Per riprodurre un’opera d’arte pubblica in Italia non operano solo i diritti d’autore
In Italia, la riproduzione di opere d’arte e beni culturali in consegna presso musei statali non è disciplinata esclusivamente dal diritto d’autore, che prevede la caduta nel pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’autore. Gli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali attribuiscono ai musei la potestà di autorizzare le riproduzioni e fissare canoni o corrispettivi per la concessione d’uso delle immagini delle opere che abbiano in consegna, anche dopo la cessazione dei diritti d’autore.
In base all’art. 108, il museo che abbia in consegna un’opera può determinare canoni e corrispettivi per l’uso e la riproduzione delle immagini, tenendo conto dei mezzi di riproduzione, della finalità, della quantità e dei benefici economici che ne derivano per il richiedente. Le norme dispongono, inoltre, che per alcune finalità di carattere non lucrativo – uso personale, studio, ricerca, valorizzazione del patrimonio – non è dovuto alcun canone, sebbene possa essere richiesto il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione.
Le linee guida aggiornate
Nel marzo 2024 il Ministero della Cultura ha emanato il D.M. 108/2024, che ha aggiornato le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi, ampliando le esenzioni per alcune riproduzioni – in particolare quelle a fini scientifici, didattici e per pubblicazioni con tirature limitate o ad accesso libero – pur mantenendo un controllo preventivo sull’uso delle immagini, di difficile gestione per gli operatori culturali e scientifici e che può comportare rischi di censura (anche politica) per utilizzi non graditi.
Inoltre, si è posto un potenziale conflitto tra le norme di tutela e la Direttiva (UE) 2019/1024 (attuata in Italia con decreto legislativo 200/2021) in materia di riutilizzo e quindi di riproduzione dei “documenti” in possesso degli enti pubblici (tra cui rientrano anche le opere d’arte). La Direttiva infatti prevede una regola generale di gratuità, con la facoltà dell’ente concedente di chiedere un corrispettivo pari al costo marginale oltre ad un «utile ragionevole sugli investimenti», che costituisce un importo massimo, mentre il D.M. 108 ha previsto tariffe per la riproduzione dei beni culturali a fini lucrativi, definendone gli importi minimi.
GC
Le norme del Codice dei beni culturali riguardano solo i musei appartenenti allo Stato ed agli enti territoriali minori (es. i musei civici comunali) e non i musei privati. Inoltre, le tariffe di cui al DM 108/2024 sono vincolanti solo per le riproduzioni di opere presso i musei statali.
Sul piano pratico, nei musei statali è necessario chiedere l’autorizzazione per riprodurre le opere. Normalmente, se la riproduzione avviene per fini commerciali occorre pagare il canone richiesto. Altrimenti, ferma la necessità di un’autorizzazione, se la riproduzione è per una pubblicazione di carattere scientifico, nessun canone sarà dovuto.
I canoni di concessione, se dovuti, sono distinti dal diritto d’autore. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) tutela le opere dell’ingegno originali per la durata della protezione (generalmente 70 anni dalla morte dell’autore), favorendo diritti di copia, distribuzione e utilizzazione commerciale da parte dell’autore o dei suoi aventi causa. La disciplina dei beni culturali, invece, opera anche quando il bene rappresentato è caduto nel pubblico dominio: anche in questi casi, secondo l’art. 108 e le linee guida del Ministero, la semplice riproduzione dell’immagine può essere soggetta ad autorizzazione e canone da parte dell’ente statale competente.
La coesistenza di due regimi
In altre parole, i due regimi normativi coesistono.
Questa dualità ha implicazioni pratiche rilevanti. Ad esempio, una fotografia di un’opera in pubblico dominio potrebbe essere liberamente riprodotta dal punto di vista del diritto d’autore, ma rimane comunque soggetta alla disciplina dell’art. 108 se si tratta di un bene culturale in consegna a un museo statale e se l’uso non rientra nelle categorie esenti previste dal Codice o dal DM 108/2024.
Critiche alla disciplina hanno evidenziato la tensione tra l’obiettivo di valorizzare e proteggere il patrimonio culturale e l’esigenza di promuovere l’accesso alla cultura e la ricerca scientifica, soprattutto in un’epoca digitale in cui la circolazione delle immagini è centrale per la diffusione della conoscenza.
SH
Come spiegare che un dipinto di Caravaggio appartiene al pubblico dominio, ma che per riprodurne l’immagine in un libro scientifico occorre spesso chiedere un’autorizzazione e talvolta pagare? Per gli storici dell’arte è una contraddizione crescente. I musei devono tutelare le opere, regolando accesso e conservazione. Nessuno mette in discussione la necessità di proteggere i beni, ma le immagini di opere secolari libere da copyright rientrano ormai nel dominio pubblico: la questione è gestionale, non legata al diritto d’autore.
In pratica, il museo esercita un controllo sulla riproduzione che può tradursi in costi e procedure per i ricercatori. La classificazione dell’editoria accademica come “commerciale” può essere problematica. Il nodo più critico è “uso commerciale”: libri e cataloghi accademici, pur se sono venduti, non mirano a profitto per gli autori, e attività come conferenze o webinar con spese di iscrizioni coprono solo spese. Lo studioso raramente viene remunerato. Equiparare queste attività allo sfruttamento commerciale confonde circolazione del sapere con il mercato e rischia di impoverire il discorso pubblico sull’arte.
Pubblico ma non pubblico
Anche le fotografie delle opere possono avere tutela propria, restringendo l’accesso. Il pubblico dominio finisce così per essere un principio affermato in teoria, ma limitato nella pratica. I musei hanno bisogno di risorse, ma è legittimo chiedersi se la ricerca scientifica e divulgazione culturale debbano essere considerate fonte di entrate, soprattutto quando le tariffe gravano su singoli studiosi e piccoli editori.
Il patrimonio culturale non è soltanto un bene da proteggere o monetizzare; è un capitale simbolico che cresce quanto più circola. Rendere difficile la riproduzione delle opere in pubblico dominio può generare introiti immediati, ma riduce visibilità e impatto internazionale delle collezioni. Se i musei custodiscono per la collettività, ricerca e pubblicazione fanno parte della loro missione. Facilitare l’accesso rafforza il ruolo culturale e strategico del patrimonio italiano. Quando il pubblico dominio richiede un permesso, forse non è più davvero pubblico.



