Quand’è che il collezionista diventa speculatore?

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Quali sono gli elementi che fanno ricadere il collezionista di opere d’arte e beni da collezione nella figura dello speculatore? In assenza di una regolamentazione specifica la distinzione non è immediata. Ci sono però dei comportamenti al ricorrere dei quali l’intento speculativo può desumersi in modo concludente. E l’Erario chiede il conto. Una recente decisione fa chiarezza

Indice

Vendere o non vendere l’opera d’arte è il dilemma che tormenta il collezionista. Non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto sotto il profilo fiscale. Il rischio di vedere sottoposto a tassazione il ricavato della vendita spaventa i possessori delle opere fino a bloccare in molti casi vendite che nulla hanno a che fare con l’intento speculativo. Come muoversi allora considerando che al momento non vi è una norma che disciplina la tassazione delle vendite di opere d’arte da parte di privati?   

Collezionista speculatore, il caso dell’opera di Monet

Di recente, i giudici chiamati a decidere sulla legittimità della tassazione di una plusvalenza di cinque milioni di euro realizzata dalla vendita all’asta di un dipinto di Monet hanno validato l’accertamento dell’Erario (Cass. 15.07.2024, n. 19363). Per quanto l’opera fosse stata acquistata dal collezionista ben sette anni prima della rivendita avvenuta nel 2013 è stato ritenuto che alla base della compravendita ci fosse (anche) l’intento di conseguire un profitto.

Gli elementi dell’intento speculativo

A questa conclusione si è giunti sulla base di alcuni comportamenti tenuti dal collezionista che sono stati ritenuti indicativi e in particolare:

  • l’essersi rivolto ad una importante casa d’aste internazionale per la vendita del Monet;
  • la compravendita, comprese le permute, di altre opere sia nell’anno della vendita del Monet sia in quelli precedenti e successivi sempre tramite case d’aste;
  • l’importo (elevato) della plusvalenza realizzata sulla vendita;
  • l’aver compiuto attività di valorizzazione dell’opera attraverso esposizioni in importanti musei italiani ed esteri;
  • lo scopo dell’acquisto e le ragioni della rivendita dell’opera.

Questi elementi, in quanto ricorrenti congiuntamente, hanno fatto presumere che il collezionista non fosse mosso da un fine esclusivamente passionale e culturale per l’arte ma che fosse interessato anche all’aspetto di investimento che tali beni possono offrire. In tal modo il collezionista è stato visto come uno “speculatore” anche se occasionale e conseguentemente il reddito conseguito è stato tassato come attività commerciale non abituale (art. 67, c. 1, lett. i, Tuir).

Collezionista speculatore, il caso opposto dell’opera di De Chirico

In un altro caso giudiziario di qualche anno fa invece un’opera di Giorgio De Chirico venduta all’asta ha conseguito una plusvalenza di più di nove milioni di euro ma non è stata tassata (CTR di Trento 11.06.2019, n. 59). La vicenda giudiziaria ha messo in evidenza anche in quel caso i comportamenti tenuti dal collezionista nelle fasi precedenti e successive alla vendita ma che hanno portato alla conclusione opposta rispetto alla vendita del dipinto di Monet.

Nel caso della vendita del De Chirico ha sicuramente giocato a favore del collezionista l’effettiva ripartizione tra i figli del ricavato della vendita per risolvere una questione ereditaria, l’età del collezionista, ultranovantenne al momento della vendita dell’opera, e l’arco temporale tra l’acquisto originario e la dismissione pari a venti anni. Sono in quell’occasione passati in secondo piano i prestiti dell’opera fatti a importanti musei che invece erano stati qualificati dall’amministrazione finanziaria come attività di valorizzazione prima della successiva rivendita.

Vendere o non vendere?

Nella difficile decisione se vendere o non vendere l’opera assumono quindi rilievo primario le ragioni della dismissione considerando che necessità economiche comprovabili, risoluzione di questioni successorie, acquisizione di liquidità da reinvestire nell’acquisto di altre opere non sono rappresentativi di intento speculativo così come l’aver ricevuto le opere in successione o con donazioni documentate.

di Alessandro Montinari

Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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