Con la nuova formulazione dell’art 2 TUIR, a differenza di quanto accadeva in passato, ai fini della determinazione della residenza fiscale rileva la presenza fisica
Per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che si traduce attraverso due criteri: permanenza fisica nel luogo deputato a dimora e volontà di abitarvi stabilmente
La riforma del regime di residenza fiscale (delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società) risponde all’esigenza di rendere coerente la normativa vigente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinare le nuove regole con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia.
Un recente seminario organizzato da Aipb (Associazione Italiana Private Banking), dal titolo La nuova definizione di residenza fiscale per le persone fisiche – risvolti pratici, attraverso gli interventi e i commenti, tra gli altri, di Paolo Ludovici, vicepresidente della commissione Aipb “Regulation & Tax”, Irene Corda di Ubs, Stefano Corbara e Filippo Molinari di Withers, mette in rilievo gli elementi e le novità principali della disciplina.
Cosa cambia tra la vecchia e la nuova disciplina
Occorre mettere sin da subito in evidenza, come ha sottolineato Paolo Ludovici, che “la norma viene modificata ai fini delle imposte sui redditi. In altre parole le novità riguardano solo la residenza fiscale”. In particolare, come ha sottolineato Filippo Molinari dello Studio Whiters “cambia la formulazione dell’art. 2 Tuir, piuttosto scarna, che si incardinava attorno a tre criteri alternativi basati sull’iscrizione dell’anagrafe residente, sul concetto di domicilio e residenza ai sensi del codice civile”.
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Dunque in che modo la norma viene riscritta?
“A partire dal primo gennaio 2024 – osserva Molinari – ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la resi denza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Inoltre, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, salvo prova contraria, si presumono altresì resi denti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
In questo senso, con la nuova formulazione dell’art 2 Tuir, si può osservare, quale novità, che a differenza di quanto accadeva in passato, ai fini della determinazione della residenza fiscale rileva la presenza fisica. In particolare, la presenza fisica è criterio autonomo per determinare la residenza fiscale. “Si specifica che per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – prosegue l’esperto – che si traduce attraverso due criteri: permanenza fisica nel luogo deputato a dimora e volontà di abitarvi stabilmente. Ai fini della residenza fiscale, come messo in risalto poco sopra, rileva anche il domicilio. La riforma incide anche su questo criterio, individuando ai fini della determinazione del domicilio il luogo ove il contribuente ha le più importanti relazioni personali e familiari”.
Restano altri punti da chiarire: per esempio, cosa vuol dire maggior parte del periodo di imposta?
Ai fini della residenza fiscale il contribuente deve permanere o trascorrere almeno 183 giorni nel territorio dello Stato secondo il parametro della residenza o domicilio.
Cosa si intende invece per “frazione del giorno”?
Stefano Corbara dello Studio Whiters sottolinea che secondo la prassi in materia di reddito di lavoro dipendente in ambito convenzionale (art. 15 modello Ocse), le frazioni di giorno trascorse in Italia concorrono al computo dei giorni di presenza come giornate intere. Ad esempio, il giorno di arrivo e il giorno di partenza.
Più in dettaglio: “Benché sul concetto di frazione di giorno potrebbe sorgere qualche dubbio, si può ritenere che detto concetto faccia riferimento alla giornata intera: quindi se un soggetto si trova in Italia la mattina per fare rientro a fine giornata in Francia, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta va considerata una giornata intera”.
Infine, come opera la presunzione di residenza?
La norma, di cui all’art. 2 Tuir, prescrive che: salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Questo vuol dire che, a partire da un mero dato formale (dunque l’iscrizione nell’anagrafe), dal 2024 in avanti, l’amministrazione finanziaria può presumere – salvo prova contraria – la residenza del contribuente. Sul punto, come emerge dal dialogo sviluppato tra Stefano Corbara dello Studio Withers, Paolo Ludovici e Irene Corda di Ubs, in relazione alla presunzione di residenza e alla dimostrazione della effettiva residenza da parte del contribuente in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria: “il contribuente deve conservare tutti gli elementi più o meno fattuali che testimoniano la sua permanenza in un determinato luogo (biglietti aerei, telepass, ricevute, carta di credito utilizzata in un certo luogo)”.