La società semplice nella pianificazione e gestione del patrimonio
Nell’ambito degli strumenti per la pianificazione e la protezione patrimoniale, la società semplice sta vivendo una stagione di rinnovato protagonismo.
Nata per la gestione di attività non commerciali – tipicamente agricole o di mero godimento di beni – la sua flessibilità e l’ampia autonomia statutaria l’hanno resa un veicolo privilegiato per la gestione “sartoriale” dei patrimoni familiari.
Società semplice: caratteristiche civilistiche e tutela del patrimonio
La società semplice rappresenta il modello base delle società di persone (artt. 2251 ss. del Codice civile). La sua costituzione si distingue per l’assenza di formalità particolari, salvo quelle imposte dalla natura dei beni conferiti (si pensi alla forma della scrittura privata autenticata per il trasferimento di beni immobili: si ritiene che la forma richiesta per il negozio di trasferimento/conferimento di tali beni si estenda all’intero contratto di società).
Grazie ad un’interpretazione estensiva delle attività esercitabili, la società semplice si è affermata come strumento privilegiato di gestione – tanto in chiave protettiva quanto successoria – di specifiche categorie di asset, principalmente portafogli immobiliari e partecipazioni societarie.
Pur essendo dotata di un’autonomia patrimoniale “imperfetta”, la società semplice offre un primo livello di segregazione del patrimonio: per tutta la durata del vincolo sociale, infatti, il creditore particolare del singolo socio non può aggredire direttamente i beni conferiti. Le sue prerogative consistono nella possibilità di:
- (i) esercitare i propri diritti sugli utili spettanti al socio-debitore;
- (ii) compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione allo stesso attribuibile;
- (iii) domandare la liquidazione anticipata della quota.
Specularmente, i creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio personale di tutti i soci, a meno che non vi sia, a favore dei soci non investiti del potere di rappresentanza, un patto portato a conoscenza dei terzi, che ne limiti la responsabilità.
I profili fiscali della società semplice: come funziona la tassazione
Sotto il profilo fiscale la società semplice – al pari di tutte le società di persone – non è un soggetto passivo d’imposta ai fini delle imposte dirette.
In virtù del principio di cosiddetta trasparenza fiscale (art. 5 TuirI), il reddito conseguito dalla società è imputato direttamente ai soci – indipendentemente dall’effettiva percezione – in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili che, qualora non fossero specificate, si presumono proporzionali ai conferimenti ovvero, in assenza di indicazioni sul valore di tali conferimenti, paritetiche.
Tale architettura fiscale persegue una duplice finalità: (
- i) da un lato, evitare fenomeni di doppia imposizione che si verificherebbero se il reddito fosse tassato prima in capo alla società e, successivamente, al momento della distribuzione ai soci;
- (ii) dall’altro lato, impedire l’utilizzo del veicolo societario al fine di differire o eludere la tassazione personale dei soci.
Ne consegue l’irrilevanza fiscale della distribuzione ai soci degli utili: essendo già stati tassati per intero in capo ai soci, è fiscalmente irrilevante che tali utili siano distribuiti ai soci ovvero trattenuti all’interno della società, con la costituzione di una apposita riserva.
Infine, non esercitando un’attività commerciale, i redditi prodotti saranno qualificabili come redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi, determinati sulla base della disciplina applicabile alle persone fisiche non imprenditori, secondo le regole della categoria reddituale di riferimento.
H2 – Società semplice e successioni: cosa cambia con il Dlgs 139/2024
La crescente diffusione della società semplice nell’ambito del wealth planning impone di verificare l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di partecipazioni, disciplinata dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico delle Successioni e Donazioni (Tus).
L’orientamento tradizionale, formatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020 e recepito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, escludeva le partecipazioni in società semplici dal perimetro dell’esenzione in parola. Il presupposto per l’applicazione del beneficio era infatti identificato nell’esercizio di un’attività d’impresa, caratteristica assente nella società semplice, quanto meno in una prospettiva fiscale.
Tuttavia il recente D. Lgs. n. 139/2024, con dichiarato intento interpretativo, ha riscritto il testo dell’art. 3, comma 4-ter, Tus, definendo in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’esenzione.
La nuova norma distingue tre fattispecie di trasferimento:
- (i) quote sociale e azioni di società di capitali;
- (ii) aziende o rami di esse;
- (iii) altre quote sociali (tra cui anche le quote di società di persone).
Per la fattispecie sub (iii) – nella quale rientrano le società semplici – si prevede l’applicabilità dell’esenzione alla sola condizione che i beneficiari mantengano la titolarità del diritto per almeno cinque anni dalla data di acquisizione, rendendo apposita dichiarazione in tal senso.
Questa modifica legislativa consentirebbe di superare di fatto il precedente orientamento restrittivo, aprendo le porte all’applicazione dell’esenzione anche per i trasferimenti a titolo gratuito di quote di società semplici.
Società semplice e passaggio generazionale: prospettive future
Il dato letterale della disposizione, nell’attuale formulazione, offre basi solide per un’interpretazione estensiva che includa le società semplici nel perimetro dell’agevolazione.
La posta in gioco è rilevante: qualora tale lettura trovasse conferma nei primi chiarimenti ufficiali, da mero veicolo per la gestione patrimoniale la società semplice potrebbe affermarsi anche come strumento fiscalmente efficiente per il passaggio generazionale.
(Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Nicola Martinelli di Tremonti Partners)

