Era l’11 agosto del 2021 quando l’Agenzia delle Entrate pubblicava, in consultazione sul proprio sito istituzionale, la bozza di Circolare in tema di fiscalità (diretta ed indiretta) dei trust nonché sui correlati obblighi di monitoraggio fiscale.
Da allora hanno fatto seguito innumerevoli contributi da parte degli esperti del settore e dei soggetti interessati e si è addivenuti così alla recente versione “definitiva” della suddetta Circolare, ossia la n. 34/E resa pubblica il 20 ottobre.
La stessa risulta di particolare interesse non solo perché emessa a quindici anni di distanza dai precedenti documenti di prassi (rappresentati rispettivamente dalle Circolari n. 48/E del 2007 e 3/E del 2008), ma anche per il fatto che recepisce il mutato contesto normativo e giurisprudenziale nel frattempo sviluppatosi attorno al mondo dei trust.
In primo luogo l’Agenzia approfondisce gli aspetti civilistici del trust, per poi analizzare le fattispecie inerenti la tassazione diretta, indiretta, nonché gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Con riferimento alla tassazione diretta, l’Agenzia recepisce le modifiche normative introdotte dall’art. 13 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, mentre in tema di tassazione indiretta (oggetto specifico del presente approfondimento), viene ripercorsa la “cronistoria” della medesima: dall’iniziale orientamento del Fisco illustrato nella precedente Circolare 48/E/2007 (che, come noto, in buona sostanza prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro all’atto di conferimento dei beni in trust), alle prime pronunce di legittimità (ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886) che avallavano la suddetta impostazione per concludere con le successive, numerose, pronunce della Suprema Corte che, al contrario, ritenevano dovuta l’applicazione delle imposte indirette al successivo momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario: solo questa fase, infatti, rappresenta un effettivo accrescimento patrimoniale del beneficiario, meritevole di applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Sul punto l’Agenzia riconosce che: “Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa sede, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i sopra richiamati documenti di prassi, posti alla base dell’attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust, specificamente contenuti nella circolare n. 48/E del 2007”.
Entrando nel merito delle soluzioni adottate, dalla lettura della Circolare si denota come le Entrate si siano configurate (salvo quanto verrà rilevato nel prosieguo) all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità da ultimo consolidatosi, valorizzando il concetto di effettiva capacità contributiva.
Viene disposto infatti che l’applicazione – in misura proporzionale – dell’imposta di registro (nonché di quelle ipotecarie e catastali in caso di beni immobili) debba avvenire non già all’atto di dotazione dei beni in trust, bensì solo al successivo momento dell’assegnazione definitiva al beneficiario, rappresentando tale momento espressione effettiva della capacità contributiva in capo al beneficiario.
Relativamente a tale tematica poi, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati all’indomani della pubblicazione della bozza di circolare relativamente alla “sorte” delle imposte versate in vigenza del precedente orientamento. Sul punto, vengono recepiti i numerosi commenti degli esperti, pervenuti in vigenza del periodo di consultazione della bozza della circolare, chiarendo che: (i) qualora via sia identità tra beneficiario e beni apportati rispetto all’atto istitutivo, non saranno dovute imposte ai beni in uscita; (ii) qualora vi sia una variazione nei beni apportati in trust e sia dovuta un’imposta maggiore ai beni in uscita, le imposte versate potranno essere scomputate dal quantum dovuto; (iii) qualora la variazione dei beni apportati preveda un’eccedenza di versamento, non si potrà procedere con un rimborso, trattandosi di un “rapporto esaurito”.
Ciò posto, la suddetta regola generale che prevede la non tassazione all’atto del conferimento dei beni in trust, incontra una importante eccezione: viene sancito infatti che continui ad applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale all’atto del conferimento dei beni in trust, qualora “i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust”, specificando che si tratta di quei casi in cui i beneficiari risultano titolari del diritto di “ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”.
Ecco che quindi risulteranno avere fondamentale importanza lo Statuto nonché il contenuto dell’atto istitutivo poiché, in base ad essi, risulterà correlata la relativa tassazione. In altre parole dunque, la mera aspettativa dei beneficiari, giuridicamente riconosciuta dall’atto di trust, risulterà fonte di innesco della tassazione, indipendentemente – ancora una volta – dall’effettivo trasferimento dei beni.
Tale impostazione, a detta dell’Agenzia, risulterebbe in linea sia con i dettami della Cassazione, nonché del disposto dell’art. 20 del dpr n. 131/86 (“Tur”), a mente del quale: “L’imposta è applicata secondo […] gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione […]”.
A ben vedere tuttavia, proprio con riguardo alla suddetta eccezione, l’orientamento della Cassazione risulta essere ben diverso. Ci si riferisce nello specifico alle recenti pronunce n. 410/2022 e 700/2022, mediante le quali il Supremo Collegio ha affermato che:
– il fatto che il beneficiario sia nominalmente individuato o anche solo individuabile fin dall’atto istitutivo non giustifica l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che “la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d trust trasparente), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene”;
– rappresenta ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il fatto che non possano esservi casi di trust che realizzano un immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale, perché “un trust del genere non sarebbe un trust ma una donazione semplice”.
Ecco che quindi ancora una volta l’orientamento seguito dall’Agenzia diverge dalla giurisprudenza di vertice, creando dunque un’alea di incertezza sullo specifico tema.
Ancora, altro punto di dissonanza tra il Fisco e la Cassazione, inerisce la tematica delle agevolazioni immobiliari.
Dalla lettura della Circolare si evince infatti che per gli acquisti effettuati dal trustee, non può trovare applicazione l’agevolazione “prima casa” né l’agevolazione relativa all’applicazione dell’imposta di registro sul “prezzo-valore” (in base alla quale, come noto, la base imponibile dell’imposta di registro è calcolata non già sul prezzo dell’immobile come risultante dal rogito, bensì sulla base del valore catastale, notoriamente più basso).
Ebbene, soprattutto con riferimento a tale agevolazione, ancora una volta la Suprema Corte (Sent. 3073/2021) si è recentemente espressa in maniera difforme, affermando il principio secondo il quale l’agevolazione prezzo-valore: “è, in astratto, compatibile con l’atto di dotazione del trust, atteso che il trust non ha personalità giuridica e, quindi, l’acquisto viene operato dalla persona fisica del trustee”.
Si tratta a ben vedere di un orientamento opposto a quello espresso dall’Agenzia sullo specifico punto, tra l’altro pienamente condivisibile: invero, non si vedono ragioni ostative al riconoscimento del principio del prezzo-valore agli acquisti effettuati dal trustee, qualora ovviamente il beneficiario sia persona fisica, come tale potenziale destinatario dell’agevolazione.
In conclusione dunque risulta sicuramente da valutare con favore il fatto che l’Agenzia abbia preso posizione sulla tematica relativa alla tassazione indiretta dei trust a un quindicennio di distanza dal precedente documento di prassi ed alla luce del mutato contesto giurisprudenziale, chiarendo altresì alcuni dubbi in capo agli operatori del settore. Non si può fare a meno di valutare, tuttavia, come alcune delle conclusioni presenti nella Circolare n,. 34/E si pongano – nuovamente – in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione: sul punto più che un (improbabile) repentino cambio di opinione da parte del Fisco, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore.