Gli Stati esteri generalmente applicano una ritenuta (withholding) ai dividendi pagati a persone fisiche non residenti. Sugli stessi dividendi l’Italia applica l’imposta sostitutiva del 26%. Ciò comporta una doppia tassazione internazionale.
La Legge di Bilancio del 2018 ha abrogato la possibilità di beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi (art. 18, c.1 e art. 165 del Tuir), con ciò cristallizzando una onerosa doppia tassazione per chi partecipa a società estere.
Credito d’imposta sui dividendi esteri: cosa dice la Cassazione
Recentemente alcune recentissime pronunce della Cassazione hanno sancito che i dividendi provenienti da Stati con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, possono beneficiare del credito d’imposta previsto da dette convenzioni (il credito d’imposta convenzionale).
Ciò è valido per molte, ma non per tutte le convenzioni e solo a certe condizioni. Quindi, finalmente, esiste una alternativa concreta al dover subire il doppio prelievo. Sebbene siano molti gli aspetti tecnici da valutare i valori in gioco giustificano tali analisi.
Ritenute alla fonte estere: aliquote e convenzioni internazionali
In primo luogo, si deve fare chiarezza su cosa si intenda per imposte estere utilizzabili come credito in Italia. Le aliquote delle ritenute estere sono stabilite dalla norma interna dello Stato estero (aliquota domestica) e dalla convenzione applicabile tra l’Italia e lo Stato estero (aliquota convenzionale), questa riduce l’aliquota domestica.
L’applicazione dell’aliquota convenzionale non è automatica, ma dipende da iter burocratici previsti da ciascun Stato: per esempio, è necessario presentare un certificato di residenza fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate). Così, per un dividendo pagato da una società residente in uno Stato che ha un’aliquota domestica del 25% e un’aliquota convenzionale del 15%, l’investitore italiano può chiedere che venga applicata direttamente l’aliquota convenzionale del 15%.
Altrimenti, se ha subito l’aliquota domestica del 25%, può chiedere allo Stato estero il rimborso del 10%. Se non si chiede il rimborso all’estero, il differenziale (10%) diventa un gravame definitivo, che
non può essere in alcun modo utilizzato per ridurre l’imposizione in Italia.
In altri termini, le imposte utilizzabili in Italia sono solo quelle applicate nei limiti dell’aliquota convenzionale (nell’esempio il 15%).
Dividendi esteri e imposta sostitutiva in Italia: come funziona il 26%
I dividendi esteri (salvo quelli black list) sono soggetti in Italia all’imposta sostitutiva del 26% senza più distinzione tra quelli derivanti da partecipazioni qualificate o non qualificate (art. 18 Tuir e art 27, c.4 e c.4 bis Dpr 600/1973).
La base imponibile su cui applicare il 26% varia in relazione a due diversi casi
- Innanzitutto se i dividendi sono percepiti direttamene dal contribuente (ad es. su un conto corrente estero), la base imponibile è data dal 100% del dividendo distribuito dalla società estera (al lordo della ritenuta estera). In tal caso i dividendi vanno indicati nel Quadro Rm del Modello Unico.
- Se invece i dividendi sono percepiti per il tramite di un intermediario italiano (come una banca o una fiduciaria) il 26% è applicato direttamente dall’intermediario. La base imponibile è costituita dal netto frontiera, cioè l’ammontare effettivamente incassato in Italia al netto della ritenuta estera.
La chart sotto evidenzia come il regime del netto frontiera riduce la doppia imposizione, ma il gravame subito sui dividendi esteri resta molto superiore al 26% applicabile a quelli domestici.

Credito d’imposta convenzionale: quali convenzioni sono valide
Tutte le convenzioni stipulate dall’Italia riconoscono il credito d’imposta convenzionale, ma solo una parte (circa una ottantina) sono pienamente applicabili per eliminare la doppia tassazione sui dividendi tanto nel caso dell’incasso diretto dei dividendi, e nel caso dell’intervento della banca o fiduciaria italiana.
Tuttavia, al momento, stante la contrarietà dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile applicare direttamente il credito d’imposta convenzionale ed evitare il pagamento, ma è necessario subire l’imposizione e presentare una specifica istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del Dpr 600/1973.
Richiesta di rimborso e ricorso: le procedure da seguire
Avverso il diniego espresso del rimborso ovvero avverso il silenzio rifiuto e poi necessario fare ricorso alle corti tributarie. La procedura (di istanza e ricorso) non è priva di incertezze, ma i numeri in gioco sono molto rilevanti e sono oramai numerose le sentenze che confermano l’applicabilità del credito d’imposta convenzionale.