- Il principale vantaggio dei Pir è chiaramente di natura fiscale, rendendoli un’opzione attraente per chi è disposto a mantenere i propri investimenti a lungo termine
- Inoltre, contribuendo a finanziare le Pmi, i Pir possono aiutare a sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano
Cosa sono i Pir
I piani individuali di risparmio (Pir), introdotti dalla legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sono strumenti finanziari che hanno l’obiettivo di canalizzare i risparmi privati verso l’economia reale, in particolare verso le piccole e medie imprese (pmi), offrendo ai risparmiatori un incentivo fiscale importante, rendendoli in tal modo una scelta attraente per chi desidera investire con una prospettiva di medio/lungo termine.
I Pir ordinari sono veicoli di investimento che possono includere diverse tipologie di asset come azioni, obbligazioni, fondi comuni e altri strumenti finanziari. La loro struttura è stata pensata per favorire l’afflusso di capitali verso le pmi italiane o europee, a condizione che almeno il 70% degli investimenti sia destinato a strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.
Ambito soggettivo e regime fiscale
Il regime fiscale di favore si applica alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti detenuti al di fuori dell’esercizio d’impresa, alle casse di previdenza e ai fondi pensione.
Per effetto del regime agevolativo:
- non sono soggetti a tassazione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche, derivanti da investimenti detenuti da almeno cinque anni;
- in caso di decesso del titolare del Pir il trasferimento degli strumenti che compongono il piano non sarà soggetto all’imposta di successione (anche se non sono decorsi 5 anni);
- non sono soggetti a tassazione i redditi derivanti dagli investimenti detenuti in Pir da casse di previdenza e fondi pensione derivanti da investimenti detenuti da almeno cinque anni.
La non imponibilità dei suddetti redditi è immediata e, salvo le ipotesi di recapture, si consolida con il compimento del periodo minimo di possesso quinquennale degli investimenti.
Le caratteristiche dei piani individuali di risparmio
Ogni Pir:
- non può avere più di un titolare, pertanto non è possibile cointestare un PIR;
- non si può essere titolari di più Pir contemporaneamente; al riguardo a seguito alle modifiche introdotte con legge n. Decreto-legge del 18/10/2023 n. 145 si può essere titolari di più PIR purché detenuti presso lo stesso intermediario e nei limiti previsti dalla legge (40mila euro l’anno);
- si può aprire un nuovo Pir, una volta chiuso il precedente;
- si può trasferire o può essere trasferito presso altro intermediario.
Holding period
Per beneficiare dell’esenzione fiscale, ogni strumento finanziario Pir compliant deve essere detenuto per un periodo minimo di 5 anni: dopo il 5° anno il titolo sarà consolidato ai fini Pir, di conseguenza qualsiasi reddito percepito/maturato dopo il quinto anno non sarà soggetto ad alcuna imposizione.
Per il calcolo del periodo rileva la data puntuale di acquisto. Per le quote/azioni dell’Oicr rileva la data di acquisto delle stesse da parte dell’intestatario e non i singoli investimenti effettuati dall’Oicr.+
Da rilevare che proventi distribuiti dall’investimento in Pir non sono soggetti a tassazione ancorché distribuiti durante il periodo minimo di possesso, in caso di vendita prima che siano decorsi i 5 anni l’Intermediario finanziario provvederà ad assoggettare a tassazione tali proventi con l’aliquota ordinariamente prevista (26%) senza applicazione delle sanzioni (cd Recapture).
Limiti annuali di investimento
Ogni persona fisica può investire fino a un massimo di 40.000 euro all’anno in un Pir, con un limite complessivo di 200.000 euro (legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Procediamo ora con le risposte ad alcune domande ricorrenti
È possibile essere titolari di più piani individuali di risparmio ordinari contemporaneamente?
Il nuovo comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 dispone: “Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario …, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. … Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un’altra impresa di assicurazione”.
In caso di Oicr, l’intermediario cui fare riferimento è il soggetto emittente, ne consegue che il soggetto può detenere più Pir a condizione che l’emittente/Intermediario sia il medesimo, e fino a concorrenza dei limiti quantitativi previsti dalla norma (40.000 euro/anno e 200.000 euro/complessivi).
I soggetti che hanno sottoscritto Pir 1.0 nei precedenti limiti (30.000 euro/anno e 150.000 euro/complessivi) possono investire la differenza di plafond in un Pir 3.0?
Sì, i clienti possono sottoscrivere anche Pir 3.0 a condizione che l’intermediario/emittente sia il medesimo e fino a concorrenza dei massimali quantitativi normativamente ammessi (40.000 euro/anno e 200.000 euro/complessivi a prescindere dal numero di Pir ordinari detenuti contemporaneamente).
A titolo esemplificativo: un cliente che ha già sottoscritto Pir con emittente la società XX per un valore di 150mila euro (vecchio plafond) può sottoscrivere fino a un massimo di 50mila euro nel nuovo Pir (sempre nel rispetto del limite di 40mila euro annuali) purché l’emittente sia la società XX.
Soggetti che hanno sottoscritto Pir 1.0 in diverse tranche (30.000 euro/anno dal 2017) possono vendere le tranche per le quali è già rispettato l’holding period (2017/2018/2019) senza obbligo di reinvestimento o recapture?
Sì. Non vi è obbligo di reinvestimento in quanto è già maturato l’holding period.
Oltre a disinvestire le “vecchie” quote, il cliente può decidere di investire il ricavato in un altro Pir 3.0 sempre presso Symphonia e sempre rispettando il quantitativo annuo di 40.000 € e complessivo (Pir 1.0 e Pir 3.0) di 200.000 €?
Sì, per effetto del disinvestimento delle “vecchie” quote, l’ammontare delle risorse detenute nel Pir 1.0 si riduce in misura corrispondente al costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di Oicr. Conseguentemente, è possibile destinare nuove risorse in un altro Pir ordinario nei limiti di investimento previsti dalla normativa.
A titolo esemplificativo, un cliente che ha sottoscritto Pir 1.0 di Symphonia per un valore complessivo di 150mila euro (30mila x 5 anni) e che disinveste le prime tre tranche di acquisto (30mila x 3) ha a disposizione un nuovo plafond da investire in un Pir 3.0 di complessivi euro 140mila (200mila – 60mila) da investire annualmente nel rispetto del limite di 40mila euro l’anno.