Carattere essenziale è la personalità giuridica dell’ente, ottenibile mediante «l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni nel caso le finalità della fondazione si esauriscano in ambito regionale. Per le fondazioni del terzo settore è previsto, in alternativa, il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel registro nazionale del terzo settore. “In virtù della sua personalità giuridica, la fondazione gode di autonomia patrimoniale perfetta e la sua attività è soggetta a controllo dell’autorità governativa», spiega l’avvocato Emiliano Rossi; si può inoltre «fondere con altre fondazioni che abbiano scopi analoghi e l’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni o l’unificazione della loro amministrazione». Gli amministratori della fondazione devono perseguirne lo scopo e sono responsabili del loro operato secondo le regole del mandato. Il codice prevede anche «la figura speciale delle fondazioni di famiglia; si tratta però di un’ipotesi residuale che non può prescindere dalla necessità che la fondazione persegua una finalità di utilità generale».
Pensando al collezionismo, quali le differenze e le similitudini delle fondazioni d’arte con il trust? «Il trust non è un ente, ma un rapporto giuridico. Nel caso del trust, il titolare dei beni li trasferisce a un trustee affinché quest’ultimo li gestisca nell’interesse del/dei beneficiario/i o per il perseguimento di uno scopo. Nel momento in cui ciò accade, il trustee diventa proprietario degli asset, pur dovendoli gestire secondo quanto previsto nell’atto istitutivo e, ove nominato, sotto la supervisione di un guardiano, il cosiddetto protector, che controlla che l’amministrazione del trustee sia conforme all’atto costitutivo e alla legge. La proprietà dei beni è piena ma deve essere amministrata nell’interesse di qualcun altro o per il perseguimento di uno scopo. In particolare, nei trust di scopo, la nomina del protector è necessaria. «La fondazione è soggetta a controllo pubblico mentre il trust ha impronta più privata, aspetto che ne consente una maggiore elasticità di funzionamento». Il trust non esclude comunque il fine della pubblica utilità: «il trust può essere utilizzato anche per mantenere l’unità della collezione per scopi di pubblico interesse». La fondazione è un ente a responsabilità limitata; ma anche i trustee, con una opportuna scelta della legge applicabile, possono agire nella gestione (magari comprando e vendendo alcune opere) essendo limitatamente responsabili nei limiti del patrimonio del trust, se ai terzi è noto che essi agiscono nella veste di trustee del trust.
Infine, anche il trust può rientrare nel terzo settore, e quindi essere esente dall’imposta di donazione e successione . Per motivi culturali, in Italia è più diffusa la fondazione. «La scelta dell’una o dell’altra opzione dipende dalle esigenze particolari del singolo caso, e anche da ragioni culturali e psicologiche».