Gli interessi corrisposti da una società di investimento immobiliare quotata (Siiq) residente in Italia ad una società controllante residente in un altro Stato dell’Unione europea possono beneficiare del regime di esenzione dalle ritenute previsto dalla Direttiva Interessi e Royalties.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 93 del 9 aprile 2025.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
La fattispecie ha ad oggetto una Siiq che, a fronte di alcuni finanziamenti ricevuti dalla società controllante lussemburghese, intende effettuare il pagamento dei relativi interessi e chiede chiarimenti all’Agenzia in merito al trattamento fiscale applicabile.
In particolare, la Siiq chiede se possa beneficiare del regime di esenzione previsto dalla Direttiva Interessi e Royalties che prevede in caso di pagamenti tra società consociate appartenenti all’Ue, l’esenzione dalla ritenuta qualora, tra le varie condizioni, gli interessi sono pagati da società che siano assoggettate senza fruire di regimi di esonero all’imposta sul reddito delle società.
L’interpretazione dell’Agenzia sul concetto di “regime di esonero”
L’Agenzia al riguardo precisa come il requisito della mancanza di fruizione di regimi di esonero debba essere considerato come una assoggettabilità di carattere generale. Di conseguenza, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva in esame le società che pur essendo assoggettate in linea generale alle imposte godono di eventuali agevolazioni.
Il regime fiscale delle Siiq e la gestione esente
Per comprendere se le Siiq soddisfino questo requisito, l’Agenzia ricorda come le Siiq sono società per azioni che, svolgendo prevalentemente attività di locazione immobiliare, possono optare per un regime speciale che consiste nell’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito derivante dalla attività di locazione immobiliare (“gestione esente”) e nella tassazione della parte di utile ad esso corrispondente all’atto della distribuzione in capo ai soggetti partecipanti.
Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i redditi derivanti dalle attività diverse dalla locazione (“gestione imponibile”).
La compatibilità tra regime Siiq e Direttiva Interessi e Royalties
L’Agenzia precisa inoltre che, come già chiarito in precedenti documenti di prassi:
- le Siiq sono sottoposte ad imposizione secondo le regole di determinazione del reddito di impresa seppur adottando il regime di esenzione per i redditi relativi alla gestione esente;
- i dividendi relativi alla gestione esente distribuiti dalle Siiq non possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva Madre e Figlia.
Nessuna esclusione invece è stata prevista in proposito al regime di esenzione sugli interessi di cui alla Direttiva Interessi e Royalties.
Conclusione dell’Agenzia: Siiq ammesse al regime di esenzione sugli interessi
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ritiene che la Siiq possa qualificarsi come una società assoggetta senza fruire di regimi di esonero all’imposta sul reddito delle società e di conseguenza rientra tra le società che possono beneficiare del regime di esenzione dalle ritenute sugli interessi corrisposti a società consociate Ue, di cui alla Direttiva Interessi e Royalties.
Domande frequenti su Siiq e interessi: ecco quando non si pagano le ritenute
Una Siiq italiana non paga le ritenute sugli interessi quando li corrisponde a una società controllante residente in un altro Stato dell'Unione Europea, beneficiando del regime di esenzione previsto dalla Direttiva Interessi e Royalties.
L'interpretazione sull'esenzione delle ritenute per le Siiq proviene dall'Agenzia delle Entrate, specificamente dalla risposta n. 93 del 9 aprile 2025.
Il regime di esenzione sugli interessi si applica alle società di investimento immobiliare quotate (Siiq) residenti in Italia che soddisfano determinati requisiti.
La Direttiva Interessi e Royalties è la direttiva europea rilevante per l'esenzione dalle ritenute sugli interessi corrisposti dalle Siiq.
Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una Siiq che corrisponde interessi a una società controllante situata in un altro paese dell'Unione Europea.