Successioni: focus sui beni del de cuius

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Le carte, i ritratti, le lettere ed i documenti appartengono alla più ampia categoria dei c.d. beni familiari che, oltre a poter avere un valore patrimoniale, hanno un rilevante valore affettivo-morale per i membri della famiglia del de cuius

Le carte, i ritratti, le lettere, i documenti e più in generale i ricordi di famiglia (di seguito, per brevità, “ricordi di famiglia”) appartengono alla più ampia categoria dei c.d. “beni familiari”, che, oltre a poter avere un valore patrimoniale, hanno un rilevante valore affettivo-morale per i membri della famiglia del de cuius.


In considerazione di questa duplice connotazione, ed in particolare della prevalenza del valore familiare e morale su quello economico, dottrina autorevole ritiene che non dovrebbero essere sottoposti alle regole ordinarie sulla successione, conseguendone l’estraneità al compendio ereditario e l’intrasmissibilità per via ereditaria. La mancata inclusione di detti beni nella massa ereditaria pone il problema di individuarne le modalità di trasmissione (non essendone ipotizzabile l’estinzione) ed i relativi beneficiari, posto che la legge non detta norme specifiche al riguardo.  Detta modalità viene individuata nella trasmissione ai familiari del defunto, non tanto in virtù della loro qualità di eredi, ma piuttosto in forza di una vocazione successoria “speciale” degli affetti, fondata sul vincolo morale che lega i beni in discussione alla comunità familiare. 

A favore di detta tesi si traggono argomenti dalla analoga disciplina in materia di diritto d’autore e del diritto sui sepolcri familiari, che prevedono un tipo di trasmissione simile, nonché dall’art. 344 del Progetto preliminare al Codice civile (non accolto nel testo normativo definitivo), che regolava i diritti dei coeredi sugli archivi storici e le raccolte di carte familiari, disponendo che essi sarebbero rimasti di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salva diversa volontà del testatore.

La tesi oggi prevalente peraltro ritiene che il de cuius possa disporre mortis causa dei ricordi di famiglia. Si argomenta in tal senso evidenziando, da un lato, che i ricordi di famiglia possono anche avere, nel concreto, una rilevanza patrimoniale non indifferente (si pensi, ad esempio, a ritratti di famiglia degni di considerazione artistica), e che dunque non vi sarebbe motivo di sottrarli alla disciplina successoria comune a tutti gli altri rapporti patrimoniali in ragione di una asserita prevalenza della componente morale su quella economica; dall’altro, che l’art. 587 secondo comma c.c. (che consente al testatore di includere disposizioni a carattere non patrimoniale nel testamento) già ne permette una devoluzione mortis causa. In tal guisa si afferma l’applicabilità delle comuni norme di diritto successorio ai ricordi di famiglia, negando l’esistenza di una forma di vocazione “speciale”. Va comunque tenuto presente che:

a)i ricordi di famiglia (es. gallerie, biblioteche, carteggi, libri ecc…) di rilievo culturale sono soggetti all’applicazione dell’art. 727 c.c., secondo cui la divisione fra gli eredi deve essere effettuata in modo da evitarne il frazionamento;

b)i documenti che costituiscono anche ricordi di famiglia, ove siano “relativi a beni o diritti” appartenenti all’erede, “si devono rimettere” a quest’ultimo (cfr .art. 736 c.c.);

c)le lettere, anche se di contenuto esclusivamente affettivo e confidenziale (e in quanto tali ricordi di famiglia), appartengono ai relativi destinatari a seguito dell’avvenuta consegna;

d)i ritratti di famiglia possono essere soggetti alle norme sul diritto d’autore e richiedere per poterli esporre, riprodurre o commercializzare il consenso dei congiunti più stretti.

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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