Fondazioni d'arte e collezionismo, uno scudo per le 'tre D'

30.9.2021
Tempo di lettura: 5'
Nel viaggio alla scoperta della modalità di protezione migliore per le collezioni d'arte, incontriamo l'avvocato Emiliano Rossi (Pavesio e Associati with Negri-Clementi) che ci parla delle fondazioni. Un ottimo scudo contro i pericoli di dissolvimento del proprio prezioso patrimonio di passione
Death, divorce, debt. Secondo le case d'asta, sono le “tre D” che determinano la vendita di una collezione d'arte. Di vero c'è che, in assenza di una pianificazione del passaggio generazionale, le raccolte di opere d'arte corrono il forte rischio di disgregarsi in assenza di un accordo degli eredi circa una loro destinazione unitaria. Per evitarlo, il legislatore mette a disposizione alcuni strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale particolarmente adatti all'uopo, fra cui il trust (di cui abbiamo già parlato) e la fondazione, di cui abbiamo parlato con l'avvocato Emiliano Rossi, partner di Pavesio & Associati with Negri-Clementi con specializzazione in diritto dell'arte.
Cos'è dunque la fondazione? «E' un ente dotato di personalità giuridica, costituito da un soggetto – il fondatore – per l'attuazione di uno scopo possibile, lecito e di utilità generale». L'attuazione del fine dell'ente si esplica attraverso «il fondo di cui il fondatore stesso dota la fondazione perdendone la titolarità». La dotazione patrimoniale deve essere adeguata allo scopo (pari ad almeno 30.000 euro di risorse liquide secondo il Codice del Terzo Settore) ed è soggetta all'approvazione dell'autorità governativa, così come avviene per l'atto costitutivo. Per questo motivo «è opportuna la predisposizione di un “business plan” che illustri il progetto e il piano d'azione della fondazione».
Carattere essenziale è la personalità giuridica dell'ente, ottenibile mediante «l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni nel caso le finalità della fondazione si esauriscano in ambito regionale. Per le fondazioni del terzo settore è previsto, in alternativa, il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore. “In virtù della sua personalità giuridica, la fondazione gode di autonomia patrimoniale perfetta e la sua attività è soggetta a controllo dell'autorità governativa», spiega l'avvocato Emiliano Rossi; si può inoltre «fondere con altre fondazioni che abbiano scopi analoghi e l'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione». Gli amministratori della fondazione devono perseguirne lo scopo e sono responsabili del loro operato secondo le regole del mandato. Il codice prevede anche «la figura speciale delle fondazioni di famiglia; si tratta però di un'ipotesi residuale che non può prescindere dalla necessità che la fondazione persegua una finalità di utilità generale».
Carattere essenziale è la personalità giuridica dell'ente, ottenibile mediante «l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni nel caso le finalità della fondazione si esauriscano in ambito regionale. Per le fondazioni del terzo settore è previsto, in alternativa, il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore. “In virtù della sua personalità giuridica, la fondazione gode di autonomia patrimoniale perfetta e la sua attività è soggetta a controllo dell'autorità governativa», spiega l'avvocato Emiliano Rossi; si può inoltre «fondere con altre fondazioni che abbiano scopi analoghi e l'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione». Gli amministratori della fondazione devono perseguirne lo scopo e sono responsabili del loro operato secondo le regole del mandato. Il codice prevede anche «la figura speciale delle fondazioni di famiglia; si tratta però di un'ipotesi residuale che non può prescindere dalla necessità che la fondazione persegua una finalità di utilità generale».
Perché un collezionista dovrebbe scegliere la fondazione? «Per intraprendere un percorso di gestione e di valorizzazione unitario della propria raccolta d'arte per un fine di pubblica utilità, sottraendo la collezione al rischio tipico del passaggio generazionale, ovvero della sua dissoluzione a fronte del disaccordo degli eredi». Dunque, è essenziale il ruolo di pubblica utilità delle fondazioni, che tipicamente perseguono attività museali e di interesse culturale. Inoltre molti archivi d'artista operanti al fine di tutelare l'opera dell'artista stesso, diffonderne la conoscenza e certificare l'autenticità delle sue opere sono costituiti come fondazioni. In generale, le donazioni effettuate ad una fondazione che persegue finalità di pubblica utilità sono esenti dalla imposta di donazione. Laddove sia riconosciute come enti del terzo settore, le fondazioni possono usufruire del relativo trattamento anche sotto il profilo fiscale.
Pensando al collezionismo, quali le differenze e le similitudini delle fondazioni d'arte con il trust? «Il trust non è un ente, ma un rapporto giuridico. Nel caso del trust, il titolare dei beni li trasferisce a un trustee affinché quest'ultimo li gestisca nell'interesse del/dei beneficiario/i o per il perseguimento di uno scopo. Nel momento in cui ciò accade, il trustee diventa proprietario degli asset, pur dovendoli gestire secondo quanto previsto nell'atto istitutivo e, ove nominato, sotto la supervisione di un guardiano, il cosiddetto protector, che controlla che l'amministrazione del trustee sia conforme all'atto costitutivo e alla legge. La proprietà dei beni è piena ma deve essere amministrata nell'interesse di qualcun altro o per il perseguimento di uno scopo. In particolare, nei trust di scopo, la nomina del protector è necessaria. «La fondazione è soggetta a controllo pubblico mentre il trust ha impronta più privata, aspetto che ne consente una maggiore elasticità di funzionamento». Il trust non esclude comunque il fine della pubblica utilità: «il trust può essere utilizzato anche per mantenere l'unità della collezione per scopi di pubblico interesse». La fondazione è un ente a responsabilità limitata; ma anche i trustee, con una opportuna scelta della legge applicabile, possono agire nella gestione (magari comprando e vendendo alcune opere) essendo limitatamente responsabili nei limiti del patrimonio del trust, se ai terzi è noto che essi agiscono nella veste di trustee del trust.
Infine, anche il trust può rientrare nel terzo settore, e quindi essere esente dall'imposta di donazione e successione . Per motivi culturali, in Italia è più diffusa la fondazione. «La scelta dell'una o dell'altra opzione dipende dalle esigenze particolari del singolo caso, e anche da ragioni culturali e psicologiche».
Pensando al collezionismo, quali le differenze e le similitudini delle fondazioni d'arte con il trust? «Il trust non è un ente, ma un rapporto giuridico. Nel caso del trust, il titolare dei beni li trasferisce a un trustee affinché quest'ultimo li gestisca nell'interesse del/dei beneficiario/i o per il perseguimento di uno scopo. Nel momento in cui ciò accade, il trustee diventa proprietario degli asset, pur dovendoli gestire secondo quanto previsto nell'atto istitutivo e, ove nominato, sotto la supervisione di un guardiano, il cosiddetto protector, che controlla che l'amministrazione del trustee sia conforme all'atto costitutivo e alla legge. La proprietà dei beni è piena ma deve essere amministrata nell'interesse di qualcun altro o per il perseguimento di uno scopo. In particolare, nei trust di scopo, la nomina del protector è necessaria. «La fondazione è soggetta a controllo pubblico mentre il trust ha impronta più privata, aspetto che ne consente una maggiore elasticità di funzionamento». Il trust non esclude comunque il fine della pubblica utilità: «il trust può essere utilizzato anche per mantenere l'unità della collezione per scopi di pubblico interesse». La fondazione è un ente a responsabilità limitata; ma anche i trustee, con una opportuna scelta della legge applicabile, possono agire nella gestione (magari comprando e vendendo alcune opere) essendo limitatamente responsabili nei limiti del patrimonio del trust, se ai terzi è noto che essi agiscono nella veste di trustee del trust.
Infine, anche il trust può rientrare nel terzo settore, e quindi essere esente dall'imposta di donazione e successione . Per motivi culturali, in Italia è più diffusa la fondazione. «La scelta dell'una o dell'altra opzione dipende dalle esigenze particolari del singolo caso, e anche da ragioni culturali e psicologiche».
Foto d'apertura Fondazioni d'arte e collezionismo, uno scudo per le 'tre D': Santa Maria della Vittoria, Roma
