In Svizzera invece, in linea di principio, il de cuius può disciplinare la sua eredità tramite un contratto successorio, ovvero un negozio giuridico mortis causa, bilaterale, irrevocabile, stipulato tramite atto pubblico con due testimoni, che vincola sia il disponente che le altre parti contraenti.
Il contratto successorio di divide in due tipologie:
- attributivo o positivo con cui si istituisce un erede o un legatario e si disciplinano condizioni, oneri, divisioni, ecc.;
- rinunciativo o negativo con cui un erede legittimo rinuncia a parte o all’intero della sua quota di eredità e diritti successori.
Il contratto può essere a titolo oneroso, ovvero prevedere una controprestazione, oppure gratuito.
Nel contratto attributivo, il beneficiario può essere anche un terzo, ad esempio il figlio di un contraente.
Il contratto successorio rappresenta quindi una soluzione stabile e flessibile allo stesso tempo per disporre della propria eredità.
Grazie all’entrata in vigore del Regolamento Ue n. 650/2012, i patti successori sono ora riconosciuti anche in Italia (art. 25), nonostante debbano essere stipulati all’estero, posto che l’ordinamento italiano ancora li vieta. Ciò vale anche nel caso in cui lo Stato estero non faccia parte dell’Unione Europea, come nel caso della Svizzera. Per altro, è in fase di approvazione da parte del parlamento svizzero un disegno di legge volto ad allineare i criteri del diritto privato internazionale in tema di successioni ai principi del Regolamento Ue n. 650/2012 per ridurre i potenziali conflitti transnazionali.
Occorre, tuttavia, rispettare alcune condizioni per poter accedere ai contratti successori di uno Stato estero, in particolare devono essere retti dalla legge che sarebbe applicabile alla successione se la persona fosse deceduta il giorno della stipula dei patti; in pratica, il disponente deve avere la residenza o alternativamente la cittadinanza di tale Stato al momento della firma.
La sostituzione fedecommissaria è un altro istituto del diritto successorio presente in entrambi gli ordinamenti, ma che in Italia subisce una forte limitazione (a differenza di quanto avviene in Svizzera) perché ammesso in un ambito molto limitato, ovvero l’assistenza agli incapaci (art. 692 c.c.). La sostituzione fedecommissaria non è altro che una doppia successione di tutto o parte del patrimonio del testatore, prima all’erede istituito e poi all’erede sostituito. Di fatti, il disponente nomina erede l’istituito che riceve il patrimonio con l’obbligo di conservarlo integro, oppure con la facoltà di consumarlo in parte, sino alla sua morte, quando lo trasmetterà a sua volta all’erede sostituito.
In Svizzera la sostituzione fedecommissaria è ammessa senza particolati limitazioni (art. 488-492 c.c. svizzero) ed è diffusa in determinate situazioni. Si pensi ad esempio al caso di una coppia senza figli, in cui il disponente nomina la moglie erede istituita e i nipoti (figli del fratello o della sorella) eredi sostituiti. In questo modo, il disponente ottiene di far godere alla moglie i beni finché lei rimane in vita. Alla sua morte andranno ai nipoti consanguinei anziché agli eredi della moglie. Ciò con un risparmio sull’imposta di successione rispetto alla tassazione fra il coniuge e i nipoti affini.
Infatti, ogni cantone è libero di imporre la sostituzione fedecommissaria in modo differente, ma solitamente in modo più favorevole rispetto a una duplice successione. Ad esempio, il Ticino riduce l’imposta a un terzo nel primo passaggio dal disponente all’erede istituito a condizione che quest’ultimo sia obbligato a conservare il patrimonio (art. 167 legge tributaria del Ticino). Al momento della cessazione della sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi, ma avendo riguardo al grado di parentela fra il disponente (non l’erede istituito) e l’erede sostituito.
Sovente la sostituzione fedecommissaria è prevista nell’ambito di patti successori. Di conseguenza, per la validità di tali disposizioni in un contesto transnazionale vale quanto sopra con riferimento al Regolamento Ue n. 650/2012.
Più in generale, il diritto successorio svizzero si dimostra più flessibile rispetto a quello italiano anche per altri istituti quali la collazione e l’azione di riduzione. Inoltre, è in fase di approvazione in parlamento una modifica al codice civile volta ad accrescere la quota di eredità disponibile da parte del testatore (DL 28 agosto 2018), attualmente molto simile a quella italiana.
Un ultimo istituto degno di nota presente nell’ordinamento svizzero, ma non in quello italiano, sebbene esuli dall’ambito del diritto successorio, è il contratto (pre)matrimoniale. Si tratta del contratto stipulato fra i coniugi prima o durante il matrimonio volto a regolare vari aspetti, in particolare i contributi economici fra coniugi. In caso di figli minori, il contributo è declinato sotto il duplice profilo del mantenimento dei figli, volto a coprire i costi diretti (cura, educazione, ecc.), e dell’accudimento, volto a coprire i costi indiretti (l’impossibilità di lavorare per il coniuge accudente). Mentre il contributo alimentare è volto a ripristinare l’indipendenza economia del coniuge più debole sulla base di una serie di parametri, quali la ripartizione dei compiti e la durata del matrimonio, il tenore di vita, l’età e la salute, il reddito e il patrimonio dei coniugi, ecc. In sede di separazione o divorzio, la convenzione matrimoniale è omologata dal giudice, il quale valuta che i coniugi l’abbiano conclusa liberamente, dopo attenta riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestatamente inadeguata.
In Italia, i patti prematrimoniali sono invece vietati da giurisprudenza costante in quanto ritenuti contrari al principio della indisponibilità dei diritti matrimoniali (cfr. art. 160 c.c.). Tuttavia, giace in parlamento un disegno di legge (n. 244 del 23 marzo 2018) volto a introdurli anche in Italia.
In conclusione, l’ordinamento svizzero presenta alcuni istituti vietati dall’ordinamento italiano, che si prestano alla pianificazione patrimoniale di (U)hnwi data la complessità del loro patrimonio, in quanto rispondono al bisogno di regolare in modo chiaro e stabile, ma con flessibilità, i momenti più importanti della vita, ovvero il matrimonio e la morte.