L’art. 458 c.c. prevede un divieto generale dei patti successori, disponendo che “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Tuttavia, i patti successori non sono ritenuti dal legislatore contrari all’ordine pubblico: in particolare, il Regolamento europeo 650/2012 ne consente il riconoscimento, a condizione che i medesimi patti siano regolati – in conformità alle disposizioni del regolamento 650/2012 medesimo – da una legge diversa da quella italiana.
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La legge applicabile a un patto successorio va determinata in base alle regole indicate all’art. 25 del menzionato regolamento, che dispone:
- “1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.
- 2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto. Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.
- 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate”.
La legge ipotetica
In particolare, i primi due commi dell’art. 25 dettano la regola della “legge ipotetica”: i patti successori sono governati dalla legge che avrebbe retto la successione (o le successioni) oggetto del patto se le persone della cui successione si tratta fossero morte il giorno della stipula del patto.
Detta legge ipotetica pertanto può essere, a seconda dei casi:
- (i) la legge di residenza abituale al momento della stipula del patto successorio (cfr. art. 21, comma 1 Regolamento europeo 650/2012);
- (ii) la legge dello Stato con cui la persona della cui successione si tratta aveva manifestamente il collegamento più stretto il giorno della conclusione del patto (cfr. art. 21, comma 2 Regolamento europeo 650/2012);
- (iii) la legge nazionale della persona della cui successione si tratta, qualora fosse stata effettuata una professio iuris prima della stipula del patto (cfr. art. 22 Regolamento europeo 650/2012).
Va precisato che una eventuale variazione della legge applicabile alla successione regolata dal patto (per esempio per cambio di residenza abituale della persona la cui successione è oggetto del patto, ovvero per successiva professio iuris) non incide sulla legge regolatrice del patto, che con la stipula del medesimo viene cristallizzata.
La professio iuris
L’ultimo comma dell’articolo in commento prevede la possibilità di effettuare una professio iuris per la legge applicabile al patto successorio. La professio può essere effettuata in favore della legge nazionale di una qualsiasi delle parti la cui successione è regolata dal patto; per effetto della professio validamente esercitata, un patto successorio concluso da una parte alla quale sarebbe vietato secondo la legge applicabile alla successione rimarrebbe valido ed efficace, nella misura naturalmente in cui la legge scelta ritenga valido ed efficace il patto successorio concluso.