduciario vengono devoluti agli eredi legittimi (ma la dottrina vi fa anche rientrare quelli testamentari) del fiduciario.
Oggetto della sostituzione fedecommissaria può essere l’intera eredità, una quota di essa ovvero specifici beni (nel qual caso, si tratterà do un legato), essendo possibile includere nell’oggetto anche beni che fanno parte della quota di legittima dell’istituito.