A certe condizioni il limite di esenzione è elevato da 258,23 euro per ciascun periodo d’imposta a 3.000 euro
Il fringe benefit rappresenta un emolumento retributivo corrisposto in forma non monetaria
Semplificazione della disciplina dei fringe benefit
Al fine di salvaguardare la mobilità sostenibile, l’attuazione della previdenza complementare, l’incremento dell’efficienza energetica, l’assistenza sanitaria, la solidarietà sociale e la contribuzione agli enti bilaterali, l’art. 5, lett. e, della L. 111 2023, prevede per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito (fringe benefit) con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura.
In buona sostanza, con questa disposizione il legislatore nella legge delega al governo per la riforma fiscale ha inteso occuparsi del tema dei fringe benefit, al fine di semplificarne la disciplina con i prossimi decreti attuativi.
Particolare attenzione è stata dedicata ai limiti di non concorrenza, i quali verranno innalzati. Si tratta dei valori corrisposti dal datore di lavoro al dipendente per incentivare il lavoro di quest’ultimo in azienda e fidelizzarne il rapporto.
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Fringe benefit: cosa sono
Quando ci si riferisce a fringe benefit si rinvia a quei beni o servizi che l’azienda fornisce al dipendente in modo diverso da somme di denaro, in relazione al rapporto di lavoro.
Ciò considerato, il fringe benefit, rappresentando un emolumento retributivo corrisposto in forma non monetaria, a certe condizioni, o meglio superata una certa soglia, concorre alla formazione del reddito.
Allo stato attuale, la soglia di non imponibilità degli emolumenti percepiti dal dipendente in funzione del rapporto di lavoro ma diversi dalle somme di denaro non concorrono alla formazione del reddito se inferiori al valore di 3000 euro.
Per il 2023, detta soglia, tuttavia, ai sensi del Dl. 48/2023 art. 40, è riconosciuta solo ai soli lavoratori con figli a carico.
Più in particolare, la disposizione citata recita che:
non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Fruizione dell’esenzione sui fringe benefit
È bene osservare che il D.L. n. 48/2023 prevede che il regime di esenzione fino a 3000 euro si applica solo se il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Toccherà poi al datore di lavoro di darvi attuazione previamente informando le rappresentanze sindacali unitarie.