Il patto tontinario trae le sue origini dall’operazione finanziaria vitalizia messa a punto nel XVII secolo, in Francia, dal giurista napoletano Lorenzo Tonti. Agli albori, la tontina consisteva in una sottoscrizione pubblica aperta dallo Stato, che forniva il capitale iniziale; tale capitale si accresceva con i versamenti dei sottoscrittori, i quali acquistavano così il diritto a una rendita vitalizia il cui ammontare aumentava proporzionalmente alla morte dei singoli partecipanti.
L’ultimo sottoscrittore superstite, dunque, avrebbe percepito la rendita più alta, mentre alla morte di quest’ultimo lo Stato avrebbe incassato il capitale residuo.
Il declino della tontina intesa come operazione finanziaria vitalizia fu però seguito dall’affermazione del suo meccanismo sottostante sub specie di pattuizione negoziale, spesso inserita nei contratti di compravendita di beni immobili.
In particolare, la
clausola tontinaria è quella pattuizione contrattuale per mezzo della quale i comproprietari di un bene stabiliscono che, alla morte di uno essi, la quota del defunto vada ad accrescere automaticamente la quota degli altri comproprietari superstiti, senza cadere pertanto in successione ereditaria in favore degli eredi del comproprietario defunto.
Nonostante il tentativo operato da parte di taluna dottrina di dimostrarne la validità, il patto tontinario è ritenuto comunemente invalido – anche dalla ridottissima giurisprudenza che si è espressa sul punto – per violazione del divieto dei patti successori ai sensi dell’art. 458 del codice civile. Nella specie, l’identificazione del decesso del disponente come causa del trasferimento del diritto di proprietà da quest’ultimo al futuro successore e l’anteriorità della pattuizione contrattuale rispetto all’apertura della successione, sarebbero segnali evidenti della disposizione inter vivos di beni facenti parte di una successione non ancora apertasi e farebbero ricadere il patto tontinario, pertanto, nell’alveo dei patti successori istitutivi.
La ratio del divieto dei
patti successori istitutivi si rinviene, evidentemente, nella disposizione normativa che sancisce che l’eredità può devolversi soltanto per legge o per testamento (art. 457 del codice civile) – e, dunque, non attraverso un atto unilaterale diverso da questo o un contratto – e ciò a garanzia dell’autonomia testamentaria ex art. 679 del codice civile, ovverosia del diritto del testatore di revocare o modificare in qualunque momento le proprie ultime volontà fino alla sua morte (cosa che non sarebbe più possibile ove il futuro de cuius abbia stipulato con il suo successore un contratto avente ad oggetto la disposizione dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dal momento che il contratto, in quanto tale, non può essere sciolto che per mutuo consenso tra le parti, ai sensi dell’art. 1372, co. 1, del codice civile).
Stante l’indubbia utilità che il meccanismo sottostante il patto tontinario può avere – soprattutto al fine di garantire, in ambito familiare, l’unità della proprietà di determinati beni – la dottrina ha elaborato diverse alternative che consentono di ottenere effetti vagamente similari, seppur nel rispetto dei sopra menzionati divieti di legge.
Innanzitutto, si ritiene compatibile con il divieto dei patti successori
l’accordo con cui si prevede l’acquisto incrociato della nuda proprietà su metà di un bene e dell’usufrutto vitalizio sulla restante metà. In tal modo, alla morte di uno dei comproprietari, il superstite acquisterebbe la proprietà piena della quota di cui era nudo proprietario, mentre resterebbe usufruttuario dell’altra quota (la cui nuda proprietà cadrebbe, invece, in successione), potendo così continuare a godere del bene anche qualora non dovesse ricevere tale quota in sede successoria.
Viceversa, risulta più controversa l’ammissibilità – nell’atto di acquisto in comune di un bene da un terzo – di una clausola in base alla quale la premorienza di uno degli acquirenti funga contemporaneamente da condizione risolutiva del suo acquisto su metà del bene e da condizione sospensiva per l’acquisto dell’intero bene da parte dell’acquirente superstite. In tale ipotesi, infatti, l’acquisto della proprietà sull’intero bene da parte del superstite avverrebbe direttamente e retroattivamente (sin dalla stipula del contratto di compravendita) dal terzo venditore e non dal comproprietario defunto. Poiché il decesso di uno dei comproprietari comporterebbe l’acquisto dell’intero bene da parte del superstite, occorrerebbe peraltro porre particolare attenzione alla disciplina del corrispettivo versato da entrambi i comproprietari al momento dell’acquisto (il socio superstite, infatti, sarebbe tenuto a retrocedere la somma versata dal comproprietario agli eredi dello stesso) ovvero, alternativamente, fare in modo che l’atto di trasferimento del bene abbia la forma richiesta per la donazione.
Il patto tontinario trae le sue origini dall’operazione finanziaria vitalizia messa a punto nel XVII secolo, in Francia, dal giurista napoletano Lorenzo Tonti. Agli albori, la tontina consisteva in una sottoscrizione pubblica aperta dallo Stato, che forniva il capitale iniziale; tale capitale si acc…