Nelle successioni transfrontaliere intra-Ue, la rinuncia all’eredità segue la legge dello Stato di residenza dell’erede. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue con sentenza del 2 giugno 2022 (causa C-617/20).
Il caso in questione
La vicenda prende le mosse dal decesso in Germania di un cittadino dei Paesi Bassi, abitualmente residente in terra teutonica, e dall’apertura della relativa successione in favore della moglie (anch’essa residente in Germania) e dei due nipoti in linea collaterale (residenti nei Paesi Bassi). Questi ultimi, in particolare, rinunciavano all’eredità dello zio con dichiarazione resa all’organo competente del loro Stato di residenza, nel rispetto dei requisiti formali e temporali previsti dalla normativa di tale Stato. La dichiarazione di rinuncia all’eredità (unitamente agli atti connessi) veniva quindi trasmessa dai nipoti del defunto al Tribunale circoscrizionale di Brema, in Germania, quale giudice competente a decidere sulla successione, il quale tuttavia eccepiva sia la mancanza di traduzione in lingua tedesca dei documenti trasmessi, sia il mancato rispetto del termine stabilito dalla legge tedesca per la presentazione della rinuncia, e dichiarava pertanto accettata la successione dai nipoti del de cuius.
La pronuncia della Corte di Giustizia Ue
A fronte dei fatti sopra citati, la Corte di Giustizia Ue si pronuncia quindi sui requisiti previsti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale dell’erede che effettua la rinuncia, ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento Ue n. 650/2012, disciplinante le successioni transfrontaliere a causa di morte in ambito comunitario e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri (ad eccezione di Danimarca e Irlanda).
In particolare, l’articolo 13 del suddetto Regolamento, prevedendo un foro alternativo di competenza giurisdizionale, consente agli eredi che non abbiano la loro residenza abituale nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale.
A completamento di quanto sopra, l’articolo 28 del regolamento stabilisce che tali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità sono valide, quanto alla forma, se soddisfano i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione, oppure quelli previsti dalla legge dello Stato in cui la persona che fa detta dichiarazione ha la propria residenza abituale.
Secondo la Corte di Giustizia Ue, i due sopra citati articoli devono essere letti in stretta correlazione, nel senso che la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità deve ritenersi subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione siffatta dinanzi ad un organo giurisdizionale. Qualora tale condizione sia soddisfatta, l’insieme degli atti da compiere davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che intenda fare la dichiarazione de qua è determinato dalla legge di tale Stato membro.
Il combinato disposto degli articoli 13 e 28 del regolamento, infatti, non può essere interpretato in modo da restringere la validità formale di una dichiarazione di rinuncia all’eredità, assoggettandola ai requisiti formali della legge applicabile alla successione, perché ciò contrasterebbe con gli obiettivi del regolamento stesso, consistenti nella volontà di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere” (Considerando 7 del regolamento), nonché di “semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata” (Considerando 32 del regolamento).
Alla luce di ciò, secondo la Corte di Giustizia Ue, la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione, con l’unico onere, per gli eredi che si siano avvalsi di tale facoltà, di comunicare all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione l’esistenza di tale valida dichiarazione.