La sentenza della Cassazione sulla soglia del 5% nei fondi immobiliari
Con sentenza 30657 dello scorso 20 novembre, la Corte di Cassazione a sezioni Unite ha chiarito, formulando un principio di diritto, che la presunzione secondo la quale, per la verifica della soglia di partecipazione nei fondi immobiliari, le quote dei familiari si sommano, è una presunzione relativa che può essere vinta dal contribuente provando l’autonomia della propria quota rispetto a quella degli altri familiari, l’origine dei fondi investiti, il godimento dei guadagni e l’indipendenza delle proprie scelte di investimento.
Il regime fiscale dei fondi immobiliari per gli investitori non istituzionali
In tema di fondi immobiliari la normativa fiscale prevede per gli investitori italiani non istituzionali (diversi cioè dallo Stato, dagli enti pubblici, dai fondi di investimento collettivo del risparmio, dalle forme di previdenza e dalle imprese di assicurazioni) un regime fiscale differente a seconda che gli stessi detengano una partecipazione inferiore o superiore al 5%.
In particolare, la disciplina prevede un regime fiscale più oneroso per gli investitori italiani non istituzionali che detengono una quota di partecipazione superiore al 5%.
Il cumulo delle quote dei familiari e la finalità antielusiva della norma
Al fine di determinare la quota di partecipazione, la normativa fiscale prevede di tenere conto congiuntamente delle quote imputate ai familiari intesi come il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo. La previsione ha natura antielusiva ed è finalizzata a limitare il regime fiscale più favorevole ai soli fondi che sono caratterizzati, tra gli altri requisiti, da effettiva pluralità di partecipanti.
Il caso: padre e figlio e la richiesta di rimborso dell’imposta
In tale contesto, nella sentenza in esame, un padre ed un figlio, che detenevano complessivamente una quota superiore al 5% in un fondo immobiliare e, di conseguenza, avevano scontato un’imposizione una tantum destinata a tali investitori, chiedevano il rimborso della relativa imposta sostenendo di non poter essere considerati familiari ai fini della disciplina in esame in quanto aventi residenze differenti.
Presunzione di cumulo: assoluta o relativa?
Al riguardo la Corte di Cassazione a sezioni Unite, dopo aver chiarito come la circostanza che due persone delle stesso nucleo familiare siano a meno conviventi è irrilevante, si è interrogata per chiarire se la soglia del 5% di partecipazione detenuta dai familiari debba essere considerata una presunzione assoluta, che pertanto non ammette prova contraria o abbia invece una natura relativa che consente di dimostrare che, nonostante il rapporto tra i familiari, non si sia realizzata una condotto elusiva finalizzata ad un uso distorto del fondo immobiliare.
Come dimostrare l’autonomia della quota del familiare
La Corte ritiene che la presunzione abbia natura relativa e chiarisce che, al fine di dimostrare che l’intestazione separata delle quote di un fondo a diversi membri dello stesso nucleo familiare non ha carattere fittizio (e le quote possono dunque essere considerate autonomanente), i parametri da considerare sono la provenienza effettiva delle risorse finanziarie per l’acquisto, la destinazione finale dei guadagni e dei benefici dell’investimento e a chi ed in quale modo siano riferibili gli atti di effettiva gestione dell’investimento.
La prova di tali parametri deve essere fornita dal contribuente.

