Rivalutazione per il settore alberghiero: i chiarimenti delle Entrate

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in bozza una circolare con alcuni chiarimenti sulla rivalutazione per il settore alberghiero

Dal 23 novembre è disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate avente a oggetto la disciplina della rivalutazione e del riallineamento fiscale. La consultazione si concluderà il prossimo 7 dicembre ed entro tale data è possibile inviare alle Entrate le proposte di modifica o di integrazione.

La bozza di circolare contiene una sezione specifica sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. La disciplina consente alle società operanti in tali settori di rivalutare gratuitamente (cioè senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva) i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019, attribuendo ai maggiori valori riconoscimento fiscale. Tale rivalutazione può essere effettuata nei bilanci in corso al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021.

Nella bozza di circolare, le Entrate forniscono, tra gli altri, i seguenti chiarimenti:

  • la disciplina non può essere applicata, a parere dell’Agenzia, da una società holding di un gruppo alberghiero che affitta gli immobili alle controllate per lo svolgimento dell’attività alberghiera. Questa interpretazione discenderebbe dalla considerazione che la rivalutazione è destinata esclusivamente ai soggetti operanti nel settore alberghiero e termale dai quali una società holding che svolge attività immobiliare sembrerebbe esclusa;
  • la disciplina può invece essere applicata dalle società che svolgono effettivamente l’attività alberghiera e/o termale anche in misura non prevalente. In tal caso, la rivalutazione può riguardare solo gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività del settore alberghiero;
  • si considerano soggetti che operano in ambito alberghiero e termale i soggetti che svolgono effettivamente le attività ricomprese nei codici Ateco relativi a tali attività.
E ancora:

  • in caso di uso promiscuo dei beni è necessario identificare il valore di mercato del bene attribuibile alla porzione di immobile utilizzata nel settore alberghiero-termale;
  • in caso affitto di azienda che opera nel settore alberghiero, la rivalutazione in capo all’affittuario è ammessa solo a condizione che le quote di ammortamento dell’immobile vengano dedotte dall’affittuario;
  • tra i soggetti che possono beneficiare della disciplina in esame sono incluse le società che svolgono quale attività principale quella classificata con codice Ateco “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte” e quale attività secondaria quella classificata con codice Ateco “Villaggio turistico”;
  • In tema di decorrenza degli ammortamenti dei beni rivalutati, gli stessi potranno essere dedotti a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata (che si ricorda può essere il bilancio in corso al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021);
  • in caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare e di modifica della durata dell’esercizio vengono fornite alcune indicazioni al fine di individuare in quale esercizio e possibile effettuare la rivalutazione.

di Elena Cardani

Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

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