Successione nella holding di famiglia: quando l’erede diviene socio

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Le regole sono diverse a seconda della forma societaria: nella srl, la partecipazione si trasferisce liberamente alla morte, al contrario di quanto previsto per le società personali

La società a responsabilità limitata, la forma tipica della società a compagine sociale ristretta e omogenea ideale per fungere da holding famigliare, è disciplinata dall’articolo 2469 del Codice Civile. La legge prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la partecipazione si trasferisce liberamente mortis causa, con la conseguenza che nelle società a responsabilità limitata non è necessario adottare un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.
Ciò, come noto, a differenza di quel che avviene nelle società personali laddove, di regola, vige l’opposto principio dell’intrasferibilità (anche) mortis causa. Incidentalmente, vale la pena ricordare che, in materia di società per azioni, sempre salvo che lo statuto preveda una valida clausola limitativa della circolazione delle azioni mortis causa, l’erede o legatario ha diritto di ottenere l’iscrizione nel libro dei soci. Il semplice evento della successione non trasforma tuttavia automaticamente l’erede (o legatario) in socio.
L’articolo 2470 del Codice Civile richiede, ai fini della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, il deposito della richiesta di iscrizione del titolo di acquisto del diritto sulla quota presso il registro delle imprese. Questo in quanto tale acquisto deve essere “opponibile” alla società, non bastando che il trasferimento non iscritto sia, come in effetti è, comunque efficace inter partes. Non vale in questo caso la regola (contenuta nell’articolo 2193 del Codice Civile) che consente di ritenere efficaci gli atti di cui è obbligatoria l’iscrizione, ma che non sono stati iscritti, se si dimostra che i terzi ne fossero a conoscenza, perché, secondo la giurisprudenza, la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali.Ora, l’efficacia, nei confronti della società, dell’acquisto mortis causa della partecipazione sociale è subordinata alla pubblicità prescritta dall’articolo 2470, comma 1, del Codice Civile, il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese.

In particolare il comma 2 del medesimo art. 2470, nel precisare che «in caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni», impone, il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione.

Sia detto, anche qui incidentalmente, che la Suprema Corte di Cassazione, con un’ordinanza in materia di pegno a dir poco controversa, recentemente (la 31051 del 27 novembre 2019) ha affermato che, oltre al deposito, occorra anche l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese affinché il diritto di pegno risulti costituito.

Pertanto, l’acquisto della qualità di socio presuppone tanto l’ac- cettazione dell’eredità da parte del chiamato, quanto (almeno) il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, senza il quale il trasferimento non è opponibile alla società. Prima di tale momento gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, essendo soggetti terzi rispetto alla società. Ciò non toglie che l’effetto dell’accettazione dell’eredità risale al momento nel quale si apre la successione.

Articolo tratto dal magazine We Wealth di aprile 2021

di Gianmarco Di Stasio

Socio responsabile del team legale dello Studio Russo De Rosa Associati. E’ specializzato nella consulenza ai clienti imprenditori e alle loro famiglie nella gestione di passaggi generazionali d’azienda, nell’apertura o cessione del capitale a terzi e nella trasmissione e protezione del patrimonio familiare. Nell’ambito di operazioni di acquisizione di pacchetti societari, con particolare focus sulle PMI, assiste importanti gruppi industriali internazionali e fondi di private equity.

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