I contribuenti fiscalmente residenti in Italia che percepiscono dividendi da società estere (dividendi esteri) sono soggetti a un sistema di tassazione articolato, che coinvolge tre livelli normativi:
• Normativa italiana (Paese di residenza del percettore);
• Normativa estera (Paese della fonte del reddito);
• Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Tassazione dei dividendi esteri
I dividendi provenienti da società estere (non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata) sono generalmente soggetti a doppia imposizione
Tassazione alla fonte estera
Lo Stato estero può applicare una ritenuta alla fonte (withholding tax), la cui aliquota varia in base alla normativa locale e agli accordi convenzionali.
Esempio:
La Svizzera applica una ritenuta del 35%, riducibile al 15% grazie alla convenzione con l’Italia. Qualora venga trattenuto un importo superiore, il contribuente può richiederne il rimborso, sebbene la procedura risulti spesso complessa.
Tassazione in Italia
I dividendi esteri sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, la base imponibile cambia in funzione delle modalità di incasso:
• Con intermediario residente (es. banca italiana):
L’imposta si applica sul netto frontiera, ossia sull’importo già decurtato della ritenuta estera.
• Senza intermediario residente (es. accredito su conto estero):
Il dividendo va dichiarato nel Modello Redditi (ex Unico) e l’imposta si applica sull’intero importo lordo, senza possibilità di dedurre la ritenuta estera. Questo può comportare un aggravio fiscale.
Credito d’imposta: le novità dalla Corte di Cassazione
L’art. 165 del Tuir prevede il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero solo se:
- Il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Le imposte estere sono state assolte in via definitiva.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate nega il credito d’imposta per i dividendi soggetti a imposta sostitutiva, come nel caso delle persone fisiche che non operano in regime d’impresa.
Orientamento della Corte di Cassazione
Con le sentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024, la Corte in controtendenza rispetto alla normativa interna e all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire se spetti o meno il credito d’imposta occorre fare riferimento alle convenzioni internazionali.
Se la convenzione esclude il credito d’imposta solo nei casi in cui l’imposta sostitutiva sia frutto di una scelta del contribuente, allora quando l’imposta sostitutiva è applicata per obbligo di legge (come ad esempio sui dividendi), il credito deve essere riconosciuto.
Diversamente, se la convenzione esclude esplicitamente il credito d’imposta anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria, quest’ultimo non può essere riconosciuto.
Esempi di Convenzioni
- Italia–Svizzera (art. 24) e Italia–Usa (art. 23):
Il credito d’imposta è negato solo se l’imposta sostitutiva italiana è applicata su richiesta del beneficiario.
→ Se è obbligatoria, il credito va riconosciuto. - Italia–Singapore (art. 22) e Italia–Cipro (Protocollo art. 2):
Il credito d’imposta è riconosciuto solo se i redditi sono soggetti a tassazione ordinaria.
→ Nessun credito in presenza di imposta sostitutiva ancorché obbligatoria.
Modalità di riconoscimento del credito d’imposta
• Incasso senza intermediario finanziario residente:
Il contribuente può autonomamente riconoscere il credito d’imposta in sede di dichiarazione.
• Incasso tramite intermediario residente:
In tal caso, non è possibile applicare il credito d’imposta. L’unica opzione è richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate della maggiore imposta versata.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra, per stabilire se sui dividendi esteri spetti o meno il credito d’imposta per le imposte versate all’estero (nei limiti delle aliquote convenzionali), è fondamentale fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
La giurisprudenza più recente, in particolare le sentenze della Corte di Cassazione e la norma di comportamento n. 227/2025 dell’Aidc, ha chiarito che il credito d’imposta deve essere riconosciuto anche in presenza di imposta sostitutiva obbligatoria, salvo che la convenzione internazionale applicabile escluda espressamente tale possibilità.
Pertanto, il contribuente deve:
- Verificare il contenuto della convenzione bilaterale tra l’Italia e il Paese estero da cui provengono i dividendi;
- Accertare se l’imposta estera sia stata pagata in via definitiva;
- Determinare se l’imposizione italiana sia obbligatoria o frutto di una scelta.
Solo in presenza di una esclusione esplicita nella convenzione, il credito d’imposta non potrà essere riconosciuto. In tutti gli altri casi, anche in regime di imposta sostitutiva obbligatoria, il credito è legittimamente spettante, contribuendo così a evitare fenomeni di doppia imposizione.
