L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale sia per i soci della società scissa sia con riferimento ai beni detenuti da quest’ultima (art. 173, Tuir). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con risposte a recenti interpelli, al verificarsi di determinate condizioni, ha “sdoganato”, ritenendole non elusive, anche le cosiddette scissioni non proporzionali. Ad esempio, la società A, posseduta dai soci 1 e 2, che a sua volta detiene il business X e il business Y, viene scissa (scissione non proporzionale) in due società beneficiarie, la prima delle quali (interamente posseduta dal socio 1) detiene il business X, mentre la seconda (interamente posseduta dal socio 2) detiene il business Y. In questo modo, ciascuno dei due soci (1 e 2) può esercitare autonomamente la propria attività (tramite la propria società beneficiaria), verificandosi così una perfetta divisione del patrimonio (in ipotesi, tra gli eredi).
Un’altra operazione societaria utilizzata nell’ambito dei passaggi generazionali per costituire le cosiddette holding di famiglia è il conferimento. Infatti, al verificarsi di determinate condizioni, il conferimento in una holding delle partecipazioni nella società operativa da parte di uno o più soci persone fisiche può essere effettuato senza carico impositivo (regime del realizzo controllato) se la società conferitaria (holding), per effetto di un conferimento con un unico atto, acquista il controllo della società operativa (art. 177, comma 2, Tuir).
La creazione della holding può anche avvenire con un’operazione di conferimento “a valle”. La società operativa A conferisce l’azienda in una newco (che diventa la nuova società operativa) e la società A diventa la società holding del gruppo. Il conferimento di azienda è fiscalmente neutrale (art. 176, Tuir). Quest’ultima operazione è spesso utilizzata anche nell’ipotesi in cui si intenda procedere a operazioni straordinarie (cessioni, entrata di un fondo di private equity, quotazione) in vista del passaggio generazionale.
La società A (già operativa ed ora holding), successivamente al conferimento di azienda, vende (in tutto o in parte) la partecipazione nella newco (la nuova società operativa). Al verificarsi di determinate condizioni, il capital gain realizzato da A sulla vendita della newco è imponibile solo per il 5% del suo ammontare, con un carico fiscale dell’1,2% (regime della Participation exemption). Per espressa previsione normativa (art. 176, comma 3, Tuir) tale operazione non è considerata elusiva sotto il profilo fiscale.
Da ultimo, occorre rilevare che il regime del realizzo controllato è ora applicabile anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo (art. 177, comma 2-bis, tuir). Peraltro, le condizioni richieste dalla norma risultano piuttosto stringenti (la società conferitaria deve essere detenuta da un unico socio; è previsto un complesso meccanismo di demoltiplicazione per verificare che tutte le partecipazioni – detenute direttamente o indirettamente – raggiungano una certa soglia di partecipazione).