Novità importanti interesseranno anche i redditi di natura finanziaria
Sono molte le novità che scaturiranno da questo provvedimento, a partire dalla revisione del sistema Irpef
Il 14 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la riforma fiscale. Il provvedimento, L. 9 agosto 2023, n. 111, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 29 agosto 2023.
Il Governo dovrà perciò adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
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Irpef
Il titolo II, rubricato Tributi, al Capo I, è dedicato ai Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Cosa aspettarsi dalla revisione del sistema di imposizione Irpef? Come si apprende dalla lettura del provvedimento il Governo, nell’esercizio della delega, si occuperà della graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino:
- delle deduzioni dalla base imponibile
- degli scaglioni di reddito delle aliquote di imposta
- delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.
La suddetta revisione dovrà essere operata tenendo conto, tra le altre cose, in particolare:
- della composizione del nucleo familiare, soprattutto di quelli in cui sia presente una persona con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli
- della tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare
- del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia.
Le aliquote dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche saranno le seguenti:
- 23% sull’intero importo per i redditi fino a 15.000 euro
- 25% sui redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
- 35% sui redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro
- 43% sui redditi superiori a 50.001 euro.
Redditi di natura finanziaria
Novità interesseranno anche i redditi di natura finanziaria. In particolare, si prevede:
- l’armonizzazione della disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta
- l’introduzione di un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione
- l’introduzione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica.