La startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, con sede produttiva o filiale in Italia, che ha – quale oggetto sociale – lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Le imprese in possesso dello status di startup innovativa possono godere delle agevolazioni previste dal decreto precedentemente indicato per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione. Trattasi di agevolazioni di varia natura, quali: deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per la costituzione, incentivi fiscali agli investitori e per le remunerazioni pagate in natura con strumenti finanziari, accesso semplificato alle agevolazioni per le assunzioni di personale e flessibilità nel lavoro, raccolta di capitale attraverso l’equity crowdfunding, deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica e all’obbligo del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva e procedura semplificata per la gestione della crisi d’impresa.
Nel presente contributo sono analizzate, nello specifico, le misure previste dal decreto n. 179/2012 per promuovere il ricorso da parte delle startup innovative: (i) ai piani di azionariato per remunerare il personale e (ii) al work for equity per remunerare le prestazioni di opere e servizi rese da soggetti non legati alla startup da vincoli di subordinazione.
Per quanto attiene al primo punto, giova, in via preliminare, ricordare che ai sensi dell’art.49, comma 1, Tuir, sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri e che, per effetto dell’art. 51, comma 1, Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio di onnicomprensività attrae a tassazione, quindi, anche le remunerazioni in natura erogate dal datore di lavoro attraverso strumenti finanziari nelle diverse declinazioni di cui si dirà oltre.
Il reddito del lavoratore dipendente, in tali situazioni, è costituito dalla differenza tra il valore normale degli strumenti finanziari al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. L’unico caso di no tax area contemplato dal Tuir è contenuto nell’art. 51, comma 2, lett. g), secondo cui il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065 euro non concorre a tassazione a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.
Stesso trattamento fiscale è riservato alle remunerazioni in natura percepite da amministratori e collaboratori continuativi per effetto dell’assimilazione fiscale dei loro redditi a quelli da lavoro dipendente.
Dunque, l’agevolazione riguarda gli strumenti finanziari assegnati ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. Il sistema di incentivazione non deve avere a oggetto l’assegnazione di una somma di denaro per l’acquisto degli strumenti finanziari bensì deve trattarsi di un’assegnazione del benefit in natura. Dal tenore letterale della norma, non è necessario, affinché si attivi l’agevolazione, che il sistema incentivante sia offerto alla generalità dei dipendenti, amministratori o collaboratori continuativi ben potendo la start-up decidere di optare per un sistema di incentivazione mirato solamente a taluni soggetti.
I sistemi di incentivazione del personale possono, a titolo esemplificativo, avere ad oggetto azioni o quote ordinarie ovvero azioni o quote dotate di diritti economici e/o patrimoniali differenti rispetto a quelli garantiti dalle azioni/quote ordinarie. Le azioni o quote possono essere assegnate in occasione di aumenti di capitale a titolo gratuito (ad esempio, con il passaggio a capitale di riserve) ovvero a pagamento (in tale caso al beneficiario viene concesso di sottoscrivere l’aumento di capitale ad un prezzo di favore) ovvero attraverso la cessione a titolo gratuito oppure a titolo oneroso di azioni/quote proprie.
Altre tipologie di incentive plan con logiche di assegnazione simili a quelle prefigurabili per le stock option possono avere a oggetto il diritto di opzione ad acquistare a un certo prezzo azioni o quote di futura emissione della società emittente (stock option), il diritto ad ottenere, al termine del vesting period, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente (restricted stock unit) e/o il diritto a ottenere azioni dotate di restrizioni, ad esempio sui diritti di voto o ai dividendi, che saranno rimosse al termine del vesting period.
Per quanto attiene invece al secondo tema del work for equity, la startup innovativa può remunerare i soggetti cui non è legata da vincoli di subordinazione (ad esempio, professionisti, consulenti, fornitori di opere e servizi) assegnando loro azioni, quote o strumenti finanziari in luogo del pagamento in denaro del corrispettivo per le opere e i servizi ricevuti. L’art. 27, comma 4, del decreto n. 179/2012, in deroga all’assoggettamento alle regole ordinarie di tassazione del Capo V e VI del Tuir, prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startup innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Le modalità di assegnazione di titoli e strumenti finanziari secondo il work for equity rispecchiano generalmente quelle utilizzate per gli incentive plan rivolti agli amministratori, personale e collaboratori continuativi richiamate in precedenza.
Si evidenziano due aspetti peculiari del perimetro dell’agevolazione work for equity. L’esenzione in oggetto non si attiva qualora il corrispettivo delle opere e dei servizi venga pagato attraverso un’assegnazione di diritti per la sottoscrizione o l’acquisto di titoli o strumenti finanziari e non sussiste alcuna limitazione alla successiva cessione dei titoli e degli strumenti finanziari attribuiti da parte dei beneficiari, nemmeno qualora venissero cedute alla stessa startup emittente.
A conclusione, si segnala che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari che ricadono nella disciplina di cui all’art. 27 del decreto n. 179/2012 (siano essi derivanti da piani di incentivazione del personale che da work for equity) sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.