L'Agenzia delle Entrate cambia rotta sulla tassazione dell'atto di dotazione

Paolo Angelillis
Paolo Angelillis
30.9.2021
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Lo scorso 11 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito istituzionale uno schema di Circolare in tema di tassazione dei trust
Nel corposo documento di prassi vengono affrontate le tematiche inerenti, oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale, altresì la disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette. Ed è proprio con riferimento a quest'ultima fattispecie – nello specifico nella tassazione dell'atto di dotazione del trust - che si apprezzano le maggiori novità introdotte con la circolare in commento.
Invero, superando l'orientamento introdotto con le circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008 e strenuamente difeso fino ad oggi, viene ora sancito che l'atto di dotazione del trust non costituisce un autonomo presupposto di imposta suscettibile di tassazione proporzionale. Le imposte proporzionali saranno infatti dovute in un momento successivo, ossia allorquando verranno attribuiti i beni al beneficiario del trust, rappresentando tale momento la vera manifestazione della capacità contributiva espressamente richiesta dall'art. 53 della Costituzione.
Tuttavia per comprendere la reale portata innovativa della circolare, occorre effettuare un passo indietro, ossia al 2006 allorquando, successivamente alla sua soppressione, il legislatore ripristinò – mediante l'art. 2 del D.L. n. 262/2006 - l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone contestualmente l'applicazione anche agli atti di costituzione di vincoli di destinazione.
Successivamente prese posizione l'Agenzia delle Entrate con le predette circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008 ritenendo che l'atto istitutivo o, meglio, l'atto di dotazione dei beni in trust, fosse suscettibile di immediata tassazione (con aliquota proporzionale), giacché lo stesso dovesse essere sempre considerato come atto a titolo gratuito mediante il quale il disponente trasferisce beni al trustee, al fine di amministrarli nell'interesse del beneficiario: tale circostanza, evidentemente, era considerata come espressione di capacità contributiva, nonostante fosse da escludere, da parte del beneficiario, qualsiasi godimento immediato dei beni segregati in trust.
A tale orientamento - fortemente criticato sin da subito dalla unanime dottrina - hanno fatto seguito una serie di pronunce giurisprudenziali della Cassazione che, espressasi con le ordinanze 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 e 4482 del 2016, ha inaugurato un filone (anch'esso aspramento contestato nei contenuti in dottrina) in base al quale l'art. 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006 avrebbe introdotto una nuova imposta “accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali” ma che, a differenza della precedente tipologia, andrebbe ad incidere “direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo”, ragion per cui l'atto di dotazione dei beni in trust sarebbe stato da assoggettare de plano all'imposta proporzionale di registro.
Più di recente si è, fortunatamente, assistito ad un costante ed inesorabile revirement della linea seguita dai giudici di vertice che - sconfessando il precedente orientamento appena illustrato della medesima sezione tributaria e superando l'indirizzo delineato dalle circolari dell'Agenzia - hanno correttamente individuato nel momento di attribuzione al beneficiario dei beni segregati in trust la manifestazione di capacità contributiva, come tale suscettibile di essere oggetto di imposta proporzionale.
Nello specifico, a partire dal gennaio del 2019 e fino ad oggi si sono susseguite oltre cento pronunce di legittimità dello stesso “segno”. A fronte tuttavia di tale ormai granitico orientamento, l'Agenzia fino ad oggi aveva continuato strenuamente ad arroccarsi sulle sue iniziali posizioni, alimentando dunque i contenziosi nella specifica materia. Solo da ultimo, e in via del tutto mediata, si era assistito a una parziale apertura ai suddetti principi giurisprudenziali con la risposta a interpello n. 106/2021.
Orbene, è solo con la bozza di circolare tuttora in consultazione che l'Agenzia, recepisce e “fa proprio” il mutato orientamento giurisprudenziale che, per propria stessa ammissione: “non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione”.
Ciò posto, se da un lato si apprezza il “nuovo corso” dell'Amministrazione finanziaria, d'altro canto rimangono non pochi dubbi sulla tassazione indiretta dei trust.
Da un primo punto di vista il documento di prassi non chiarisce quale sia la sorte di coloro i quali, abbiano già versato l'imposta di registro proporzionale all'atto del conferimento dei beni in trust. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle ipotesi in cui il contribuente abbia spontaneamente adempiuto a quanto previsto dal precedente orientamento di prassi (avallato dalla giurisprudenza espressasi illo tempore) o ancora a seguito di accertamento o sentenza sfavorevole.
Per cui: quid iuris per questi soggetti? Quanto versato - e alla luce dell'odierno orientamento non dovuto - potrà essere richiesto a rimborso dal contribuente o sarà considerato come un acconto sulle “future” imposte proporzionali dovute in sede di attribuzione finale dei beni in trust? Ancora, quale sarebbe l'imposizione indiretta applicabile in caso di cessazione anticipata del trust (ad esempio per intervenuta impossibilità dello scopo) o in quei negozi giuridici che, per definizione, non prevedono l'assegnazione di un determinato bene? (si pensi ai trust di scopo).
Ebbene nessuna risposta a tali quesiti viene offerta dalla (seppur corposa) bozza di circolare in consultazione. Rimane dunque l'auspicio che l'Amministrazione finanziaria prenda buona nota delle osservazioni che arriveranno da parte dei professionisti e degli esperti del settore e, nella versione definitiva del documento di prassi, riesca a dipanare i dubbi interpretativi tuttora in essere.
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“Paolo Angelillis ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2011. Dopo aver concluso la pratica forense, ha frequentato il Master Tributario Full-Time presso la Business School de Il Sole 24 Ore e successivamente un master di approfondimento sulla fiscalità dei mercati internazionali dell’arte.
È iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è socio della Sezione Italiana dell'International Fiscal Association - Società per lo studio dei problemi fiscali.
Dopo una pregressa esperienza di circa cinque anni in diversi Studi legali e tributari milanesi, dal 2019 collabora con lo Studio Sciumé Legal & Tax di Milano, occupandosi prevalentemente di consulenza e pareristica in ambito di asset protection (ottimizzazione del carico fiscale, pianificazione del passaggio generazionale e del family business), fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, tax due diligence e curando i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Sommelier per passione, nel tempo libero adora giocare a tennis e, durante la bella stagione, le uscite in barca a ve

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