La competenza professionale degli operatori che svolgono istituzionalmente il ruolo di trust companies, inoltre, diviene un irrinunciabile presupposto per il corretto utilizzo ed il concreto sviluppo in Italia dell’istituto del trust quale fenomeno gestorio. Quest’ultimo – è bene ricordarlo – si sostanzia nell’estrinsecazione di un rapporto fiduciario tra il disponente, ossia colui che vincola tutti o parte dei propri beni in trust, ed il trustee, ossia colui che viene dal primo designato per amministrare e gestire tale patrimonio per uno scopo prestabilito.
Il crescente sviluppo dell’attività delle trust companies è, innanzitutto, riconducibile al fatto che l’utilizzo del trust, grazie all’estrema duttilità e flessibilità di tale istituto, è sempre più frequente nell’ambito della pianificazione patrimoniale e finanziaria, quale risoluzione semplice ed efficace che consente di fronteggiare e proteggere i propri beni da eventi futuri ed incerti. Dimostrazione emblematica in tal senso è l’applicazione virtuosa del fenomeno trust ad eventi di grande rilevanza sociale, quali il passaggio generazionale di beni e aziende familiari; la realizzazione di finalità benefiche; la tutela dei soggetti deboli; la lotta alla criminalità organizzata e, non da ultimo, la promozione del lavoro tramite la valorizzazione di importanti realtà imprenditoriali.
Il ruolo fondamentale dei professionisti che interessano ogni momento della vita di un trust, del resto, diviene diretta conseguenza dell’originaria scelta del nostro legislatore di non corredare la ratifica della Convenzione dell’Aja – sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento – con una disciplina di applicazione interna. Nella fase di costruzione di un trust, lasciare al disponente la scelta di individuare come legge di riferimento quella di altri paesi che già disciplinavano tale istituto, significa confidare nel fatto che il medesimo si rivolgerà ad un operatore che non solo conosca le differenti legislazioni in materia, ma che lo aiuti ad individuare quella che meglio si adatta alle caratteristiche del caso concreto sotteso al trust che si ha la volontà istituire.
In forza di tale competenza specialistica, nella fase che poi si definisce “attuativa” del trust, l’operatore professionale, come già evidenziato, può essere chiamato a ricoprire i differenti ruoli di trustee o di guardiano: in questo caso il discrimen nella scelta tra una persona fisica o una persona giuridica è strettamente connesso alle principali differenze tra le medesime intercorrenti, e relative, essenzialmente, alla garanzia ed alla durata quali caratteristiche proprie della seconda rispetto alla prima.
Le trust companies, peraltro, risultano obbligate alla tenuta della propria contabilità e, qualora costituite in forma di società di capitali, anche alla redazione e al deposito del bilancio: tali oneri impongono un dovere di trasparenza che, a titolo di esempio, le rende maggiormente idonee a rivestire l’incarico di trustee in occasione del sempre più diffuso fenomeno dei trust istituiti in n ambito societario al fine di gestire partecipazioni che siano anche di controllo. Emblematica in tal senso è l’istituzione dell’irrevocabile “Trust Brunello Cucinelli” con cui l’imprenditore ha trasferito a Spafid Trust S.r.l., in qualità di trustee, l’intera partecipazione (pari al 100% del capitale sociale) da lui detenuta in Fedone S.r.l.
Risulta, inoltre, ben chiaro come la competenza tecnica e multidisciplinare solitamente integrata all’interno di queste realtà societarie consenta, altresì, di affrontare contestualmente ed in maniera più agevole problematiche di diversa natura, che richiedono un sapere specialistico ulteriore rispetto a quello che può essere proprio del disponente o del singolo professionista.
Da ultimo, pare opportuno prendere in considerazione la peculiare ipotesi del trust istituito a tutela di un soggetto fragile ove può accadere che un familiare (o il disponente stesso, solitamente un genitore) assuma la qualità di trustee a fronte dell’insostituibile apporto personale alla realizzazione del progetto sottostante all’istituzione del trust: in questo caso la trust company – oltre che nella fase di costruzione del fenomeno gestorio – potrà intervenire per assumere il ruolo di guardiano con poteri di controllo dell’operato del trustee o del corretto funzionamento dei meccanismi di avvicendamento nell’assunzione del suddetto ufficio.