Il contributo spetta alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, posseggono gli altri requisiti indicati all’art. 1 del decreto sostegni, come il limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro
Le domande potranno essere presentate unicamente in modalità elettronica attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate
I criteri di accesso
Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto sostegni e chiarito in un provvedimento firmato nella giornata di lunedì dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, per accedere all’incentivo non è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; ma occorre che il beneficiario rispetti il limite dei ricavi non superiori ai 10 milioni di euro. Inoltre, come anticipato in apertura, ad accedere alla richiesta di agevolazione possono essere unicamente i contribuenti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa è iniziata nel 2019 (stando a quanto risulta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura). “Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto”, precisa ancora l’Agenzia, e restano altresì esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Come richiederlo
Le domande potranno essere presentate fino al 9 dicembre unicamente in modalità elettronica, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. E ci si potrà avvalere anche di un intermediario. Dovranno contenere, tra le altre informazioni, il codice fiscale del soggetto, il settore di attività in cui opera, le indicazioni relative all’attivazione della partita Iva e al fatto che i ricavi o i compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto relativo non siano superiori ai 10 milioni di euro, e la scelta (irrevocabile) di usufruire del contributo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 o di ottenere il versamento della somma spettante sul conto corrente bancario o postale a lui intestato (indicandone l’Iban). In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione nello stesso lasso di tempo (entro il 9 dicembre). In ogni caso, l’importo del contributo riconosciuto non potrà superare i 1.000 euro e “il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte”, conclude l’Agenzia.