Se il tuo coniuge ha la residenza in un altro Comune, devi pagare l’Ici o l’Imu sulla tua casa?
Finora molti Comuni hanno risposto di sì: niente esenzione “prima casa” senza la famiglia anagraficamente sotto lo stesso tetto. Ora però interviene la Corte Costituzionale e mette fine a questo formalismo.
Con la sentenza n. 112/2025 (depositata il 18 luglio 2025), la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che subordinava l’esenzione Ici all’abituale dimora anche dei familiari del contribuente. In altre parole, per non pagare l’imposta sulla prima casa conta solo dove vive il contribuente, non dove vivono i suoi familiari.
Dall’Imu all’Ici: continuità nei principi costituzionali
La sentenza del 2022 sull’Imu
La pronuncia sull’Ici era attesa come il seguito logico di quanto già deciso sulla Imu.
Già con la sentenza n. 209/2022, infatti, la Corte Costituzionale aveva eliminato dall’Imu il requisito della coabitazione familiare, sancendo che l’esenzione per abitazione principale spetta anche a coniugi con residenze differenti, purché ciascuno dimori abitualmente nel proprio immobile. In quella storica decisione, la Consulta richiamava i principi di eguaglianza, capacità contributiva e tutela della famiglia, evidenziando come il vecchio vincolo finisse per penalizzare i coniugati rispetto ai single o alle coppie di fatto.
Non è ammissibile – ha ribadito la Corte – che nel nostro sistema fiscale i cittadini sposati subiscano un trattamento più oneroso rispetto a chi non formalizza la propria unione. Di qui l’esigenza di eliminare ogni riferimento al “nucleo familiare” nelle norme sull’esenzione della prima casa.
La nuova sentenza del 2025 sull’Ici
La sentenza n. 112/2025 si muove sulla stessa linea di principio. La disposizione censurata (art. 8, c. 2 D.Lgs. 504/1992, in materia di Ici) richiedeva che, ai fini dell’esenzione, nell’immobile dimorassero abitualmente sia il proprietario sia i suoi familiari. Ciò creava un’ingiustificata disparità di trattamento: il contribuente sposato, ma residente da solo, veniva tassato come se la sua abitazione fosse “seconda casa”, mentre un contribuente non coniugato, nella medesima situazione, godeva dell’esenzione.
La Consulta ha ritenuto irragionevole tale differenza, in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza davanti alla legge tributaria) e lesiva degli artt. 29 e 31 Cost. (che impongono di non penalizzare la famiglia). Inoltre, la Corte ha osservato che Ici e Imu sono imposte “reali” sugli immobili, fondate sul possesso dell’abitazione, e non su condizioni personali del contribuente. Ciò che rileva è l’elemento oggettivo – l’utilizzo dell’immobile come dimora abituale del possessore – e non lo status soggettivo (sposato o meno, convivente o separato) di chi richiede il beneficio.
Esenzione prima casa: non serve la famiglia sotto lo stesso tetto
Il principio costituzionale di uguaglianza
Con la decisione odierna, la definizione di abitazione principale viene uniformata: è tale “quella nella quale il contribuente […] dimora abitualmente”, senza più l’aggiunta “e dove i suoi familiari dimorano abitualmente”. In pratica, l’esenzione Ici spetta per l’immobile in cui il proprietario/usufruttuario ha la residenza anagrafica e dimora stabilmente, a prescindere dal fatto che il resto della famiglia vi abiti o meno. Viene così cancellata una discriminazione che penalizzava i coniugi non conviventi rispetto ai single e alle coppie non sposate.
Oggi sempre più spesso i membri di una famiglia possono avere necessità di due case (per motivi di lavoro, studio, assistenza a parenti anziani, ecc.), senza che ciò implichi rotture del rapporto familiare. Era, quindi, illogico – e incostituzionale – far dipendere un’agevolazione fiscale dalla coabitazione forzata dei familiari.
Il ruolo della Cassazione nel 2025
La Corte di Cassazione aveva già preparato il terreno, anticipando questa lettura estensiva in varie pronunce del 2025. Ad esempio, l’ordinanza n. 9788/2025 ha chiarito che – recependo l’intervento della Consulta del 2022 – ai fini dell’esenzione basta che nell’immobile risieda e dimori abitualmente il possessore, anche se il coniuge ha la residenza altrove.
Analogamente, l’ordinanza n. 9955/2025 ha confermato che, dopo la sentenza n. 209/2022, l’esenzione per abitazione principale spetta limitatamente all’unità immobiliare dove il contribuente ha fissato residenza e dimora, senza più bisogno della convivenza dell’intero nucleo familiare.
E con l’ordinanza n. 10217/2025 la Cassazione ha esplicitamente parlato di “ripristino del diritto all’esenzione” per ciascun coniuge: se marito e moglie devono vivere in case differenti (per scelta o necessità), entrambi hanno diritto all’agevolazione sulla propria abitazione principale. In altri termini, lo status coniugale in sé non comporta più la perdita del beneficio per uno dei due immobili, purché ciascun coniuge vi abiti stabilmente.
Niente doppie esenzioni o seconde case
Va da sé che questa svolta non apre le porte a furberie o doppi vantaggi. La Corte Costituzionale ha chiarito sin dal 2022 che la rimozione del vincolo familiare non permette certo di esentare le classiche “seconde case” di villeggiatura.
Se i due coniugi condividono realmente la stessa dimora abituale (cioè, hanno una sola “prima casa”), l’esenzione naturalmente spetta una volta sola.
Resta inoltre fermo che l’immobile dev’essere adibito a residenza principale del richiedente: chi possiede un’abitazione dove però non vive abitualmente, non può beneficiare dell’agevolazione. In questo senso la Cassazione continua a parlare di un’interpretazione restrittiva: l’esenzione spetta solo per la casa effettivamente utilizzata come abitazione propria, non per altri immobili di cui si è proprietari.
Giudizi sospesi, ricorsi sbloccati: ora i Comuni devono restituire
L’eliminazione di questo requisito ridondante avrà ripercussioni concrete su moltissimi contribuenti.
Effetti sui ricorsi pendenti
Sono centinaia i ricorsi pendenti – presso le Corti tributarie e in Cassazione – riguardanti sia annualità Ici pregresse (precedenti al 2012) sia accertamenti Imu più recenti, tutti basati sulla mancata coabitazione dei familiari. Tali cause, sospese in attesa del pronunciamento costituzionale, sono ora destinate a sbloccarsi in favore dei contribuenti.
La stessa sentenza n. 112/2025 precisa che la nuova interpretazione della norma si applica ai giudizi pendenti, cancellando con effetto retroattivo la clausola incostituzionale. In pratica, gli avvisi di accertamento impugnati in tempo dovranno essere annullati, mentre chi ha già versato l’imposta potrà ottenerne il rimborso, se ha agito entro i termini di legge.
La resistenza dei Comuni
Non sorprende, dunque, che molti enti locali abbiano cercato di resistere fino all’ultimo, adottando un atteggiamento spesso dilatorio e formalistico.
Dopo la sentenza del 2022 sull’Imu, alcuni Comuni hanno continuato a negare l’esenzione sulla Ici pregressa, arrampicandosi sulla differenza di tributo per rinviare i rimborsi. In diversi casi le amministrazioni hanno addirittura ignorato le richieste di restituzione presentate dai cittadini, costringendoli a intraprendere nuove azioni legali. Questo approccio rinviante e poco collaborativo – improntato più al cavillo formale che alla sostanza del diritto – è stato fortemente delegittimato dalle pronunce della Consulta. Ora i Comuni non hanno più appigli normativi: devono prendere atto del principio affermato e adeguare la propria prassi, evitando ulteriori lungaggini che aggravano solo i costi (anche di lite) a carico della collettività.
L’anagrafe non basta: la prova della dimora resta essenziale
La caduta del vincolo familiare semplifica la vita ai contribuenti onesti, ma non elimina i controlli sostanziali.
Onere della prova sul contribuente
Rimane fondamentale poter dimostrare che l’immobile in esenzione sia realmente la propria abitazione principale. In caso di contestazione, l’onere della prova grava sul contribuente che dichiara l’agevolazione. Sarà dunque necessario esibire documentazione concreta – ad esempio bollette e consumi che attestino una presenza stabile, spese domestiche, tessera elettorale – per comprovare l’effettiva dimora abituale nell’immobile. Questo principio, già affermato dalla Cassazione, garantisce che l’esenzione “prima casa” venga riconosciuta solo a chi ne ha davvero diritto e ne previene usi opportunistici.
Conclusione: conta dove vivi davvero, non lo stato di famiglia
In conclusione, viene eliminata un’anomalia normativa che colpiva proprio chi – per ragioni familiari o professionali – si trovava in una situazione diversa dallo standard, imponendo un aggravio fiscale paradossale. D’ora in poi, ai fini delle imposte comunali sugli immobili, ciò che conta è dove e come si vive davvero, non lo stato di famiglia risultante all’anagrafe.
I contribuenti coniugati ma “a distanza” vedono finalmente riconosciuto lo stesso trattamento dei non sposati, in linea con i valori costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
Allo stesso tempo, le Amministrazioni locali potranno concentrare gli sforzi sul controllo delle situazioni concrete – individuando i veri casi di evasione o finte prime case – anziché impugnarsi in battaglie legali fondate su meri formalismi.
La tutela della famiglia e la neutralità fiscale rispetto alle scelte di vita personali escono rafforzate: un segnale chiaro che il diritto tributario può (e deve) evolversi per riflettere la realtà sociale, senza per questo rinunciare al rigore contro gli abusi.

